Formazione / Informazione antincendio lavoratori e addetti 2022 / Schemi e Note
ID 16878 | 18.06.2022 / Documento completo allegato
Documento con illustrazioni schematiche sulla tipologia dei nuovi corsi di informazione e formazione sui rischi di incendio di cui al Decreto 2 settembre 2021 che sostituisce il DM 10 marzo 1998 dal 4 ottobre 2022:
1. a tutti i lavoratori (Art. 3) - secondo Allegato I
2. agi addetti al servizio antincendio designati (Art. 4) - secondo Allegato III
1. Tutti i lavoratori
Il datore di lavoro deve fornire tutti ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.
2. Addetti al servizio antincendio
Con il nuovo o decreto è eliminata la classificazione del rischio di incendio dei luoghi di lavoro A / B / C di cui al DM 10 marzo 1998, i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio (Allegato III) sono correlati al livello di rischio dell’attività, stabilito come:
- 3.2.2 Attività di livello 3
- 3.2.3 Attività di livello 2
- 3.2.4 Attività di livello 1
3. Validità corsi ai sensi DM 10 Marzo 1998
I corsi già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, pertanto fino al 04 aprile 2023.
4. Aggiornamento informazione / formazione Addetti antincendio
A. Quinquennale
Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
B. In caso di variazioni normative / aggiornamento della valutazione del rischio incendio
Il datore di lavoro effettua nuova formazione/informazione antincendio ai lavoratori / addetti antincendio in occasione di variazioni normative o di aggiornamento della valutazione del rischio incendio.
5. Transitorio
Se, alla data del 4 ottobre 2022 (entrata in vigore del Decreto 2 settembre 2021), sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dal 4 ottobre 2022 (4 ottobre 2023).
Timeline validità contenuti corsi di aggiornamento/formazione e termine obbligo di aggiornamento per formazione scaduta da più di 5 anni
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6. Esercitazioni antincendio
Nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi (Art. 2. c.2), i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale (Allegato 1 . p.1.3).
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Decreto 2 settembre 2021
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segue in allegato
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D.M. 10 marzo 1998
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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