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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195

Regolamento di esecuzione UE 2024 2195

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 / Formato comunicazioni F-GAS

ID 22551 | 05.09.2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione

C/2024/6116

GU L 2024/2195 del 5.9.2024

Entrata in vigore: 25.09.2024

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Articolo 1

Le comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 sono basate sul formato stabilito nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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ALLEGATO

SPIEGAZIONI GENERALI

Salvo diversa indicazione nelle sezioni pertinenti del presente allegato, i dati comunicati riguardano le attività dell’impresa durante l’anno civile oggetto della comunicazione.

In ogni sezione sono indicati separatamente le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio e l’anno nel quale le attività devono essere comunicate.

Il formato generale dello strumento di comunicazione è stabilito nelle sezioni in appresso.

[...] Segue in allegato

Regolamento (UE) 2024/573

Articolo 26 Comunicazione dei dati da parte delle imprese

1. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascun produttore, importatore o esportatore che ha prodotto, importato o esportato idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. Il presente paragrafo si applica anche a tutte le imprese che ricevono quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.

Entro il 31 marzo 2024 e in seguito ogni anno, ciascun produttore o importatore al quale è stata trasferita una quota a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, o che ha ricevuto quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, ma non ha immesso sul mercato alcun quantitativo di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente riferisce alla Commissione con la comunicazione «Nulla».

2. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha distrutto idrofluorocarburi o quantitativi di altri gas fluorurati a effetto serra superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

3. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha usato 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I come materia prima nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

4. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha immesso sul mercato, in prodotti e apparecchiature, 10 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi o 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

5. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha ricevuto quantitativi di idrofluorocarburi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascun produttore o importatore che ha immesso sul mercato idrofluorocarburi ai fini della produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici comunica alla Commissione i dati indicati nell'allegato IX. I produttori di tali inalatori predosati comunicano alla Commissione i dati indicati nell'allegato IX sugli idrofluorocarburi ricevuti.

6. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha rigenerato quantità superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.

7. Entro il 30 aprile 2025 e in seguito ogni anno, ciascun importatore di apparecchiature che ha immesso sul mercato apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19 contenenti almeno 1 000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi che non sono stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, presenta alla Commissione una relazione di verifica rilasciata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3.

8. Entro il 30 aprile 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che, a norma del paragrafo 1, comunica l'immissione sul mercato di 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, provvede a far verificare la veridicità della sua comunicazione, con ragionevole livello di affidabilità, da un organismo di controllo indipendente. L'organismo di controllo deve essere registrato nel portale F-Gas ed essere accreditato:

a) a norma della direttiva 2003/87/CE; o

b) per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

Le operazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), sono verificate indipendentemente dai quantitativi interessati.

La Commissione può chiedere all'impresa di provvedere a far verificare la veridicità della sua comunicazione da un organismo di controllo indipendente, con un ragionevole livello di affidabilità, a prescindere dai quantitativi interessati, se necessario per confermare il rispetto delle norme del presente regolamento da parte dell'impresa.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, precisare i dettagli della verifica delle comunicazioni e dell'accreditamento degli organismi di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

9. Tutte le comunicazioni e le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate tramite il portale F-Gas.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato delle comunicazioni di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

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