Sicurezza lavoro

Vademecum adempimenti sicurezza attività estrattive R. U. / Dic. 2022

Vademecum adempimenti sicurezza attivit  estrattive Dic  2022

Vademecum tecnico dei principali adempimenti relativi alla sicurezza e salute nelle attività estrattive / R. U. Dic. 2022

ID 18747 | 23.01.2023 / In allegato

Vademecum di utilizzo speditivo a supporto delle varie figure coinvolte nel processo della gestione della Sicurezza e Salute in campo minerario.
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Sezione 1 Polizia mineraria - Tutela della sicurezza e salute dei lavoratori del settore estrattivo
Sezione 2 Principali soggetti del sistema sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Sezione 3 Adempimenti principali, obblighi, sanzioni e note
Sezione 4 Obblighi formativi
Sezione 5 Focus normativo
Sezione 6 Apparato sanzionatorio - procedure di estinzione delle contravvenzioni ai sensi del D.lgs 758/94
Sezione 7 Polizia mineraria - modelli esemplificativi schemi adempimenti
Note
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Quadro Normativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori del settore estrattivo Il settore dell’attività estrattiva è stato sempre normato da specifiche norme di settore (L. 84/1893 e RR.DD. 19/1894, L 152/1907, R.D. 1443/1927; L.198/1958 e D.P.R. 128/1959, parzialmente modificato ed integrato dal D. Lgs. 624/96). Nella normativa di settore le attività estrattive sono distinte in funzione del tipo di materiale coltivato (cfr. art. 2 del R.D. 1443/1927: che distingue le cave dalle miniere) e, parzialmente, anche in funzione dell’ambiente e della tipologia di coltivazione.

Fino al 1996, la salute e la sicurezza nelle attività estrattive erano normate dal D.P.R. 128/1959 “Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave” contenente sia disposizioni prescrittive relative alla sicurezza sia la gestione tecnico-amministrativa dei giacimenti e siti estrattivi. L’emanazione del D. Lgs. 626/94, ha inizializzato un processo di razionalizzazione dell’approccio alle problematiche di sicurezza che, per il settore estrattivo ha avuto sviluppo con l’emanazione del D. Lgs. 624/96. Quest’ultimo rappresenta a tutt’oggi il riferimento normativo specifico più recente, dopo l’abrogazione del predetto D.lgs.626/94 e l’emanazione del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. Alla data attuale, le tematiche relative alla salute e sicurezza per il settore estrattivo sono normate da tre diversi disposti legislativi: D.P.R. 128/1959 (parzialmente abrogato dal D. Lgs. 179/2009, cosiddetto “taglia leggi”); Ai sensi del D.P.R. 128/1959, art. 1, Le norme di polizia delle miniere e delle cave si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali.

Definizioni: 

. prospezione: indagini geologiche (fisiche, chimiche, mineralogiche, ecc.) eseguite allo scopo di valutare la presenza di un giacimento minerario. ricerca: tutti i lavori eseguiti in virtù di un permesso di ricerca, come rilasciato dagli uffici regionale competenti: scopertura, estrazione materiale utile, ricomposizione (secondo le prescrizioni del permesso) tesi a campionare direttamente il materiale allo scopo di valutare la qualità di un giacimento minerario.

- coltivazione: tutti i lavori che si svolgono a partire dal rilascio/consegna dell’autorizzazione/concessione: perimetrazione e recinzione dell’area, disboscamento, scarificazione terreno vegetale, scopertura giacimento, estrazione minerale/materiale utile, movimentazione associato e utile a scopo scopertura e a scopo ricomposizione, ricomposizione ambientale, rinverdimento e/o piantumazione, manutenzioni colturali.

- Pertinenze minerarie: Art 23 c. 1: Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento del minerale.

- Frantumazione: riduzione della dimensione granulometrica del materiale estratto, effettuata tramite frantoi a secco o a umido; • Vagliatura: suddivisione del materiale secondo classi granulometriche, eventualmente previa frantumazione, effettuata tramite vagli o setacci;

- Squadratura: riduzione dei materiali lapidei estratti mediante tagli con sega o filo allo scopo di regolarizzarne i profili, riconducendoli alle caratteristiche di “blocco”;

- Lizzatura: modalità di trasporto dei blocchi lapidei a valle del cantiere, effettuata caricando i blocchi su pali di legno (lizze), fissandoli con cavi in acciaio (braghe) e facendoli scivolare attraverso corde(canapi) fissate lungo la discesa su solidi paletti di fissaggio (piri) fino al piazzale di carico.
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SEZIONE 3 Adempimenti principali, obblighi, sanzioni e note

Vademecum adempimenti sicurezza attivit  estrattive Dic  2022   Legenda tabella

Vademecum adempimenti sicurezza attivit  estrattive Dic  2022    Fig  1
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Vademecum adempimenti sicurezza attivit  estrattive Dic  2022    Fig  2
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Vademecum adempimenti sicurezza attivit  estrattive Dic  2022    Fig  3
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SEZIONE 4 Obblighi formativi

Vademecum adempimenti sicurezza attivit  estrattive Dic  2022    Fig  4

* N.B. Gli Accordi Stato regioni prevedono che il livello di formazione da erogare sia riferito al Cod. ATECO della azienda; il settore estrattivo ricade nel Rischio ALTO cat. B da 05 a 09.

Secondo quanto previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011,: "Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione". Preferibilmente, quindi, i corsi di formazione per i lavoratori devono partire anteriormente all'assunzione o, comunque, concludersi entro 60 giorni da essa.
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segue in allegato

R. U. Dic. 2022 (T.d.P. Paolo Tomarelli)

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