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Nuovo modello registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti / Note

Nuovo modello registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti

Nuovo modello registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti / Note Rev. 1.0 2023

ID 19728 | Rev. 1.0 del 05.06.2023 / Nota completa in allegato

Pubblicato nella GU n.126 del 31.05.2023 il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (RENTRI / ndr)» in vigore dal 15 giugno 2023.

Il regolamento all’articolo 4 illustra le disposizioni generali in merito al nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all’articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il modello è applicabile a partire dal 13 febbraio 2025 (ovvero a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a)). 

Le modalità di compilazione del modello sono definite con il decreto di cui all’articolo 21, comma 1 del Decreto 4 aprile 2023 n. 59.

Sino alla data di iscrizione al RENTRI, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

A decorrere dal 13 febbraio 2025 è abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148.

Decreto 4 aprile 2023 n. 59

Art. 4. Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico

1. È approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all’articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell’allegato I.

2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

3. Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:

a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;

b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; la compilazione in modalità digitale è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:
1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l’identificabilità dell’utente;
3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha effettuata e l’identificativo temporale con data ed ora;
4) i sistemi gestionali adottati dall’operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale.

4. Il registro cronologico è tenuto in modalità digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell’articolo 20.

Decreto legislativo n. 152 del 2006

Articolo 190 comma 2 (Registro cronologico di carico e scarico)

2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1 (*). Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel suddetto decreto (N) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.


Note Art. 190 comma 2
(N) Modifiche disposte dal Decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 213 (GU n.127 del 01.06.2023), in vigore dal 16.06.2023.

(*) Articolo 188-bis comma 1 (Sistema di tracciabilita' dei rifiuti).

1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (N). Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212 (N). Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento (N).


Note Art. 188-bis comma 1
(N) Modifiche disposte dal Decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 213 (GU n.127 del 01.06.2023), in vigore dal 16.06.2023.

Tenuta del registro

Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto da:

- chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti,
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti,
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

Sino alla data di iscrizione al RENTRI il registro è tenuto in modalità cartacea, mentre a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.

Schema - Modalità tenuta registro cronologico di carico e scarico

Nuovo modello registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti   Schema

La compilazione in modalità digitale è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
- i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l’identificabilità dell’utente;
-  qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha effettuata e l’identificativo temporale con data ed ora;
- i sistemi gestionali adottati dall’operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale. 

Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI

A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all’articolo 21 del Decreto 4 aprile 2023 n. 59.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.

I soggetti di cui all’articolo 18 del Decreto 4 aprile 2023 n. 59 trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

[...] Segue in allegato

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Rev. Data Oggetto Autore
1.0 05.06.2023 Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 Certifico Srl
0.0 01.06.2023 ---
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