Check list | Schede di verifica ponteggi
ID 14685 | 20.10.2021 / In allegato Schede di controllo in formato .doc/pdf
Le schede di verifica per i ponteggi illustrano le operazioni da compiere prima e durante l’uso di queste strutture.
L’art. 112 del D. Lgs. 81/2008 oltre a prescrivere che le opere provvisionali debbano essere allestite con buon materiale e a regola d’arte, proporzionate e idonee allo scopo, stabilisce che tali opere debbano essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro in accordo con le prescrizioni dell'Allegato XIX VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI.
Inoltre l'allegato XXII CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S., prevede al punto 10, che le indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso debbano essere redatte secondo l'Allegato XIX.
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei.
L’allegato XIX del D. Lgs. 81/2008 riporta le disposizioni contenute nella Circolare n. 46 dell'11 luglio 2000, sulle verifiche degli elementi di ponteggio da effettuare prima di ogni montaggio.
La Circolare n. 46 dell'11 luglio 2000 fornisce istruzioni riguardo ai controlli minimali ritenuti necessari per i ponteggi metallici fissi. Individuate tre diverse tipologie costruttive di ponteggi metallici fissi (1- a telai prefabbricati; 2- a montanti e traversi prefabbricati; 3- a tubi e giunti) la circolare indica le verifiche che l’utilizzatore deve effettuare prima del montaggio e durante l’uso del ponteggio, attraverso la valutazione visiva e/o funzionale di tutti quegli elementi strutturali che, se non perfettamente efficienti, potrebbero comportare gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori.
L’allegato XIX del D. Lgs. 81/2008, precisa che nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali:
- il numero dei montaggi e smontaggi,
- il corretto stoccaggio dei componenti,
- l’ambiente di lavoro, l’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso.
In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate le seguenti istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l’utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante l’uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del sistema ridurre la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche che l’utilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e a tubi giunti. L’ultima parte, infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante l’uso delle attrezzature in argomento.
Istruzioni per l’uso delle schede di controllo
Le 4 schede sono relative a:
Scheda 1: Ponteggio metallico a telai prefabbricati - verifiche da effettuarsi prima del montaggio del ponteggio;
Scheda 2: Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati - verifiche da effettuarsi prima del montaggio del ponteggio;
Scheda 3: Ponteggio metallico a tubi e giunti - verifiche da effettuarsi prima del montaggio del ponteggio;
Scheda 4: Verifiche da effettuarsi durante l’uso del ponteggio - valevole per tutti i tipi di ponteggio metallico fisso utilizzato.
Schede 1, 2 e 3: “verifiche prima del montaggio del ponteggio”.
La verifica riportata nelle schede riguarda il tipo di controllo che è stato effettivamente svolto attraverso la validazione di ogni singola pagina delle schede con l’apposizione in calce della firma del datore di lavoro utilizzatore del ponteggio. Ciascuna scheda dovrà preventivamente essere intestata riportando sulla prima pagina gli estremi identificativi del ponteggio metallico cui si riferisce e la data in cui le verifiche sono state effettuate. Nei casi in cui come modalità di verifica sia previsto il solo controllo visivo sarà dato atto dell’avvenuto adempimento barrando semplicemente il punto alla sinistra della colonna degli “Elementi”; per i casi in cui siano previste verifiche visive e/o funzionali, occorrerà barrare anche il punto corrispondente alla modalità di verifica effettivamente adottata.
Per i casi in cui sono previste verifiche sia visive che funzionali, barrando il corrispettivo punto che le raggruppa, si darà atto di averle svolte entrambi. Esistono infine casi in cui, pur essendo previsto un solo controllo visivo, il legislatore ha inteso indicare a cosa deve essere espressamente rivolto tale. In tal caso, barrando il punto in corrispondenza della voce “Visivo” si darà atto di aver effettuato tutti i tipi di verifiche visive previsti.
L’ultima parte delle schede è riservata alle verifiche di “altri elementi del ponteggio”. Si tratta di tutti quegli elementi espressamente riportati nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale diversi da quelli espressamente indicati nella prima parte delle schede: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi).
Il datore di lavoro utilizzatore del ponteggio dovrà pertanto riportare sulla scheda l’elemento e per esso prevedere tipi e modalità di verifica analoghi a quelli descritti per gli altri elementi del ponteggio, come ad esempio:
- Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione - visivo
- Controllo assenza di deformazioni - visivo
- Controllo stato di conservazione e di efficienza dei sistemi di collegamento al telaio del ponteggio - visivo e/o funzionale.
Scheda 4 “verifiche durante l’uso del ponteggio”
La scheda 4 è unica ed è utilizzata indistintamente per qualsiasi tipo di ponteggio metallico fisso utilizzato. Essa è riepilogativa delle verifiche che il datore di lavoro utilizzatore del ponteggio ha effettuato durante l’utilizzo del ponteggio stesso. La scheda va intestata con i dati identificativi del ponteggio metallico fisso a cui si riferisce e va indicata la data in cui i controlli sono stati eseguiti.
Trattandosi di controlli minimali, dovranno essere effettuati tutti i controlli previsti sulla scheda e conseguentemente dovranno essere barrati tutti i punti delle voci e delle sottovoci ad eccezione di quelli riferiti alle situazioni particolari non sempre riscontrabili come ad esempio: l’altezza del ponteggio superiore ai 20 metri; la realizzazione di un ponteggio “misto” o non conforme agli schemi tipo previsti dal fabbricante; la presenza sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature.
Ogni sezione della scheda compilata dovrà riportare in calce la firma del datore di lavoro utilizzatore del ponteggio.
[...]
SCHEDA 1 - PONTEGGIO METALLICO A TELAI PREFABBRICATI
Ponteggio metallico a telai prefabbricati tipo ____________ numero ____________
1 - Verifiche degli elementi del ponteggio effettuate in data _____________ prima del montaggio
[...] segue in allegato
Fonti
D. Lgs. 81/2008
Circolare n. 46 dell'11 luglio 2000
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