Sentenza CP Sez. 4 n. 23936 del 23 giugno 2010
Il datore di lavoro durante il montaggio di un ponteggio è tenuto a garantire la presenza di un preposto incaricato specificatamente di sovrintendere alle operazioni di montaggio.
Non è sufficiente adempiere a questo obbligo con la presenza in cantiere di un responsabile della sicurezza il quale ha compiti diversi da quelli assegnati al soggetto preposto alla direzione delle predette operazioni che, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono essere eseguite sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto specifico.
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segue in allegato
Formazione del Preposto sorveglianza PIMIUS / Note
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
Ponteggi fissi: quadro normativo
Ponteggi fissi - Quaderno INAIL 2018
Ponteggi: Modello di Pi.M.U.S. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio
I ponteggi di facciata - Analisi requisiti legislazione italiana e norme tecniche europee
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