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Esonero conduzione generatori di vapore / Note

Esonero conduzione generatori di vapore   Note

Esonero conduzione generatori di vapore - I casi / Note 2022

Per specifiche caratteristiche di generatori vi vapore è previsto l'esonero dalla conduzione abilitata (Decreto Ministro 94 del 07.08.2020), l'esonero può essere richiesto sul Portale CIVA.

ID 18130 | 21.11.2022 / In allegato

Decreto Ministro 94 del 07.08.2020

Art. 1 (Patentino di abilitazione)
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3. Per i generatori di vapore di cui all'allegato III, l'utilizzatore può richiedere l'esonero dalla conduzione abilitata secondo le modalità previste nel medesimo allegato.

4. I generatori di vapore di piccola potenzialità, per i quali ii prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacita totale (V) in litri e tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e PS ≤ 10 bar, nonché i generatori aventi V ≤ 25 litri e PS ≤ 32 bar, sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto ii diciottesimo anno di et e sia stata giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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Allegato III Disposizioni in materia di esonero dalla conduzione abilitata

1. Generatori per i quali non richiesta l'abilitazione alla conduzione.

1.1 Sono esonerati dalla conduzione abilitata i seguenti generatori di vapore:

a) generatori ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PS x V ≤ 3000 bar x litri e PS ≤ 12 bar;
b) generatori di vapore a bassa pressione aventi PS ≤n1 bar, Superficie di riscaldamento ≤ 100 me Producibilità al carico massimo continua ≤ 2 t/h;
c) generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS ≤ 5 bar, Temperatura massima dell'acqua ≤ 120°C, Superficie di riscaldamento ≤ 100 m2 e Potenzialità ≤ 1380 kW, considerando convenzionalmente la potenza di 0,69 kW di acqua surriscaldata equivalente alla producibilità di 1 kg/h di vapore d'acqua;
d) generatori a sorgente termica diversa dal fuoco le cui membrature soggette a pressione, a contatto con ii fluido riscaldante, sono progettate per una temperatura uguale o maggiore di quella del fluido di riscaldamento.

2. Modalità per ii rilascio dell'esonero dalla conduzione abilitata.

2.1 Per i generatori di cui al punto 1, costruiti e messi in servizio successivamente all'entrata in vigore del decreto legislative n. 93 del 2000, l'utilizzatore può richiedere l'esonero dalla conduzione abilitata alla competente Unita operativa territoriale dell'INAIL. (attraverso portale CIVA / ndr)

a) Peri generatori esclusi dal controllo della messa in servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle attività produttive n. 329 del 2004, l'esonero potrà essere rilasciato sulla base della documentazione allegata in fase di dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del medesimo decreto.
b) Per i generatori soggetti a verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle attività produttive n. 329 del 2004, l'esonero potra essere rilasciato a seguito della verifica prevista dal medesimo articolo 4.

2.2 Per i generatori di cui al punto 1, costruiti e messi in servizio in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislative n. 93 del 2000, gli utilizzatori beneficiano dell'esonero se permangono le condizioni originarie per le quali stato concesso. Se le condizioni originarie vengono modificate, l'esonero deve essere concesso a seguito della verifica prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle attività produttive n. 329 del 2004.

3. Modalità di conduzione dei generatori di vapore oggetto di esonero.

3.1 La conduzione dei generatori per i quali concesso l'esonero, deve in ogni caso essere affidata a persona di eta non inferiore agli anni diciotto e giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Esonero conduzione generatori di vapore   Note   Fig  1

Fig. 1 - Generatori per i quali non è richiesta l'abilitazione alla conduzione All. III Decreto 7 Agosto 2020
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