Sicurezza lavoro
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Protocollo d'intesa ANAC-Sindacati: Codice appalti e sicurezza lavoro

Protocollo di intesa ANAC    Cgil Cisl Uil del 16 giugno 2022

Protocollo d'intesa ANAC-Sindacati: Codice appalti e sicurezza lavoro 

ID 16896 | 20.06.2022 / Protocollo allegato

Articolo 1 (Finalità)

Il presente Accordo mira a strutturare la cooperazione tra le Parti, con specifico riguardo agli impatti sulla disciplina del rapporto di lavoro derivanti dall’attuazione degli strumenti previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Articolo 2 (Ambiti di collaborazione)

L’Autorità si impegna a coinvolgere le Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo, con le modalità ritenute più opportune, nelle attività finalizzate all’adozione di atti a carattere generale, quali bandi tipo o contratti tipo, per le questioni strettamente attinenti alla tutela del rapporto di lavoro e al rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

Articolo 3 (Modalità attuative)

Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche. Le Parti potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.

Al fine dello svolgimento delle attività previste dall’articolo 2, l’Autorità potrà coinvolgere le Organizzazioni Sindacali attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, tavoli tecnici e altre forme di collaborazione. I gruppi di lavori di cui sopra potranno essere coinvolti nella predisposizione di linee guida, bandi tipo e contratti tipo, con particolare riferimento:

a) all’individuazione della documentazione necessaria sia in fase di aggiudicazione che ai fini della autorizzazione anche in fase esecutiva, della verifica delle condizioni di parità di trattamento economico e normativo e applicazione del medesimo CCNL ai sensi dell’art. 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016 in caso di ricorso a subappalti;
b) all’integrazione delle verifiche del DURC contributivo e di congruità di cui all’art. 105, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e all’art. 8, comma 10-bis, della L. 120/2020, anche ai sensi e per gli effetti dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici e di registrazione in tempo reale della stessa;
c) all’individuazione di specifiche clausole finalizzate alla tutela dei trattamenti economici e normativi e della salute e sicurezza, anche nell’ambito di eventuali “contratti tipo" che saranno adottati ai sensi dell’art. 213 del Codice dei Contratti Pubblici, ciò anche ai fini della corretta verifica, in capo alle stazioni appaltanti, per l’autorizzazione di cui all’art. 105 comma 4, delle condizioni di cui al comma 14 del medesimo articolo, nonché per i riflessi e gli effetti di cui all’articolo 80, commi 4 e 5.

L’Autorità e le OO.SS. firmatarie, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e attività istituzionali, si adopereranno per favorire la più ampia interconnessione della BDNCP con altre banche dati istituzionali, ivi comprese quelle degli enti previdenziali quali la Commissione Nazionale delle Casse Edili, l’INPS, e l’INAIL, al fine di promuovere l’utilizzo della BDNCP nonché di verificare il rispetto degli obblighi contributivi e le altre disposizioni in materia di diritto del lavoro.
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ANAC
CGIL
CISL
UIL

segue in allegato

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