Formazione rivenditori ed installatori bombole GPL PTTX | Slide VVF
ID 13187 | 23.03.2021 / Slide pptx 112 allegate - Fonte VVF
Corso di formazione rivolti ai rivenditori ed agli installatori di bombole GPL secondo quanto previsto dal D.M. 15 gennaio 2007 ai sensi dell'Art. 11 del D.Lgs. 22 febbraio 2006 n. 128.
D.M. 15 gennaio 2007
Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione, rivolti ai rivenditori e agli installatori di bombole GPL, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128. (GU n.18 del 23.01.2007)
D.Lgs. 22 febbraio 2006 n. 128
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Art. 11 Formazione degli addetti
1. Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attivita' di installazione ed utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di GPL in bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento tecnico, a far istruire i propri rivenditori sull'uso corretto dei recipienti e dei loro annessi, secondo le vigenti norme di sicurezza.
2. Il corso puo' essere svolto da privati, enti o societa' qualificate ed all'uopo autorizzati, ai sensi del comma 3, dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. I requisiti degli organismi di cui al comma 2, il programma e le modalita' di effettuazione dei corsi sono stabiliti dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di corsi di addestramento per gli addetti al rifornimento dei serbatoi, di cui agli articoli 13 e 14.
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Art. 11 Formazione degli addetti
1. Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attivita' di installazione ed utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di GPL in bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento tecnico, a far istruire i propri rivenditori sull'uso corretto dei recipienti e dei loro annessi, secondo le vigenti norme di sicurezza.
2. Il corso puo' essere svolto da privati, enti o societa' qualificate ed all'uopo autorizzati, ai sensi del comma 3, dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. I requisiti degli organismi di cui al comma 2, il programma e le modalita' di effettuazione dei corsi sono stabiliti dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di corsi di addestramento per gli addetti al rifornimento dei serbatoi, di cui agli articoli 13 e 14.
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