Sicurezza lavoro

D.M. 2 agosto 1991

DM 02 08 1991 RM

D.M. 2 agosto 1991

Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica.

(GU n.194 del 20-08-1991 - SO n. 51)

NB
Articoli vigenti: 7, Allegati da 1 a 6

Modifiche:

Allegato 1 -  modificato in base a quanto disposto dall’art.4 Decreto agosto 1993 (in allegato testo consolidato dell'Allegato 1 disponibile per Abbonati)

Allegato 4 - modificato in base a quanto disposto dall’art.4 Decreto 3 agosto 1993 (in allegato testo consolidato dell'Allegato 4 disponibile per Abbonati)

Abrogazioni:

Articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - abrogazione disposta dall'art. 8 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542

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Art. 1. Criteri generali per l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico (abrogato)

1. L'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico (nel seguito denominate apparecchiature RM) sono consentiti presso presidi pubblici e privati nel rispetto delle seguenti norme tecniche e procedure amministrative, uniformi sul territorio nazionale.

2. I presidi pubblici o privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale i cui oneri gravino comunque su fondi pubblici debbono, inoltre, assicurare per l'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature di cui al primo comma:

a) massima accessibilita' in rapporto alle caratteristiche orogeografiche e di prevalenza delle affezioni morbose nel territorio;
b) sviluppo preferenziale delle prestazioni ambulatoriali integrate ed efficaci collegamenti tra strutture di ricovero ed extra-ospedaliere;
c) utilizzazione ottimale delle dotazioni strumentali e delle competenze professionali disponibili, collegando la produttivita' delle seconde alla pontenzialita' delle prime.

Art. 2. Protezione e sorveglianza (abrogato)

1. La protezione e la sorveglianza fisica e medica degli operatori, dei pazienti e della popolazione occasionalmente esposta, vengono effettuate nel rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 3. Identificazione delle apparecchiature RM (abrogato)

1. Le apparecchiature RM sono classificate nelle due categorie seguenti:

Gruppo A - Apparecchiature di utilita' clinica convalidata e caratterizzate da protocolli d'uso e applicazioni largamente consolidati (fino a 2 tesla);

Gruppo B - Apparecchiature di utilita' clinica documentata solo in alcuni settori e caratterizzate da protocolli d'uso e applicazioni in corso di evoluzioni (oltre 2 tesla e con i limiti di campo magnetico indicati nell'allegato 4).

Art. 4. Collocazione delle apparecchiature RM (abrogato)

1. La collocazione delle apparecchiature RM del gruppo A deve rispettare i seguenti criteri: adeguamento alla domanda di prestazione attuale o prevista nell'area territoriale o comunque nel bacino d'utenza potenziale, secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della regione o della provincia autonoma; integrazione con strutture specialistiche gia' esistenti, finalizzata al loro utilizzo multi-specialistico di diagnostica mediante immagini o mono-specialistico limitatamente a unita' autonome di diagnosi e cura di elevata qualificazione cardiologica e/o cardiochirurgica, neurologica e/o neurochirugica; ospedali specializzati ortopedico-traumatologici.

2. La collocazione di apparecchiature RM del gruppo B e' consentita solo presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (universita' ed enti di ricerca, policlinici, I.R.C.C.S.), ai fini della validazione clinica di metodologie RM in- novative, che richiedono l'uso di campi magnetici superiori a 2 tesla.

Art. 5. Installazione ed esercizio delle apparecchiature RM del gruppo A (abrogato)

1. Il presidio che intende installare una apparecchiatura RM del gruppo A deve presentare alla competente autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma proposta di installazione secondo il modello di cui all'allegato 2, corredata dalla dichiarazione di conformita' ai requisiti di cui all'allegato 1, firmata dal legale rappresentante. La competente autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della proposta, esprime parere di compatibilita' rispetto alla propria programmazione sanitaria. In caso di mancata risposta nei limiti di tempo sopraindicati, il parere si intende favorevole. In caso di parere contrario e' ammesso ricorso al Ministero della sanita' che si esprimera' in merito, sentito il Consiglio superiore di sanita' e la regione o provincia autonoma interessata.

