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Linee indirizzo Lavori in ambienti confinati CNI

Linee indirizzo lavori ambienti confinati CNI 2019

Lavori in ambienti confinati o a rischio inquinamento: le Linee di indirizzo per la gestione dei rischi | Ed. 2019

Il CNI - Consiglio nazionale degli Ingegneri ha elaborato il documento “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento” (Settembre 2019).

Il tema degli ambienti confinati non trova ad oggi una sua collocazione esplicita all'interno del corpus del Testo unico sicurezza (Dlgs. 81/08), né con un Titolo specifico né nell'ambito degli Allegati dello stesso. L’emanazione del D.P.R. 14 settembre 2011, n.177, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” ha peraltro generato fin da subito problemi applicativi ed interpretativi, ad oggi non ancora risolti, introducendo tra l’altro criteri vincolanti di qualificazione che si inseriscono però in un sistema nazionale generale di qualifica fortemente differenziato tra settore pubblico e privato.

Anche la recente giurisprudenza legata ai casi di infortunio in ambiente confinato soffre della mancanza di una trattazione più estesa del tema nella norma generale, nonché della mancata definizione chiara e univoca di ambiente confinato. Preso atto del quadro normativo e giurisprudenziale attuale si è ritenuto pertanto utile redigere un “documento di indirizzo”, destinato in particolare ai colleghi RSPP/ASPP, CSP/CSE ed ai professionisti del settore, ma sicuramente utile anche per i Datori di lavoro Committenti, per le Imprese e per tutte le figure coinvolte.

Il presente documento non vuole essere né una raccolta né una proposta normativa, né una di sintesi di precedenti lavori ma, allargando il punto di vista anche all'ambito internazionale e superando alcuni limiti evidenti della regolamentazione attuale, vuole offrire orientamenti e strumenti operativi efficaci per la progettazione e la esecuzione in sicurezza delle attività all’interno degli ambienti confinati.

La valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro che sono classificabili ambienti confinati o a rischio di inquinamento nella presente linea di indirizzo non viene trattata in maniera approfondita in quanto le modalità con cui effettuarla sono molto diverse in funzione dell’attività svolta e degli aspetti geometrici e ambientali dello stesso luogo di lavoro.

Nel documento è tuttavia presente una parte che evidenzia gli aspetti della valutazione che sono a carico sia dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle imprese appaltatrici/esecutrici. Un particolare approfondimento è stato dedicato alle seguenti tematiche, sulle quali vertono i principali quesiti da parte dei potenziali utenti del presente documento.

Applicazione del DPR 177/2011 alle attività gestite con risorse aziendali interne

Nonostante una corrente di pensiero, basata sulla considerazione che il D.P.R. 177/2011 sia espressamente reso in adempimento delle previsioni di cui all’art. 6, comma 8, lett. g), D.Lgs. 81/2008 e quindi in tema di affidamento di attività a terzi, ritiene che tale norma non sia applicabile ove le attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento siano svolte da risorse interne, le presenti Linee di indirizzo evidenziano al contrario che la struttura del provvedimento e soprattutto quanto indicato nella lettera di accompagnamento alla presentazione del D.P.R. stesso redatta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, comprendono espressamente anche le lavorazioni effettuate con risorse aziendali interne in ambienti confinati o a rischio inquinamento tra le attività oggetto della norma citata.

Riconoscimento di un ambiente confinato

Partendo dalla definizione quanto più condivisa di ambiente confinato è stato eseguito uno screening delle metodologie e degli strumenti (ad es. check list, algoritmi/SW, App, altro) 5 attualmente a disposizione degli RSPP/consulenti per il riconoscimento di un ambiente confinato e per la relativa valutazione del rischio, individuando anche nuovi possibili sviluppi utili.

Ruolo del DDL Committente, del Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC) e verifica dell’idoneità tecnico professionale (VITP) in relazione al DPR 177/11.

Sono state affrontate le problematiche inerenti all’attività di VITP in carico al DDL Committente nei contesti di applicazione dell’art.26 e/o del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, in relazione anche ai requisiti esperienziali specifici richiesti dal D.P.R. 177/11. È stato inoltre approfondito un focus specifico su ruolo/requisiti/responsabilità del RDLC, analizzando anche le possibili interazioni in fase esecutiva tra le figure potenzialmente presenti nominate dal DDL Committente quali l’RDLC, il Responsabile Lavori (RL) e il Coordinatore per la Sicurezza (CS).

Medico Competente e DPR 177/11

Si è rilevato come, nonostante gli elevati livelli di rischio per la salute, allo stato attuale manchi un profilo specifico di sorveglianza sanitaria sia per i lavoratori che per i soccorritori di questi particolari ambienti di lavoro, lasciando al singolo Medico Competente la valutazione. Si sono pertanto approfonditi, sulla base degli studi recenti, i criteri utili a definire l’idoneità alla mansione ed il protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici necessari.

Si è inoltre analizzato il tema della collaborazione del Medico Competente nella valutazione dei rischi, nella redazione delle procedure operative (definizione delle condizioni limite di lavoro, tempi di pausa/lavoro, gestione dei tempi di recupero, ecc.) e di gestione dell’emergenza (procedura di soccorso, livello di preparazione dei soccorritori, ecc.) per quanto attiene le attività da eseguire negli ambienti di cui al D.P.R. 177/2011.

Gestione delle emergenze e salvataggio in ambiente confinato

Il D.P.R. 177/11 prevede siano adottate ed efficacemente attuate specifiche procedure per operare in ambiente confinato. Si è rilevato come tali procedure siano limitate all'operatività ovvero alla riduzione del rischio durante l'accesso, la lavorazione e l'uscita dall'ambiente confinato, mentre la pianificazione e la gestione degli scenari di emergenza ipotizzabili fanno spesso riferimento alle sole modalità e mezzi di accesso/uscita ordinari, o alla mera fase di allarme dei soccorsi esterni, peraltro senza che siano stati preventivamente organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti.

Si sono pertanto definire le modalità di progettazione ed i contenuti minimi del "Piano di emergenza in ambiente confinato" quale parte integrante delle procedure di lavoro, con particolare riferimento alla fase di allarme ed alla fase di recupero, e all'interazione soccorso interno aziendale ed interaziendale/soccorsi esterni.

Regolamentazione della Formazione ed addestramento in ambito ambienti confinati

La normativa e le indicazioni operative in materia non regolamentano durata, contenuti e qualificazione dei docenti dei corsi di formazione ed addestramento di tutti i soggetti operanti in ambiente confinato: la totale discrezionalità con cui attualmente viene affrontato il tema dal mercato della formazione/addestramento richiede sicuramente una presa di posizione e la produzione di indicazioni in merito utili per professionisti e non, che ricoprono il ruolo di RSPP, CSP/CSE o anche lo stesso ruolo di Rappresentante del DDL Committente (RDLC).

Si è generata pertanto una proposta di requisiti minimi in termini di programma e contenuti, e di qualificazione dei docenti (là dove ritenuto non applicabile il D.I. 06/03/2013), per la progettazione e l'erogazione di formazione e addestramento di tutti i soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in particolare per lavoratori, preposti e RDLC.

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