Sicurezza lavoro
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La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro ANCE 2024

La responsabilit  in materia di sicurezza sul lavoro ANCE 2024

La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro ANCE 2024 -  Allegati modelli di deleghe di funzioni / Rev. 2024

ID 22436 | 18.08.2024 / ANCE Maggio 2024 - Allegati modelli di deleghe di funzioni 2024

Aggiornati a Maggio 2024 i fascicoli ANCE per la gestione delle responsabilità e delle deleghe di funzioni Informiamo le imprese interessate che ANCE ha provveduto ad aggiornare, a seguito delle più recenti pronunce.

In particolare sono stati aggiornati:

- La Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro - I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la delega di funzioni;
Le figure di garanzia della sicurezza sul lavoro tra responsabilità penale “a geometria variabile” e principio di effettività.
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1. Le figure previste dal Testo unico sicurezza e le relative posizioni di garanzia

La disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 riguarda la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento a tutti i settori di attività. Per garantire una efficace gestione delle attività di prevenzione, in coerenza con le direttive comunitarie in materia, sono individuate alcune figure che ricoprono ruoli significativi all’interno dell’impresa cui sono riconnessi rilevanti profili di responsabilità, sul presupposto che una azione condivisa sia la modalità migliore per ridurre il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Tali ruoli significativi comportano la titolarità di “posizioni di garanzia”, rispetto all’incolumità fisica e psichica dei lavoratori, derivanti dal complesso di norme che disciplinano la materia antinfortunistica e la cui identificazione non dipende dall’esistenza di una “regolare investitura” (in questi termini l’articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008, intitolato “Esercizio di fatto di poteri direttivi”) ma dalla circostanza fattuale e concreta che la persona svolga nell’organizzazione aziendale quel ruolo, esercitando di fatto i relativi poteri.

Le posizioni di garanzia (datore di lavoro, dirigente, preposto) comportano l’obbligo di predisporre le idonee misure di sicurezza e di impedire il verificarsi di eventi lesivi per i lavoratori, conseguendo all’eventuale omissione delle misure di sicurezza e al mancato rispetto degli obblighi di prevenzione la responsabilità penale personale del titolare. Tutti questi soggetti, ciascuno nell’ambito – che può avere, ovviamente, differente ampiezza in concreto – delle proprie prerogative e responsabilità, avranno il compito di attuare le misure di prevenzione secondo quanto richiesto dall’articolo 2087 c.c. il quale impone all’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’attività di impresa, le migliori misure tecnologiche e organizzative disponibili in un determinato momento storico.

Il Testo unico di sicurezza, in altre parole, ha recepito in legge quanto per anni argomentato dalla Suprema Corte, la quale ha costantemente sottolineato come: “in tema di infortuni sul lavoro, l’individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa [datore di lavoro, dirigente, preposto] deve essere operata sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti” e “deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale)”; come a dire che la mansione concretamente esercitata prevale comunque e sempre sulla qualifica formale e apparente.
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PARTE PRIMA

1. Le figure previste dal Testo unico sicurezza e le relative posizioni di garanzia
1.1 Il datore di lavoro
1.2 Il dirigente
1.3 Il preposto
1.4 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

2. La delega di funzioni
2. 1I requisiti di validità
2.2 La posizione del delegante
2.2.1 Modelli di organizzazione e gestione
2.3 La posizione del delegato
2.4 La subdelega

3. Applicazione della disciplina al settore dei lavori in edilizia: imprese esecutrici e impresa affidataria
3.1 Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice
3.3 L’impresa affidataria

PARTE SECONDA

Premessa
1. LETTERE DI INCARICO PER L'INTERO COMPLESSO AZIENDALE
1.1 Lettera di incarico per dirigente
1.2 Lettera di incarico per preposto
1.3 Lettera di incarico per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
1.4 Lettera di incarico per addetti a primo soccorso, emergenza e antincendio
1.5 Lettera di incarico per il medico competente
1.6 Lettera di incarico per addetto al servizio di prevenzione e protezione

2. LETTERE DI INCARICO PER IL SINGOLO CANTIERE
2.1 Lettera di incarico per dirigente/direttore di cantiere
2.2 Lettera di incarico per preposti

3. LETTERE DI INCARICO PER L'IMPRESA AFFIDATARIA
3.1 Lettera di incarico per dirigente/direttore di cantiere
3.2 Lettera di incarico per preposti

4. DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER LE IMPRESE ESECUTRICI
4.1 Delega per l'intero complesso aziendale (articolo 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m-i.)
4.2 Delega per singolo cantiere (articolo 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i)

5. DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER LE IMPRESE AFFIDATARIE
5.1 Delega per singolo cantiere (articolo 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

6.Sub-delega
6.1. Modello di sub-delega

ANCE Maggio 2024

Vedi anche documento ANCE

Le figure di garanzia della sicurezza sul lavoro

Segue in allegato

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