Decisione di esecuzione (UE) 2024/224 / Norme armonizzate Reg. apparecchi a gas (GAR) / Prima pubblicazione Genn. 2024
ID 21130 | 12.01.2024
Decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione, del 10 gennaio 2024, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 2024/224 del 12.01.2024
Entrata in vigore: 12.01.2024
___________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), apparecchi e accessori conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea devono essere ritenuti conformi ai requisiti essenziali disciplinati da tali norme o parti di esse stabiliti in tale regolamento.
(2) Con decisione di esecuzione C(2023)4789 della Commissione («richiesta») la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere le norme armonizzate esistenti elaborate sulla base del mandato di normazione M/BC/CEN/06-89 del 29 aprile 1990 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell’arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/426.
(3) In base alla richiesta, il CEN ha elaborato le nuove norme armonizzate EN 30-1-1:2021 sulla sicurezza generale degli apparecchi di cottura a gas per uso domestico e EN 30-1-2:2023 sulla sicurezza degli apparecchi con forni a convezione forzata. Il CEN ha inoltre elaborato le seguenti norme sugli apparecchi per cucine professionali alimentati a gas: EN 203-1:2021 sui requisiti generali di sicurezza, EN 203-2-1:2021 sui requisiti specifici per bruciatori aperti e wok, EN 203-2-2:2021 sui requisiti specifici per forni, EN 203-2-4: 2021 sui requisiti specifici per friggitrici. Il CEN ha inoltre elaborato le norme armonizzate EN 549:2019+A1:2023 sui materiali di gomma per elementi di tenuta e membrane per apparecchi a gas e equipaggiamenti per gas; EN 751-3:2022 su nastri e stringhe di PTFE non sinterizzato per i materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda; EN 15502-1:2021 su requisiti generali e prove per le caldaie per riscaldamento a gas e EN 16898:2022 sui filtri per gas con pressione massima di esercizio fino a 600 kPa.
(4) Sulla base della richiesta il CEN ha elaborato anche le seguenti norme armonizzate: EN 88-1:2022 sui regolatori di pressione per pressione di entrata non maggiore di 50 kPa; EN 257:2022 sui termostati meccanici per apparecchi a gas; EN 1106:2022 sui rubinetti a comando manuale per apparecchi a gas; EN 1854:2022 sui dispositivi di sorveglianza della pressione per bruciatori e apparecchi a gas e EN 15502-2-1:2022 sugli apparecchi di tipo C e di tipo B2, B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1 000 kW.
(5) Insieme al CEN, la Commissione ha valutato se le norme elaborate dal CEN siano conformi alla richiesta.
(6) In seguito all’esame della norma EN 30-1-1:2021 la Commissione ha concluso che essa non soddisfa i requisiti essenziali di cui all’allegato I, punti 3.2.4 e 3.4.4, del regolamento (UE) 2016/426, vale a dire i requisiti in base ai quali gli apparecchi progettati e fabbricati per bruciare gas contenenti monossido di carbonio o altre componenti tossiche non devono rappresentare un pericolo per la salute delle persone e degli animali domestici esposti e che gli apparecchi vanno progettati e fabbricati in modo che, se usati normalmente, non causino una concentrazione di monossido di carbonio o di altre sostanze nocive. Per quanto riguarda il requisito di cui all’allegato I, punto 3.2.4, del regolamento (UE) 2016/426, la norma non contempla sufficientemente l’uso di gas contenenti monossido di carbonio o altre componenti tossiche. Per quanto riguarda inoltre il requisito di cui all’allegato I, punto 3.4.4, del medesimo regolamento, risulta che la norma soddisfi il requisito solo per quanto riguarda il monossido di carbonio, ma non per altre concentrazioni nocive di altre sostanze capaci di rappresentare un pericolo per la salute.
(7) Le norme armonizzate elaborate dal CEN sulla base della richiesta, fatta eccezione per la norma armonizzata EN 30-1-1:2021, soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/426.È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, unitamente agli eventuali riferimenti di norme modificative o rettificative pertinenti. Poiché la norma EN 30-1-1:2021 non soddisfa i requisiti essenziali di cui all’allegato I, punti 3.2.4 e 3.4.4, del regolamento (UE) 2016/426, essa dovrebbe essere pubblicata con limitazioni.
(8) L’ultima serie di norme che conferiscono presunzione di conformità alla direttiva n. 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sostituita dal regolamento (UE) 2016/426, è stata pubblicata con la comunicazione 2018/C 118/05. La validità della comunicazione è scaduta il 21 aprile 2018. Attualmente non esistono pertanto norme armonizzate pubblicate che conferiscano presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/426.
(9) Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.
(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per gli apparecchi a gas e relativi accessori elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
N. |
Riferimento della norma |
1 |
EN 30-1-1:2021 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - parte 1-1: Sicurezza - Generalità Limitazioni: a) La norma EN 30-1-1:2021 non contempla il requisito essenziale di cui all’allegato I, punto 3.2.4, del regolamento (UE) 2016/426. b) La norma EN 30-1-1:2021 contempla il requisito essenziale di cui all’allegato I, punto 3.4.4, del regolamento (UE) 2016/426 per quanto riguarda il monossido di carbonio, ma non contempla tale requisito per quanto riguarda altre concentrazioni nocive di sostanze capaci di rappresentare un pericolo per la salute. |
2 |
EN 30-1-2:2023 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - parte 1-2: Sicurezza - Apparecchi con forni a convezione forzata |
3 |
EN 88-1:2022 Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - parte 1: Regolatori di pressione per pressione di entrata non maggiore di 50 kPa |
4 |
EN 203-1:2021 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - parte 1: Requisiti generali di sicurezza |
5 |
EN 203-2-1:2021 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - parte 2-1: Requisiti specifici - Bruciatori aperti e wok |
6 |
EN 203-2-2:2021 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - parte 2-2: Requisiti specifici - Forni |
7 |
EN 203-2-4:2021 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - parte 2-4: Requisiti specifici - Friggitrici |
8 |
EN 257:2022 Termostati meccanici per apparecchi a gas |
9 |
EN 549:2019+A1:2023 Materiali di gomma per elementi di tenuta e membrane per apparecchi a gas e equipaggiamenti per gas |
10 |
EN 751-3:2022 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda - parte 3: Nastri di PTFE non sinterizzato e stringhe di PTFE non sinterizzato |
11 |
EN 1106:2022 Rubinetti a comando manuale per apparecchi a gas |
12 |
EN 1854:2022 Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi a combustibili gassosi e/o liquidi - Dispositivi di sorveglianza della pressione per bruciatori e apparecchi a gas |
13 |
EN 15502-1:2021 Caldaie per riscaldamento a gas - parte 1: Requisiti generali e prove |
14 |
EN 15502-2-1:2022 Caldaie per riscaldamento a gas - parte 2-1: Norma specifica per gli apparecchi di tipo C ed apparecchi di tipo B2, B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1 000 kW |
15 |
EN 16898:2022 Dispositivi di sicurezza e di controllo per bruciatori a gas e apparecchi a gas - Filtri per gas con pressione massima di esercizio fino a 600 kPa |