Direttiva 96/71/CE / Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
(GU L 18, 21.1.1997)
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 72 Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. (GU n.75 del 30.03.2000)
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La direttiva 96/71/CE si applica nella misura in cui le imprese, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore sul territorio di un paese dell'Unione, a condizione che esista un rapporto di lavoro fra l'impresa che distacca e il lavoratore durante il periodo di distacco.
La direttiva 96/71/CE redige un elenco delle condizioni di lavoro che devono essere accordate ai lavoratori temporaneamente distaccati all’estero dal loro datore di lavoro nel paese nel quale sono distaccati (paese ospite). La sua finalità è quella di garantire la protezione dei lavoratori così come di prevedere condizioni di parità per i prestatori di servizi.
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La direttiva 2014/67/UE mira a promuovere l’applicazione e l’attuazione della direttiva 96/71/CE. Affronta questioni quali l’abuso e l’elusione delle norme sul distacco, la responsabilità solidale nelle catene di subappalto e la condivisione di informazioni tra i paesi dell’Unione.
La direttiva (UE) 2018/957 aggiorna e modifica la direttiva 96/71/CE. Stabilisce le disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori distaccati e mira a garantire salari equi e condizioni di parità tra le imprese che distaccano i lavoratori e le aziende locali nello Stato ospitante, pur mantenendo il principio della libera circolazione dei servizi.
La direttiva (UE) 2020/1057 stabilisce normative specifiche per il distacco di conducenti professionisti nel settore del trasporto commerciale su strada e per l’efficace applicazione di tali norme. La direttiva fornisce norme che si adattano maggiormente all’elevato grado di mobilità del lavoro nel settore del trasporto su strada. È inoltre volta a eliminare le discrepanze tra gli Stati membri nell’interpretazione, applicazione ed attuazione di tali disposizioni sul distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada. È stata studiata al fine di creare un settore del trasporto su strada sicuro, efficiente e socialmente responsabile e offrire nel contempo una maggiore certezza giuridica, alleggerire gli oneri amministrativi per i trasportatori e prevenire distorsioni della concorrenza.
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Modificata da:
- M1 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 (GU L 173 16 9.7.2018)
Rettificata da:
- C1 Rettifica, GU L 107 del 19.4.2012, pag. 12 (96/71/CE)
- C2 Rettifica, GU L 91 del 29.3.2019, pag. 77 (2018/957)
- C3 Rettifica, GU L 191 del 16.6.2020, pag. 5 (96/71/CE)
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