2. Il presidio, espletate le relative procedure, deve inviare alla competente autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma e per conoscenza alla Direzione generale degli ospedali del Ministero della sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nel seguito ISS e ISPESL, comunicazione, di avvenuta installazione, secondo quanto previsto dall'allegato 3 nonche' relazione informativa sui seguenti parametri strumentali misurati all'installazione: uniformita' dell'immagine; rapporto segnale/rumore; distorsione geometrica dell'immagine.

3. In fase di esercizio il presidio e' tenuto ad assicurare il mantenimento dei requisiti e controlli di sicurezza di cui all'allegato 1 e, limitatamente ai presidi di cui al comma 2 dell'art. 1, a trasmettere relazione annuale di produttivita' all'autorita' sanitaria regionale o della provincia autonoma e al Ministero della sanita'.

4. La vigilanza nel rispetto delle disposiioni relative alle apparecchiature RM del gruppo A e' demandata all'autorita' sanitaria locale.

5. Controlli sulle installazioni in opera sono effettuati dal Ministero della sanita' nonche' all'ISS e dall'ISPESL, su richiesta del Ministero stesso, della regione o provincia autonoma o su iniziativa propria. Qualora tali controlli rivelassero inadempienze da parte del presidio, l'ISS e l'ISPESL indicano all'autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma i provvedimenti del caso, potendo anche proporre la sospensione dell'attivita', qualora le difformita' rilevate risultassero di particolare gravita'.

Art. 6. Installazione ed esercizio delle apparecchiature RM del gruppo B (abrogato)

1. L'installazione e l'esercizio delle apparecchiature RM del gruppo B sono subordinate ad autorizzazione del Ministro della sanita'.

2. Il soggetto che intende installare una apparecchiatura RM del gruppo B deve presentare al Ministero della sanita' domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato 5, corredata dalla dichiarazione di conformita' ai requisiti di cui all'allegato 4, firmata dal legale rappresentante, nonche' dalla documentazione relativa a:
- progetto (i) della ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino in modo inequivocabile le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 2 tesla;
- caratteristiche e prestazioni tecniche; prestazioni dell'apparecchiatura, con specifico riferimento alle esigenze tecnico-scientifiche della ricerca clinica programmata;
- descrizione del sito di installazione ed aree adiacenti;
- controlli di sicurezza.

3. Sulla base delle risultanze derivanti dll'esame della documentazione da parte dell'ISS e dell'ISPESL, sentito il Consiglio superiore di sanita', il Ministro della sanita' autorizza l'installazione e l'uso dell'apparecchiatura a RM per un periodo sperimentale di 3 anni.

4. Il titolare dell'autorizzazione, espletate le relative procedure, deve inviare al Ministero della sanita' - Direzione generale degli ospedali, all'ISS e All'ISPESL, comunicazione di avvenuta installazione, secondo quanto previsto dall'allegato 6.

5. In fase di esercizio il soggetto autorizzato e' tenuto ad assicurare il mantenimento dei requisiti e controlli di sicurezza e a trasmettere al Ministero della sanita' relazione annuale sui risultati della ricerca.

6. I controlli sulle installazioni anche in opera sono effettuati dal Ministero della sanita', nonche' dall'ISS e dall'ISPESL su richiesta del Ministero della sanita' o su iniziativa propria.

7. Alla fine del periodo sperimentale, il soggetto autorizzato deve inviare al Ministero della sanita' una circostanziata relazione sui risultati della ricerca con particolare riguardo a:
- efficacia clinica;
- analisi del rapporto rischio/beneficio;
- analisi dell'impegno economico; verifiche di funzionalita';
- verifiche di produttivita';
- controlli di sicurezza e soglie di esposizione specifici per campi superiori a 2 tesla;
- requisiti quali-quantitativi del personale;
- requisiti in merito a controlli di qualita'.

8. Sulla base delle relazioni scientifiche di cui al comma precedente, Il Ministero della sanita', sentito il parere dell'ISS, dell'ISPESL e del CSS rinnova l'autorizzazione all'uso clinico dell'apparecchiatura RM ovvero classifica l'apparecchiatura RM per la quale si e' comprovato il supermento della fase di sperimentazione.

Art. 7. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fanno parte integrante del presente decreto

Roma, 2 agosto 1991
Il Ministro: DE LORENZO

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