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Formazione sicurezza durante lo stato emergenziale | Note

Formazione sicurezza durante lo stato emergenziale   Note

Formazione sicurezza durante lo stato emergenziale | Note

ID 12716 | 30.01.2021 / Documento completo in allegato

Svolgimento / Posticipo / Attestati: Note formazione sicurezza durante il periodo emergenziale

- Svolgimento: E' da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza", fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico (FAQ MLPS)

- Posticipo:
In merito alla formazione, non è possibile posticipare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'aggiornamento (Vedasi DPCM 14 gennaio 2021 Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 10, lett. s)

- Attestati: In merito agli attestati, le disposizioni attuali, stabiliscono che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi..." conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, al momento quindi fino al 29 luglio 2021, 90 giorni dalla data del 30 Aprile 2021, al momento ultimo termine dello stato di emergenza (Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021).

Formazione   Svolgimento   Posticipo   Attestati   Modalit  durante il periodo emergenziale

(*) Fino al 29 luglio 2021, 90 giorni dalla data del 30 Aprile 2021, al momento ultimo termine data cessazione dello stato di emergenza (Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021).

Fig. 1. Schema Svolgimento / Posticipo / Attestati della formazione sicurezza durante il periodo emergenziale 
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La legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, che non aveva previsto proroghe sulla validità degli Attestati, riporta con le modifiche della Legge di conversione all' Art. 103 del Decreto-legge 17 Marzo 2020 n. 18:

Decreto-legge 17 Marzo 2020 n. 18
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Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
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2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 (scadenza prorogata al 31 Aprile dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 - ndr) e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonchè alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
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2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.
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Si tratta di una proroga sulla validità di tutti i certificati, attestati, ecc, quindi anche gli Attestasti formazione sicurezza.

In relazione all'Art. 103 del Decreto-legge 17 Marzo 2020 n. 18, il MLPS ha chiarito con FAQ il tema.
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