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Regolamento (UE) 2022/1616

Regolamento UE 2022 1616

Regolamento (UE) 2022/1616 / Nuovo Regolamento Plastica riciclata MOCA

ID 17655 | 20.09.2022

Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008

GU L 243/3 del 20.9.2022

Entrata in vigore: 10.10.2022

L'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 13, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 10 ottobre 2024.

Modifiche/rettifiche:

Rettifica del regolamento (UE) 2022/1616 - 21.09.2022

________

[panel]LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere h), i), k) ed n),

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare del 2015 la Commissione ha individuato nell'aumento del riciclaggio della plastica una condizione necessaria per conseguire la transizione verso un'economia circolare e si è impegnata ad affrontare tale settore con particolare attenzione. Nel 2018 la Commissione ha quindi adottato una strategia europea per la plastica nell'economia circolare che presenta impegni fondamentali per un'azione a livello di Unione al fine di limitare gli impatti negativi dell'inquinamento da plastica. Essa mira ad accrescere la capacità di riciclaggio della plastica nell'Unione e ad aumentare il materiale riciclato nei prodotti e negli imballaggi di plastica. Poiché gran parte dei materiali plastici da imballaggio sono utilizzati come imballaggi alimentari, tale strategia può raggiungere i suoi obiettivi solo se aumenta anche il contenuto di materia plastica riciclata negli imballaggi alimentari.

(2) La necessità di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana resta un presupposto essenziale per garantire un aumento del contenuto di riciclato negli imballaggi alimentari e in altri materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Tuttavia i rifiuti prodotti da materiali e oggetti di materia plastica, anche quando provengono dall'uso alimentare, possono contenere contaminanti accidentali derivanti da tale uso che potrebbero compromettere la sicurezza e la qualità dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Sebbene sia improbabile che tali rifiuti di materia plastica siano contaminati da una quantità relativamente elevata di sostanze specifiche notoriamente pericolose per la salute umana, come potrebbe essere il caso, ad esempio, della materia plastica proveniente da usi industriali, l'identità e il livello dei contaminanti accidentali che potrebbero essere presenti negli imballaggi alimentari raccolti non sono definiti, sono casuali, dipendono dalla fonte e dal metodo di raccolta dei rifiuti di materia plastica e possono variare a seconda della raccolta. Durante il riciclaggio, se utilizzata per la produzione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, la materia plastica dovrebbe pertanto essere sempre decontaminata a un livello tale da garantire che i contaminanti rimanenti non possano mettere in pericolo la salute umana o compromettere in altro modo i prodotti alimentari. Per garantire che i consumatori di prodotti alimentari e gli operatori del settore alimentare possano fidarsi dei materiali decontaminati e che vi sia un'interpretazione uniforme del grado di decontaminazione considerato sufficiente, la decontaminazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dovrebbe essere disciplinata da un insieme uniforme di norme.

(3) Il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione ha già stabilito prescrizioni specifiche per i processi di riciclo al fine di garantire che i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti siano conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 282/2008 non rientravano tuttavia tutte le tecnologie di riciclo in quanto rimanevano escluse la depolimerizzazione chimica, l'uso di ritagli e scarti e l'uso di strati barriera. Secondo tale regolamento, l'uso di materiali di plastica riciclata a contatto con i prodotti alimentari fabbricati mediante le tecnologie escluse è disciplinato dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica. Il regolamento (UE) n. 10/2011 non fornisce tuttavia un quadro chiaro a sostegno delle tecnologie escluse, in quanto non definisce norme per sostanze parzialmente depolimerizzate od oligomeri, ritagli e scarti di produzione, e limita le sostanze che possono essere utilizzate dietro una barriera funzionale.

(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità») ha osservato che è impossibile prevedere l'identità dei contaminanti potenzialmente presenti nel PET post-consumo utilizzato come input nel processo di riciclaggio e quindi garantirne la non genotossicità. Poiché l'argomentazione sostenuta dall'Autorità può essere estesa ad altri rifiuti di materia plastica, senza ulteriori dati scientifici non si può supporre a livello generale che tali altri flussi di rifiuti siano privi di determinati gruppi di contaminanti. Pertanto non si può nemmeno presumere che sia possibile valutare il rischio dei contaminanti nello stesso modo in cui si valutano le impurità a norma del regolamento (UE) n. 10/2011, o che le miscele di materiali depolimerizzati chimicamente siano prive di tali contaminanti, o che le barriere funzionali di materia plastica possano contenerli completamente. La materia plastica riciclata fabbricata mediante tecnologie escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 282/2008 non può essere pertanto utilizzata neppure in base al regolamento (UE) n. 10/2011.

