Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) / Rev. 4.0 Agosto 2024
ID 1174 | Rev. 4.0 del 21.08.2024 / Documento di lavoro completo in allegato
In formato doc con allegati (su Fonte INAIL)
Il DUVRI deve essere elaborato dall'azienda committente, sotto la resposnsabilità del datore di lavoro, qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità sua produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ove recita:
«Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.»
La redazione di tale documento, quindi, è onere dell'azienda committente, sia essa pubblica o privata; quest'ultima è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.
Fa parte del documento la procedura per la gestione delle interferenze nei contratti d'appalto, che definisce le modalità con le quali il Committente valuta le possibili interferenze del proprio ciclo produttivo, e delle attività ad esso connesse, con quelli degli operatori economici ai quali intende affidare un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs 81/08, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito D.Lgs 81/08.
Un'importante novità normativa, disposta dal DL n. 146/2021 (convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215) al D.Lgs. 81/2008, prevede che, nei casi di appalto e subappalto, dal 21 dicembre 2021, il datore di lavoro, sia appaltatore che subappaltatore, ha l’obbligo di indicare espressamente, al datore di lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8 bis). Previste Sanzioni per il datore di lavoro appaltante Art. 55.
La Procedura, nel caso i rischi di interferenze siano accertati, fornisce le modalità con le quali definire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, nonché la gestione del coordinamento e della cooperazione dei soggetti coinvolti.
La procedura riguarda principalmente le attività affidate da un operatore economico Committente ad altro operatore economico con un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione regolati dal diritto privato, in particolare nel settore industriale (in settori merceologici diversi). Essa intende fornire alle aziende del comparto industriale uno strumento metodologico di carattere generale utile all’adempimento di quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
I criteri, i contenuti, le istruzioni operative contenute nella procedura possono essere però un riferimento anche per altre tipologie di attività.
Lo strumento vuole essere un utile ausilio per garantire al Committente, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs 81/08, un approccio sistematico alla valutazione e alla gestione dai rischi derivanti da interferenze e dunque dovrà essere adattato alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze.
Modifica documento DUVRI: inseriti link normativi.
Aggiornamento normativo:
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
- Decreto 2 settembre 2021
Modifica Scheda 2 bis - Articolo 72 D.lgs 81/2008 modificato dal Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48
Aggiunta Scheda 2 ter - Attestazione di conformità Attrezzature di lavoro - Noleggio / Concessione in uso
Inseriti nuovi documenti:
12. Modello Comunicazione preposto appalto art. 26 co. 8 bis TUS
13. Informativa committente obbligo comunicazione preposto appalto e sub art. 26 co. 8 bis TUS
Documenti (nr. 13) contenuti nel portfolio Rev. 4.0 2024:
2. DUVRI - Art. 26 co.3 D.Lgs. 81/2008 Modello pdf Update
3. Procedura gestione Interferenze [pdf]
4. Diagramma di flusso [pdf]
5. Scheda 1 - Committente [pdf/.doc]
6. Scheda 2 – Autocertificazione [pdf/.doc]
7. Scheda 2-bis - Nolo freddo [pdf/.doc] Update
8. Scheda 2 ter Attestazione di conformità Attrezzature di lavoro - Noleggio Concessione in uso [pdf/.doc]
9. Scheda 3 - Operatore economico [pdf/.doc]
10. Scheda 4 - Verbali [pdf/.doc]
11. Scheda 5 - Elaborazione DUVRI [pdf/.doc]
12. Modello Comunicazione preposto appalto art. 26 co. 8 bis TUS [pdf/.doc]
13. Informativa committente obbligo comunicazione preposto appalto e sub art. 26 co. 8 bis TUS [pdf/.doc]
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Il documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI), di cui all’art. 26 co.3 del D.lgs 81/2008, contenuto all'interno del portfolio allegato, è stato redatto, rielaborando le indicazioni contenute nella Guida INAIL “L'elaborazione del DUVRI” edizione 2013 e risulta essere così strutturato:
- PARTE 1 - Azienda committente
- PARTE 2 - Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e convenzionali
- PARTE 3 - Norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l’azienda
- PARTE 4 - Valutazione dei rischi da attività interferenziali
- PARTE 5 - Attività svolta dall’operatore economico
- Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietá
- Allegato 2 - Verbale di riunione di coordinamento
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L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ha introdotto per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare, o ridurre al minimo, i rischi da interferenze in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.
Il DUVRI è un documento unico per tutti gli Appalti e, pertanto, dinamico; di conseguenza tale valutazione deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, anche in relazione all’esecuzione di attività già appaltate
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Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (ora Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36) tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998 (abrogato dal Decreto 2 settembre 2021), pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.»
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
4.0 | 21.08.2024 |
Modifica documento DUVRI: inseriti link normativi. Aggiornamento normativo: - Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - Decreto 2 settembre 2021 Modifica Scheda 2 bis - Articolo 72 D.lgs 81/2008 modificato dal Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 Aggiunta Scheda 2 ter - Attestazione di conformità Attrezzature di lavoro - Noleggio / Concessione in uso Inseriti nuovi documenti: 12. Modello Comunicazione preposto appalto art. 26 co. 8 bis TUS 13. Informativa committente obbligo comunicazione preposto appalto e sub art. 26 co. 8 bis TUS |
Certifico Srl |
3.0 | 04.04.2022 | Corretto documento: 01. Procedura V. G. Interferenze - Correzioni Corretto documento: 02. Diagramma di flusso - Aggiunta Sch. VI |
Certifico Srl |
2.0 | 08.02.2022 |
Aggiornati e sostituiti i documenti: 3. Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze [pdf] 4. Diagramma di flusso [pdf] 5. Scheda 1 Committente [pdf/.doc] 6. Scheda 2 Autocertificazione [pdf/.doc] 7. Scheda 2 bis Contratto di concessione di uso “a freddo” [pdf/.doc] 8. Scheda 3 Operatore Economico [pdf/.doc] 9. Scheda 4 Verbale riunione preliminare/periodica [pdf/.doc] 10. Scheda 5 Elaborazione del DUVRI [pdf/.doc] |
Certifico Srl |
1.0 | 2019 | Grafico Normativo |
|
0.0 | 2017 | --- | Certifico Srl |
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