Direttiva 67/548/CEE (DSP) / Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose
ID 2541 | Update news 17.10.2024
Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
GU n. 196/1 del 16 agosto 1967
- con il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1335;
- successivamente la legge 29 maggio 1974, n. 256 ha demandato al Ministero della sanità il compito di emanare l'elenco delle sostanze pericolose, dei simboli e indicazioni di pericolo, delle frasi R e S relative ai rischi specifici e ai consigli di prudenza;
- con il D.M. 17 dicembre 1977;
- con il D.M. 23 febbraio 1988, n. 84;
- con il D.P.R. 20 febbraio 1988, n. 141;
- con il D.M. 20 dicembre 1989.
- con D.M. 10 aprile 2000.
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Abrogazione della direttiva 67/548/CE e dei suoi allegati:
La Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose è abrogata integralmente a decorrere dal 1° giugno 2015.
A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE potrà applicarsi a certe miscele fino al 1° giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.
Tabella correlazioni abrogazione e sostituzione allegati direttiva 67/548/CEE e data di efficacia
Allegato I (Dir. 67/548/CEE)(*) |
Tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento CLP |
Dal 20 gennaio 2009 |
Allegato II (Dir. 67/548/CEE) |
Dal 1° giugno 2015 |
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Allegato III (Dir. 67/548/CEE) |
Dal 1° giugno 2015 |
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Allegato IV (Dir. 67/548/CEE) |
Dal 1° giugno 2015 |
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Allegato V (Dir. 67/548/CEE) |
Regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). |
Dal 1° giugno 2008 |
Allegato VI (Dir. 67/548/CEE) |
Dal 1° giugno 2015. Tuttavia le disposizioni sull'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze di cui all'allegato VI non saranno più applicabili a decorrere dal 1° dicembre 2010. |
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L'allegato VII A, VII B, VII C, VII D e l'allegato VIII |
Dal 1° giugno 2008 |
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Allegato IX (Dir. 67/548/CEE) |
Dal 1° giugno 2015 |
(*) Abrogazioni/Modifiche:
Regolamento (CE) 12372/2008 CLP
Articolo 55 - Modifiche della direttiva 67/548/CEE
La direttiva 67/548/CEE è così modificata:
1) all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
2) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se una voce contenente la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una sostanza particolare è stata inclusa nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*), la sostanza è classificata conformemente a tale voce e i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle categorie di pericolo che rientrano in tale voce. (*) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1»;
b) il paragrafo 4 è soppresso;
3) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.
b) paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le misure del paragrafo 1, primo comma, si applicano fintanto che la sostanza non è stata inclusa all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/ 2008 per le categorie di pericolo che rientrano in tale voce o fintanto che non è stata presa, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la decisione di non includerla.»;
4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Obbligo di effettuare un'indagine I fabbricanti, i distributori e gli importatori di sostanze che sono repertoriate nell'EINECS, ma per le quali non è stata inclusa una voce nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, effettuano un'indagine per accertare quali dati pertinenti e accessibili esistono circa le proprietà di tali sostanze. In base a queste informazioni provvedono all'imballaggio e all'etichettatura provvisoria delle sostanze pericolose secondo le disposizioni degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e i criteri dell'allegato VI della presente direttiva.»;
5) all'articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
6) all'articolo 23, il paragrafo 2 è così modificato:
a) alla lettera a), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
b) alla lettera c), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
c) alla lettera d), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
d) alla lettera e), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
e) alla lettera f), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
7) all'articolo 24, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;
8) l'articolo 28 è soppresso;
9) all'articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
10) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente articolo: «Articolo 32 bis Disposizione transitoria relativa all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze Gli articoli da 22 a 25 non si applicano alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2010.»;
11) l'allegato I è soppresso.
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