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Documento Sanitario personale DoSP

Documento sanitario personale DoSP

Documento Sanitario personale DoSP / Rev. 2.0 2023 (Agg. Dlgs 203/2022)

ID 11031 | Rev. 2.0 del 06.01.2023 Documento pdf/doc

A seguito della pubblicazione nella GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si illustrano nel presente documento, il contenuto del Documento sanitario personale (DoSP) di cui all’art. 140 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, contenente i dati relativi alla sorveglianza medica sui lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.

Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 18.01.2023

In allegato modello di DoSP in formato .doc compilabile, riservato Abbonati

ALLEGATO XXIII Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

Modello di DoSP (Allegato C) e modalità di tenuta

Come riportato al punto 8.3 dell'Allegato XI è consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.

Il modello è valido nel caso di esposizione contemporanea del lavoratore a radiazioni ionizzanti e altri fattori di rischio (Punto 8.1 dell'Allegato XI). Si veda il Decreto 12 luglio 2007 n. 155 per i Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.

Nel caso di “doppia esposizione”, la visita e relativo giudizio d’idoneità per i rischi convenzionali deve essere eseguita da un medico competente, quella per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti di categoria A da un "medico autorizzato" (medico incaricato della sorveglianza medica)

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...segue in allegato

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 06.01.2023 D.Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 Certifico Srl
0.0 19.08.2020 D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 Certifico Srl
0.0 2020 -- Certifico Srl

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