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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723

Decisione di esecuzione  UE  2023 2723

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 / Norme armonizzate BT Dicembre 2023

ID 20958 | 13.12.2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 della Commissione, del 6 dicembre 2023, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico elaborate a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 2023/2723 del 13.12.2023

Entrata in vigore: 13.12.2023

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell’allegato I della stessa.

(2) Con il mandato M/511, dell’8 novembre 2012, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché di redazione, revisione e completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE (la «richiesta»). Gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, Cenelec ed ETSI.

(3) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto la norma armonizzata EN 60335-2-24:2010, quale modificata da EN 60335-2-24:2010/A1:2019, EN 60335-2-24:2010/A2:2019 e EN 60335-2-24:2010/A11:2020, per gli apparecchi di refrigerazione, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN IEC 60335-2-24:2022 e della relativa modifica EN IEC 60335-2-24:2022/A11:2022.

(4) Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme e delle relative modifiche redatte da CEN e Cenelec.

(5) La seguente norma armonizzata e la relativa modifica soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE: EN IEC 60335-2-24:2022, quale modificata da EN IEC 60335-2-24:2022/A11:2022. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma e della relativa modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6) È pertanto necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-24:2010, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tale norma è stata rivista. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti contemplati dalla norma armonizzata EN 60335-2-24:2010, la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 dovrebbe continuare ad applicarsi fino alla data di ritiro del riferimento di tale norma armonizzata, unitamente ai riferimenti di tali norme modificative.

(7) Le seguenti norme armonizzate pubblicate con comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione sono considerate obsolete in quanto non sono norme di prodotto in grado di soddisfare gli obiettivi di sicurezza della direttiva 2014/35/UE: HD 361 S3:1999 quale modificata e rettificata da HD 361 S3:1999/A1:2006 e HD 361 S3:1999/AC:1999, HD 605 S2:2008 quale rettificata da HD 605 S2:2008/AC:2010; EN 50363-0:2011, EN 50363-1:2005, EN 50363-2-1:2005 quale modificata da EN 50363-2-1:2005/A1:2011, EN 50363-2-2:2005, EN 50363-3:2005 quale modificata da EN 50363-3:2005/A1:2011, EN 50363-4-1:2005, EN 50363-4-2:2005, EN 50363-5:2005 quale modificata da EN 50363-5:2005/A1:2011, EN 50363-6:2005 quale modificata da EN 50363-6:2005/A1:2011, EN 50363-7:2005, EN 50363-8:2005 quale modificata da EN 50363-8:2005/A1:2011, EN 50363-9-1:2005, EN 50363-10-1:2005, EN 50363-10-2:2005, EN 50395:2005 quale modificata da EN 50395:2005/A1:2011, EN 50396:2005 quale modificata da EN 50396:2005/A1:2011, EN 50497:2007, EN 50565-1:2014, EN 50565-2:2014, EN 60228:2005 quale rettificata da EN 60228:2005/AC:2005, EN 60332-1-1:2004 quale modificata da EN 60332-1-1:2004/A1:2015, EN 60332-1-2:2004 quale modificata da EN 60332-1-2:2004/A1:2015, EN 60332-1-3:2004 quale modificata da EN 60332-1-3:2004/A1:2015, EN 60332-2-1:2004, EN 60332-2-2:2004, EN 60332-3-10:2009, EN 60332-3-21:2009, EN 60332-3-22:2009, EN 60332-3-23:2009, EN 60332-3-24:2009, EN 60332-3-25:2009, EN 60754-1:2014, EN 60754-2:2014, EN 60811-100:2012, EN 60811-201:2012, EN 60811-202:2012, EN 60811-203:2012, EN 60811-301:2012, EN 60811-302:2012, EN 60811-401:2012, EN 60811-402:2012, EN 60811-403:2012, EN 60811-404:2012, EN 60811-405:2012, EN 60811-406:2012, EN 60811-407:2012, EN 60811-408:2012, EN 60811-409:2012, EN 60811-410:2012, EN 60811-411:2012, EN 60811-412:2012, EN 60811-501:2012, EN 60811-502:2012, EN 60811-503:2012, EN 60811-504:2012, EN 60811-505:2012, EN 60811-506:2012, EN 60811-507:2012, EN 60811-508:2012, EN 60811-509:2012, EN 60811-510:2012, EN 60811-511:2012, EN 60811-512:2012, EN 60811-513:2012, EN 60811-601:2012, EN 60811-602:2012, EN 60811-603:2012, EN 60811-604:2012, EN 60811-605:2012, EN 60811-606:2012, EN 60811-607:2012, EN 61034-1:2005 quale modificata da EN 61034-1:2005/A1:2014, EN 61034-2:2005 quale modificata da EN 61034-2:2005/A1:2013. Tali norme, che riguardano i metodi di prova, i documenti informativi di orientamento e i documenti generici, non possono continuare a conferire una presunzione di conformità. È pertanto opportuno ritirare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare il proprio materiale elettrico contemplato da tali norme armonizzate e dalle relative modifiche, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.

(9) Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/35/UE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/35/UE sono attualmente pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 e con comunicazione 2018/C 326/02.

(10) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 ha subito varie e sostanziali modifiche. Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno abrogare e sostituire tale decisione di esecuzione.

(11) Molti dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicati con comunicazione 2018/C 326/02 sono stati ritirati. La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 prevede il ritiro dei restanti riferimenti delle norme armonizzate pubblicati con tale comunicazione. Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno abrogare la comunicazione 2018/C 326/02. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti contemplati dalle versioni delle norme in questione, la comunicazione 2018/C 326/02 dovrebbe continuare ad applicarsi fino alle date di ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate in questione pubblicati con tale comunicazione.

(12) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti alle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell’allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è abrogata.

Essa continua, tuttavia, ad applicarsi al riferimento della norma armonizzata che figura nell’allegato II della presente decisione fino alla data di ritiro di tale riferimento indicata nel medesimo allegato.

Articolo 3

La comunicazione 2018/C 326/02 è abrogata.

Essa continua, tuttavia, ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato III della presente decisione fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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