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Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro radiazioni ionizzanti

Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro radiazioni ionizzanti

Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro e rif. dosimetria radiazioni ionizzanti / Rev. 1.0 2023 (Agg. Dlgs 203/2022)

ID 11362 | 06.01.2023 - Documento completo allegato

Il Documento analizza il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 (attuazione della Direttiva 2013/59/EURATOM) per le parti inerenti i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, con la loro classificazione, la classificazione degli ambienti di lavoro e con riferimenti normativi della sorveglianza dosimetrica. Documenti allegati d’interesse.

Excursus

Art. 133. Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica

1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:

a) 1 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm 2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
d) 50 mSv di dose equivalente per le estremità.

2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, non siano suscettibili di superare uno qualsiasi dei limiti fissati per gli individui della popolazione di cui all’articolo 146, comma 7.

3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell’allegato XXII sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:

a) 6 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.

4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del comma 3 sono classificati in Categoria B.

5. Agli apprendisti ed agli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera a) si applicano le modalità di classificazione stabilite per i lavoratori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Titolo V del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto di radioprotezione.

Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro e dosimetria radiazioni ionizzanti
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7. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’Allegato XXII (modifica disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203), sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente comma 3, è classificata Zona Controllata.

Zona di lavoro   Area Controllata

8. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’Allegato XXII (modifica disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203), sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per gli individui della popolazione dall’articolo 146 comma 7, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del comma 7, è classificata Zona Sorvegliata.

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9. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito l’ISIN, possono essere stabilite particolari modalità di esposizione, di sorveglianza fisica e di classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione, nel rispetto dei criteri di cui all’allegato XXII.

10. I criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1 garantiscono comunque, con la massima efficacia, la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
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Dosimetri (Strumento di sorveglianza)

Dosimetria

Per dosimetria si intende la misurazione della radiazione rilevante per la valutazione dei rischi da radiazioni. Le misurazioni sono eseguite, per esempio, per mezzo di dosimetri per l’intero corpo o dosimetri per le estremità.

Per le persone professionalmente esposte a radiazioni, l’esposizione a radiazioni deve essere accertata individualmente. In questo caso, si parla di dosimetria individuale. Nella dosimetria individuale si distingue tra dose dovuta ad irradiazione esterna e a irradiazione interna:

Dose dovuta ad irradiazione esterna:
È dovuta ad apparecchi quali gli impianti a raggi X o i tomografi computerizzati, oppure a sorgenti radioattive sigillate e non sigillate. Un dosimetro misura la radiazione riscontrata sulla superficie del corpo.

Dose dovuta ad irradiazione interna:
È possibile che il corpo assorba nuclidi radioattivi per ingestione, inalazione o per via cutanea. In questo caso si parla di incorporazione. La misura dell’attività accumulata nell’organismo si effettua mediante un rivelatore tiroideo o un contatore per l'intero corpo, mentre l’attività escreta dall’organismo è misurata dalle feci e/o dall’urina.

Il dosimetro è uno strumento di misura usato per determinare la dose di radiazione. Nel caso della dosimetria individuale, viene portato sul corpo.
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Istruzione d uso dosimetro
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Riferimenti normativi sulla sorveglianza dosimetrica

...segue in allegato

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1.0 06.01.2023 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Certifico Srl
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