Convenzione ILO n. 187/2006
ID 13842 | 03.07.2023 / Ratifica IT
C187 - Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006
Legge 8 giugno 2023 n. 84
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:
a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
(GU n.153 del 03.07.2023)
Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro
Data di adozione: 15/06/2006
Data di entrata in vigore: 20/02/2009.
Status: strumento aggiornato (convenzione tecnica)
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 31 maggio 2006, nella sua novantacinquesima sessione;
Riconoscendo l’estensione della diffusione a livello mondiale delle lesioni e malattie professionali e dei decessi riconducibili al lavoro nonché la necessità di perseguire l’azione volta a ridurre tali fenomeni;
Ricordando che la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e gli incidenti riconducibili al lavoro figura tra gli obiettivi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro così come enunciati nella sua Costituzione;
Riconoscendo che le lesioni e malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro hanno un effetto negativo sulla produttività e sullo sviluppo economico e sociale;
Prendendo nota del paragrafo III g) della Dichiarazione di Filadelfia, secondo la quale l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha il solenne obbligo di assecondare, nelle diverse nazioni del mondo, l’attuazione di programmi volti a realizzare una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori in tutte le occupazioni;
Tenendo presente la Dichiarazione dell’ILO relativa ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro e il suo seguito del 1998;
Prendendo nota della Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981 e la Raccomandazione (n. 164) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981, e degli altri strumenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro;
Ricordando che la promozione della sicurezza e della salute sul lavoro fa parte del programma dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per un lavoro dignitoso per tutti;
Ricordando le conclusioni relative alle attività normative dell’ILO in materia di sicurezza e di salute sul lavoro - una strategia globale, adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nella sua 91ª sessione (2003), in particolare per quanto riguarda l’obiettivo di vigilare a che venga riconosciuta alla sicurezza e alla salute sul lavoro una priorità a livello nazionale;
Sottolineando l’importanza di promuovere in modo continuo una cultura della prevenzione nazionale in materia di sicurezza e di salute;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale,
adotta, oggi quindici giugno duemilasei, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006.
I. DEFINIZIONI
Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione:
a) l’espressione «politica nazionale» significa la politica nazionale relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro e nel luogo di lavoro definita in conformità ai principi dell’articolo 4 della Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981;
b) l’espressione «sistema nazionale di salute e sicurezza sul lavoro» oppure «sistema nazionale» significa l’infrastruttura che costituisce il quadro principale per l’attuazione della politica nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro;
c) l’espressione «programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro» oppure «programma nazionale» significa ogni programma nazionale che include obiettivi da realizzare secondo un calendario predefinito, priorità e mezzi di azione stabiliti in vista di migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché mezzi destinati a valutare i progressi;
d) l’espressione «cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute» significa una cultura nella quale il diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre viene rispettato a tutti i livelli, dove il governo, i datori di lavoro e i lavoratori si impegnano attivamente per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema di diritti, di responsabilità e di obblighi definiti, e dove viene riconosciuta la massima priorità al principio di prevenzione
II. OBIETTIVI
Articolo 2
1. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione deve promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro attraverso l’elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.
2. Ogni Membro deve adottare misure attive per realizzare progressivamente un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro, tenendo conto dei principi enunciati negli strumenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
3. Ogni Membro deve valutare periodicamente quali misure potrebbero essere adottate per la ratifica delle convenzioni rilevanti dell’ILO relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.
III. POLITICA NAZIONALE
Articolo 3
1. Ogni Membro deve promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso l’elaborazione di una politica nazionale.
2. Ogni Membro deve promuovere e far progredire, a tutti i livelli rilevanti, il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
3. Nell’elaborare la propria politica nazionale, ogni Membro deve promuovere, alla luce delle condizioni e della prassi nazionale, e in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, principi di base quali: valutare i rischi o i pericoli riconducibili al lavoro; combattere alla fonte i rischi o i pericoli riconducibili al lavoro; e sviluppare una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute, che includa l’informazione, la consultazione e la formazione.
IV. SISTEMA NAZIONALE
Articolo 4
1. Ogni Membro deve stabilire, mantenere, sviluppare progressivamente e riesaminare periodicamente un sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.
2. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, in particolare:
a) la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
b) una o più autorità, o uno o più organismi, responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nominati in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali;
c) meccanismi volti ad assicurare il rispetto della legislazione nazionale, ivi compresi i sistemi di ispezione;
d) misure volte a promuovere, a livello di impresa, la cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i loro rappresentanti, in quanto elementi essenziali di prevenzione sul luogo di lavoro.
3. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, a seconda:
e) uno o più organi consultivi nazionali tripartiti competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
f) servizi di informazione e servizi consultivi in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
g) l’offerta di una formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
h) servizi sanitari sul lavoro, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali;
i) la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
j) un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e le malattie professionali, tenendo conto degli strumenti rilevanti dell’ILO;
k) disposizioni per la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale che coprono le lesioni e le malattie professionali;
l) meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle micro-imprese, le piccole e medie imprese, e l’economia informale.
V. PROGRAMMA NAZIONALE
Articolo 5
1. Ogni Membro deve elaborare, attuare, controllare, valutare e riesaminare periodicamente un programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.
2. Il programma nazionale deve:
a) promuovere lo sviluppo di una culture nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute;
b) contribuire alla protezione dei lavoratori eliminando o riducendo al minimo, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile, i pericoli e i rischi legati al lavoro, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali, per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro, e promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
c) essere elaborato e riesaminato in base ad una analisi della situazione nazionale in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, includendo una analisi del sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro;
d) prevedere obiettivi, scopi e indicatori di progresso;
e) essere sostenuto, ove possibile, da altri programmi e piani nazionali complementari che aiuteranno a raggiungere progressivamente l’obiettivo di un luogo di lavoro sicuro e salubre.
3. Il programma nazionale deve ricevere ampia diffusione e, per quanto possibile, deve ricevere il sostegno delle più alte autorità nazionali che provvederanno anche al suo avvio.
VI. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 6
La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o raccomandazione internazionale del lavoro.
Articolo 7
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.
Articolo 8
1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.
Articolo 9
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nell’arco di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.
Articolo 10
1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.
Articolo 11
Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 12
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 13
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l’articolo 9 di cui sopra, un’immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.
Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.
Collegati