Sicurezza lavoro

Circolare INL 13 maggio 2020 n. 156

Circolare INL 13 maggio 2020 n  156

Circolare INL 13 maggio 2020 n. 156

Oggetto: Riapertura dei cantieri edili-Vigilanza e verifiche misure anticontagio.

Come noto, l'art. 2 del Dpcm del 26 aprile u.s. consente la ripresa dell'attività edilizia condizionandone la non sospensione al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 6, di seguito "protocollo condiviso") e al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" (allegato 7, di seguito "protocollo cantieri") sottoscritto nella medesima data, prevedendo espressamente che "La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

Al fine di garantire adeguati livelli di protezione ai lavoratori e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro e contenere la diffusione del Covid-19, le imprese edili adottano le misure previste nel Protocollo cantieri da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere e ferme restando le norme previste dai decreti governativi.

In occasione delle linee guida operative allegate a nota INL prot. n. 167 del 4 maggio 2020 si è già avuto modo di evidenziare che il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri... contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria, al fine di consentire alle imprese edili di riprendere la propria attività ferma restando la garanzia dell'applicazione di tutte quelle misure necessarie a salvaguardare l'incolumità degli addetti.

Il punto 10 evidenzia "che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive... dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro..." così come definite dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. Con riferimento alla riapertura dei cantieri edili dovrà procedersi alla consueta programmazione ispettiva senza alcuna limitazione di mandato. In occasione della consueta vigilanza nei cantieri andrà, altresì, verificato lo stato di attuazione delle misure previste dal citato protocollo. La programmazione delle ispezioni terrà conto, come di consueto delle esigenze di coordinamento con le ASL e privilegerà le attività riferite ad appalti pubblici o comunque i cantieri di dimensioni medio/grandi".

Con la presente nota si forniscono, quindi, ulteriori indicazioni in merito alla vigilanza nel settore edile e alle contestuali verifiche in merito alle misure adottate in relazione alle previsioni del protocollo cantieri.

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Il protocollo cantieri fa integrale rinvio alle previsioni del protocollo condiviso e contiene specificazioni di settore, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid -19.

Le misure previste nel protocollo cantieri si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

Le premesse del protocollo cantieri, tra altro, evidenziano la necessità:

Si sottolinea l'importanza che in tale fase riveste il ruolo e la costante presenza in cantiere dei soggetti preposti alla sovrintendenza e verifica della puntuale adozione delle misure anticontagio e si segnala che, in ausilio a tali funzioni, le associazioni datoriali di categoria stanno sviluppando apposite applicazioni volte ad agevolare le misure organizzative volte al contenimento del contagio.

Attività di informazione, prevenzione, promozione e assistenza

Si richiamano le indicazioni fornite sub punto 1 dell'allegato "B" alla citata nota INL del 4 maggio, in merito alla necessità, nel corso della cd. fase 2, di implementare e valorizzare adeguatamente l'attività di informazione, prevenzione e promozione della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro, cui fa riferimento l'art. 8 del d.lgs. n. 124/2004.

Tenuto conto del settore d'intervento, deve richiamarsi anche l'art. 10 del d.lgs. n. 81/2008, il quale prevede la possibilità di sviluppare attività di informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni datoriali, fermo restando il divieto di attività di consulenza di cui all'art. 13, comma 5.

Tali attività saranno sviluppate, con evidente distinzione dall'esercizio delle funzioni di vigilanza, nell'ambito di necessarie collaborazioni con le altre istituzioni coinvolte nelle iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19, in particolare INAIL e ASL, e con le associazioni sindacali, gli organismi paritetici, le università e gli ordini professionali, nei cui riguardi vanno implementate le sinergie in essere nei singoli contesti territoriali.

L'attività di informazione e promozione dovrà essere funzionale alla valorizzazione delle "buone prassi", anche attraverso la predisposizione di materiale divulgativo e di strumenti e metodologie di autoanalisi delle singole aziende.

L'attività di informazione, promozione e assistenza potrà essere richiesta anche dai Comitati previsti dal punto 10 del protocollo cantieri.

Vigilanza in materia di salute e sicurezza e verifiche protocollo cantieri

Con nota INL prot. n. 167 del 4 maggio 2020, come premesso, sono state fornite prime indicazioni in merito alla riattivazione delle fruizioni di vigilanza di cui all'art. 13, comma 2, del d.lgs. 81/2008 nel settore delle costruzioni edili o di genio civile.

Risultano richiamate, altresì, le previsioni dell'art. 9 del Dpcm 26 aprile 2020 ("Il prefetto si avvale delle forze di polizia.. .e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro...") e del punto 10 del protocollo cantieri ("Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive.. .dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro... ").

Ne derivano rinnovate esigenze di coordinamento, atteso che al quadro del coordinamento territoriale di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 81/2008, che caratterizza la consueta attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si affianca anche l'apporto che i prefetti possono richiedere alle articolazioni territoriali dell'ispettorato Nazionale del lavoro, nell'ambito delle competenze che gli sono riconosciute dal legislatore, anche ai fini delle verifiche in merito all'attuazione delle misure precauzionali anticontagio definite dai protocolli intervenuti tra Governo e Parti sociali.

