Sicurezza lavoro

DDL - Protezione dei lavoratori rischi connessi esposizione amianto

DDL 778 2018

DDL - Protezione dei lavoratori rischi connessi esposizione amianto

Disposizioni per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto durante il lavoro, per la bonifica dall’amianto e dai materiali contenenti amianto

DDL 778/2018

Presentato in data 5 settembre 2018, annunciato nella seduta n. 34 del 11 settembre 2018.

Il presente disegno di legge si prefigge, con il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto, di ridurre il rischio per l’incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro.

Estratto

Art. 1. (Obbligo di bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico)

1. Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali, è fatto obbligo alle amministrazioni competenti e ai proprietari privati di provvedere alla bonifica dall’amianto o dai materiali contenenti amianto entro il 1° gennaio 2024.
2. La violazione dell’obbligo di cui al comma 1 è punita, a titolo di colpa, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a dodici mesi.

Art. 2. (Obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro)

1. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto, è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere alla bonifica da tali materiali, indipendentemente dalla loro concentrazione in sospensione e dal periodo di esposizione dei lavoratori, entro il 1° gennaio 2024.
2. La violazione dell’obbligo di cui al comma 1 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a un anno.

Art. 3. (Sicurezza dei lavoratori esposti)

1. Nell’ambito delle operazioni di bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto di cui agli articoli 1 e 2, gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili su edifici esistenti sono eseguiti secondo modalità tali da assicurare che le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e delle loro pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano i lavori e per le persone presenti nell’edificio e nelle immediate vicinanze, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare dell’articolo 115 del decreto medesimo.
2. Per le coperture installate a seguito di sostituzione di opere contenenti amianto sono utilizzati materiali idonei al loro recupero e al loro riciclo in caso di successiva rimozione.

Art. 4. (Riduzione del rischio di esposizione all’amianto e termine per la bonifica)

1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 1 e 2, è fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all’amianto attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti tale materiale o altre sostanze cancerogene, con divieto assoluto di esposizione.
2. Gli interventi di bonifica di cui all’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93,
e all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, devono essere portati a termine entro il 1° gennaio 2024.

[...]

Segue in allegato

Fonte: Senato della Repubblica

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