Decreto 22 febbraio 2006
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
GU n. 51 del 02.03.2006
Attività n. 71 del D.P.R. 151/2011:
N. | Attività | Categoria | ||
A | B | C | ||
71 | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (1) (2) | fino a 500 persone | oltre 500 e fino a 800 persone | oltre 800 persone |
(1) In analogia a quanto chiarito con nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16-01-1997 per le attività ricettive, le “aziende ed uffici” organizzati in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno con meno di 300 persone presenti, devono osservare le norme di cui D.M. 22/2/2006 per ciascun edificio, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2 della regola tecnica. Se l’attività nel suo complesso ha più di 300 persone presenti, la stessa risulta ricompresa nel p.to 71 del DPR 151/2011 e pertanto è soggetta a controllo VVF. (2) Un complesso edilizio a uso ufficio complessivamente con oltre 300 persone presenti, distribuito su più edifici separati e isolati ciascuno con meno di 300 presenti, facente capo a unico titolare, ricade nel p.to 71 del DPR 151/2011. Qualora invece l’attività fosse costituita da uffici facenti capo a diverse titolarità, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di assoggettamento al p.to 73 del DPR 151/2011 secondo le indicazioni fornite con nota 4756 del 09/04/2013 (Nota DCPREV prot. n. 7090 del 22-05-2013). |
Dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al Decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23-04-2019), le attività di Prevenzione Incendi di nuova realizzazione (Art. 1 c.1) sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015, salvo attività Art. 2-bis (Modalità applicative alternative), tra cui attività 71
Decreto Ministero dell'Interno 8 giugno 2016
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n. 145 del 23 Giugno 2016)
La presente regola tecnica verticale reca disposizioni per la Prevenzione Incendi riguardanti edifici o locali adibiti a uffici con oltre 300 persone presenti in accordo con la RTO.
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