Sicurezza lavoro

INL: Precisazioni sul patentino di macchine complesse fondazioni e perforazioni

Patentino macchine complesse

INL: Precisazioni sul patentino di macchine complesse fondazioni e perforazioni

Al Presidente dell’ANCE Dott. Gabriele Bui 

Oggetto: Patentino per operatori di macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e delle perforazioni nel sottosuolo di cui all’art. 77 del vigente CCNL. Riscontro. 

Con nota del 1 marzo 2018 codesta Associazione ha segnalato a questo Ispettorato Nazionale che vengono rilasciati Patentini per operatori di macchine complesse nel settore edile, previsti dall’art. 77 del vigente CCNL, sottoscritto da ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil, da enti bilaterali non costituiti da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore edile.

In proposito è opportuno specificare che la previsione di cui all’art. 77 del citato CCNL costituisce una fonte regolatoria di carattere pattizio che introduce una disposizione normativa di miglior favore in quanto - pur in assenza di una previsione di rango primario che preveda l’utilizzo di macchine operatrici complesse esclusivamente da parte di personale munito di una specifica abilitazione - introduce un attestato di qualificazione professionale denominato “patentino” conseguito al termine di uno specifico percorso formativo, la cui progettazione è stata demandata al Formedil Nazionale, Ente bilaterale derivante dal CCNL comparativamente più rappresentativo nel settore edile. 

Tale patentino, pertanto, rappresenta un attestato di qualificazione del personale edile addetto alle conduzione di tali macchinari, che certifica l’acquisizione di specifiche competenze in materia e quindi una formazione ed un addestramento adeguato allo svolgimento della mansione.

Trattandosi di una previsione di natura contrattuale dunque ne va verificato l’esatto ambito di applicazione e la vincolatività del contenuto quanto alla legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio.

Quanto al primo aspetto, in virtù dei principi definiti dal codice degli appalti e di quanto già chiarito dalla DG per l’Attività Ispettiva con la lettera circolare prot. n. 14775 del 26/07/2016, l’obbligo dell’applicazione del CCNL scaturisce dall’applicazione dell’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalentèe”.

ndr: Codice dei contratti pubblici

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
...
Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
...
4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

Ne consegue che, pertanto, la previsione di cui all’art. 77 del CCNL - sottoscritto da ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil – è vincolante per tutte le imprese che operano nel campo di applicazione del codice degli appalti in quanto la disposizione può ritenersi rientrante nella cosiddetta parte “normativa” del contratto e il contratto stesso può definirsi stipulato dalle OO.SS. dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore edile.

Sotto altro profilo, proprio in virtù di tale obbligo, il citato “patentino” può essere rilasciato solo dalle Scuole Edili al termine dei percorsi formativi specifici definiti dal Formedil anche perché, solo le Scuole Edili, possono definirsi enti bilaterali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 276/2003 in quanto “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative” nel settore edile.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO
Paolo Pennesi 

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