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Autocertificazione rischio vibrazioni inferiore valori di azione

Autocertificazione rischio vibrazioni inferiori al limite di azione

Autocertificazione rischio vibrazioni inferiore valori di azione

ID 8244 | 25.04.2019 | Modello doc allegato

L'Autocertificazione rischio vibrazioni sui luoghi di lavoro con valore d'azione giornaliero inferiore ai livelli di azione (valutazione senza misurazioni inferiore ai valori di azione) giornalieri, normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore inferiori a:

A(8) = 2,5 m/s2 - Sistema mano braccio | Art. 201 c.1 a2
A(8) = 0,5 m/s2 - Corpo intero | Art. 201 c.1 b2

può essere in effetti un documento previsto dalla norma secondo il principio della "giustificazione" (Art. 181. c.3 del D.Lgs. n. 81/2008 - agenti fisici, tra i quali le vibrazioni), infatti in numerosi casi è ragionevole una autocertificazione sul valore d'azione giornaliero (Art. 201 c.1 a2 e c.1 b2) con la valutazione dell'esposizione di cui all'Art. 202 c.1 e c.2 senza procedere alla misura.

Tale Autocertificazione, rientra sempre in un processo valutativo (giustificato), e dovrà essere sottoscritta dal Datore di Lavoro e da eventuali altri soggetti partecipi alla valutazione ed allegata al Documento di Valutazione dei Rischi di cui Art. 28 c.2.

Ai sensi dell'Art. 181 c.3 il Datore di Lavoro può ritenere che non si debba procedere ad altre valutazoni o misure.

L'autocertificazione può essere "giustificata" in tutte quelle attività che sono prive/trascurabili di sorgenti di vibrazioni. 

Potrebbe essere questo il caso di attività in negozi, uffici, ristoranti, e simili, per le quali risultano assenti, in particolar modo, esposizioni a sorgenti di vibrazioni derivate da macchine (ed escludibili tutte le lettere di cui all'Art. 2012 c.3, 4, 5).

Valutazione senza misurazioni (valori superiori a quelli di azione)

La Valutazione del rischio vibrazioni, può essere effettuta senza misurazioni, anche se prevedibili valori superiori a quelli di azione, infatti all'Art. 202 è riportato che:

"Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.

Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento" (si veda Fig. 1).

Autocertificazione rischio vibrazioni inf  limite di azione

Fig. 1 - Valutazione rischio vibrazioni  - Indicativa (Art. 202 c. 2 la valutazione su banche dati, ecc va distinta dalla misurazione, che resta il metodo di riferimento)

No - Non verificati Artt. 181 e 202 c. 2 (assenza BD, scelta del metodo misurazione, altro) quindi effettuare misurazioni.

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