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Dispositivi di Protezione Collettiva: Priorità DPC rispetto DPI / Note

Dispositivi di protezione collettiva   Priorit  DPC rispetto DPI   Note

Dispositivi di protezione collettiva: Priorità DPC rispetto DPI / Note 07.2021

ID 14138 | 26.07.2021

Documento relativo ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e DPI e loro gerarchia d'adozione, estratti D.Lgs 81/2008, Interpello 6/2019, Sentenza CC, Altro.

I Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)

I DPC sono quei sistemi che intervengono direttamente sulla fonte del pericolo e limitano il rischio di esposizione di tutti i lavoratori e non solo del singolo lavoratore.

Nel D.Lgs 81/2008 è previsto un approccio secondo il quale l’adozione dei DPC è da considerarsi prioritaria rispetto ai DPI. Il datore di lavoro, pertanto, nello svolgere la valutazione dei rischi, deve proporre l’utilizzo di un determinato DPI solamente nel caso in cui i rischi non possano essere eliminati, o sufficientemente ridotti, attraverso metodi di protezione collettiva.

La differenza tra DPI e DPC è che i primi sono strumenti progettati per essere indossati da un solo lavoratore per la sua salute o sicurezza, come ad esempio caschi, guanti, occhiali, mentre i secondi offrono allo stesso tempo protezione a più lavoratori dagli stessi rischi lavorativi, e inoltre le condizioni di sicurezza che garantiscono i dispositivi di protezione collettiva sono quasi sempre molto superiori rispetto a quelle garantite dall'uso dei dispositivi di protezione individuale.

L'Art. 15, quindi, sancisce il principio della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (ripreso come detto dagli Art. 75, Art. 111 e Art. 148).

Fig  1   Ordine gerarchico adozione DPC e DPI

Fig. 1 - Ordine gerarchico adozione DPC e DPI (Art. 75 e Art. 148)

(*) Art. 148- Lavori speciali (Valutazione sull’adozione di DPI in sostituzione di DPC / seguire strada SI)

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Norme

Mentre per i DPI, sono previste norme legislative dedicate generali quali:

Regolamento (UE) 2016/425 (Fabbricazione);
D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo II (Lavoro).

Per i DPC non sono previste norme legislative generali, ma solo dedicate e specifiche.

Da individuare sempre, sia DPI/DPC, eventuali norme tecniche per la fabbricazione, istallazione uso e manutenzione.

Dispositivi di protezione collettiva - Esempi

A seguire un breve elenco di DPC:

- reti di sicurezza (soprattutto nei lavori di edilizia);
- dispositivi per l'estrazione di fumi o vapori;
- rilevatori di incendio;
- sistemi di sterilizzazione;
- sistemi di monitoraggio;
- lavaocchi di emergenza;
- ponteggi (presenti in tutti i lavori di edilizia);
- gruppi di continuità;
- corrimano;
- cappe chimiche;
- cappe di sicurezza microbiologica;
- parapetti provvisori;
- parapetti fissi;
- sistemi di ricambio dell'aria;
- depuratori d'aria.
- sistemi di schermatura radiazioni

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