Tenuto conto, quindi, di tale duplice esigenza di coordinamento, nel settore edile l'attività di vigilanza si svilupperà nella consueta modalità integrata, ordinaria e tecnica, cui si affiancherà costantemente anche la verifica delle misure definite in relazione al protocollo cantieri.

A tal fine il medesimo accesso in cantiere, anche al fine del monitoraggio, risulterà oggetto di distinta programmazione in SGIL in coerenza alle diverse finalità (consueta programmazione vigilanza ordinaria e tecnica e contestuale programmazione della verifica delle misure anticontagio utilizzando l'apposita voce SGIL "Programmazione accertamenti COVID-19").

La programmazione degli accessi in cantiere risulterà, altresì, orientata in ragione delle seguenti priorità/modalità d'intervento:

- in fase di coordinamento andrà privilegiata la costituzione di unità d'intervento che vedano il contestuale impiego di agenti di pubblica sicurezza e di personale di altre strutture con specifica competenza;
- tale composizione integrata è funzionale ad assicurare, in sede di vigilanza e contestuale verifica delle misure anticontagio, l'apporto specialistico, le qualifiche e le relative potestà sanzionatone dei diversi componenti;
- per quanto riguarda la costituzione dei nuclei che vedano la presenza del personale ispettivo, si avrà cura di evidenziare le vincolanti indicazioni operative adottate dall'ispettorato Nazionale del lavoro nonché le relazioni istituzionali in essere con il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e con i NIL;
- come da intese con il suddetto Comando, che assicurerà i necessari raccordi, andranno sviluppate efficaci sinergie con le articolazioni territoriali dell'Arma in merito alla pianificazione degli interventi e alla selezione degli obiettivi, favorendone lo sviluppo congiunto attraverso la costituzione di nuclei integrati che vedano la presenza di ispettori del lavoro e militari dell'arma appartenenti ai NIL o alle suddette articolazioni;
- va assicurata prioritaria definizione delle procedure pendenti, attraverso la programmazione dei sopralluoghi di rivisita finalizzati all'accertamento del rispetto delle prescrizioni impartite in occasione dell'accesso al cantiere. In ragione del blocco delle attività e della recente riapertura dei cantieri sarà comunque necessario, in occasione della rivisita, procedere altresì alla verifica delle misure anticontagio e quindi della complessiva riorganizzazione del cantiere;
- nella selezione degli obiettivi dovranno contemperarsi le esigenze di verificare nei riguardi del maggior numero possibile di lavoratori l'adozione del protocollo cantieri, con quelle connesse ad assicurare la vigilanza nei riguardi delle realtà in cui si registrano statisticamente tassi più elevati di infortuni sul lavoro;
- la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei cantieri edili seguirà come di consueto l'impianto sanzionatorio definito dal Titolo XII del d.lgs. n. 81/2008 (artt. 301 e seguenti) e quindi troveranno applicazione, a cura del personale ispettivo, le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del d.lgs. n. 758/1994 nelle modalità condivise con le locali Procure della Repubblica;
- Al riguardo devono evidenziarsi le previsioni dell'art. 16 del decreto legge n. 18/2020, convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020, ("Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9."). Ne deriva che la mancata consegna al lavoratore integra, per il datore di lavoro o il dirigente, la violazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 81/2008, punita penalmente ai sensi dell'art. 55, comma 5, lett. d, del medesimo decreto, mentre la mancata utilizzazione della mascherina da parte del lavoratore integra la trasgressione di cui all'art. 20, comma 2, lett. d, del d.lgs. n. 81/2008, sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a, dello stesso decreto;
in ausilio alle contestuali verifiche delle misure anticontagio definite in attuazione del protocollo cantieri, si richiamano le indicazioni fornite con le citate note INL e si fornisce ulteriore check list dedicata ai cantieri (Allegato A). La check list allegata andrà intestata e compilata con riferimento ad ogni soggetto riconducibile al singolo cantiere in ragione degù aspetti che ad esso competono, barrando le voci che non lo riguardano. Tenuto conto del necessario coordinamento con le ASL e della carenza di ispettori tecnici che caratterizza alcune sedi, la check list in questione potrà essere oggetto degli adeguamenti necessari, previa validazione degli IIL che, a loro volta, avranno cura di notiziare la scrivente;
- nel merito all'apparato sanzionatorio riferito alla mancata osservanza delle misure anticontagio definite dal protocollo cantieri si richiamano integralmente le indicazioni fornite con le note in riferimento che riconducono esclusivamente agli agenti di pubblica sicurezza la competenza sanzionatoria definita dall'art. 4 del decreto legge n. 19/2020.

Gli accessi in questione, infine, dovranno conformarsi alle misure precauzionali già definite con nota INL prot. n. 6419 del 7 aprile 2020 nonché svilupparsi con modalità che assicurino l'adeguatezza dei tempi massimi di permanenza in cantiere.

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Fonte: INL

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