(5) Di conseguenza i regolamenti (CE) n. 282/2008(UE) n. 10/2011 non si applicano, congiuntamente, all'insieme delle tecnologie di riciclaggio della materia plastica e dei materiali e oggetti di materia plastica riciclata. Poiché sono in fase di sviluppo nuove tecnologie innovative di riciclaggio della materia plastica e il mercato della materia plastica riciclata è in crescita, la mancanza di norme idonee e chiaramente applicabili crea un rischio potenziale per la salute umana e frena l'innovazione. Per stabilire norme chiare e far fronte al rischio derivante dalla presenza di contaminanti accidentali è quindi opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 282/2008 con nuove norme che riguardino tutte le tecnologie, esistenti e future, di riciclaggio della materia plastica.

(6) Il regolamento (UE) n. 10/2011 prevede che le sostanze utilizzate per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica abbiano una purezza appropriata e che le impurità rimanenti possano essere individuate in modo da poter essere sottoposte alla valutazione dei rischi. Poiché è possibile purificare le singole sostanze a un livello idoneo a tale scopo, il regolamento non limita in modo generale i metodi di produzione delle sostanze presenti nell'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate. È dunque altresì possibile fabbricare tali sostanze a partire da qualsiasi fonte, quindi anche dai rifiuti. Inoltre è impossibile distinguere le sostanze prodotte dai rifiuti e ottenute a un livello elevato di purezza dalle stesse sostanze prodotte in altro modo. Pertanto la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica con sostanze ottenute a un livello elevato di purezza da rifiuti e che sono incluse nell'elenco dell'Unione stabilito dal regolamento (UE) n. 10/2011, o oggetto di determinate deroghe, dovrebbe essere disciplinata da tale regolamento, mentre altre sostanze per le quali non è possibile presumere a priori o escludere facilmente l'assenza di contaminanti accidentali, comprese miscele, oligomeri e polimeri prodotti da rifiuti, dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento. Per evitare incertezza in merito al regolamento da applicare a una determinata tecnologia di riciclaggio dalla quale scaturiscano sostanze in una fase intermedia di riciclaggio, le sostanze disciplinate dal regolamento (UE) n. 10/2011 dovrebbero essere chiaramente escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(7) Nel linguaggio corrente, termini utilizzati in modo ampio e approssimativo, come «tecnologia», «processo», «attrezzatura» e «impianto», possono riferirsi allo stesso concetto o a concetti simili e il significato può sovrapporsi, a seconda del contesto e di chi li usa. Per chiarire l'ambito di applicazione e l'oggetto degli obblighi previsti dal presente regolamento è opportuno definire chiaramente tali concetti ai fini del presente regolamento. In particolare è necessario distinguere l'espressione «tecnologia di riciclaggio», che riguarda i concetti e i principi generali con cui i contaminanti sono rimossi dai rifiuti di materia plastica, da «processo di riciclaggio», che si riferisce alla descrizione di una specifica sequenza di operazioni e attrezzature concepite utilizzando una specifica tecnologia di riciclaggio, e da «impianto di riciclaggio», che dovrebbe riferirsi all'attrezzatura fisica effettiva utilizzata nel processo di riciclaggio per fabbricare materiali e oggetti di materia plastica riciclata.

(8) Il presente regolamento prevede la decontaminazione della materia plastica per mezzo di una tecnologia di riciclaggio idonea e include nel suo ambito di applicazione l'uso di tecnologie di riciclaggio chimico. Tuttavia, nel caso della rimozione di contaminanti da sostanze o miscele, piuttosto che da materiali, spesso viene utilizzata la purificazione anziché la decontaminazione. Quando si applicano tecnologie di riciclaggio chimico allo scopo di rimuovere i contaminanti da miscele o sostanze, tali tecnologie potrebbero quindi essere considerate finalizzate alla purificazione piuttosto che alla decontaminazione. Tuttavia, poiché in questo caso la decontaminazione della materia plastica si ottiene mediante purificazione, dovrebbe essere chiarito che la decontaminazione comprende anche la purificazione di sostanze o miscele.

(9) I processi di riciclaggio possono consistere in molte operazioni di base in sequenza che applicano un'unica trasformazione («operazioni unitarie»), di cui solo alcune permettono però di ottenere la decontaminazione. Poiché i rifiuti di materia plastica dovrebbero essere sempre decontaminati e dovrebbero esistere norme chiare applicabili alla decontaminazione, le operazioni di riciclaggio che nel loro insieme garantiscono la decontaminazione dovrebbero essere indicate come processo di decontaminazione e dovrebbero essere distinte dalle operazioni eseguite prima e dopo la decontaminazione.

(10) La decontaminazione permette di distinguere una materia plastica riciclata non idonea a venire a contatto con i prodotti alimentari da una materia plastica riciclata resa idonea a tal scopo, anche se limitata alla sola decontaminazione microbiologica. I controlli ufficiali effettuati nel contesto del presente regolamento si dovrebbero pertanto concentrare su questa fase. A seconda della tecnologia applicata e/o della sua organizzazione, la decontaminazione può avvenire in stabilimenti che sarebbero tradizionalmente considerati come stabilimenti di gestione dei rifiuti, stabilimenti di riciclaggio o stabilimenti in cui avviene la conversione della materia plastica. Per garantire uniformità e chiarezza sul ruolo di uno stabilimento in cui avviene la decontaminazione a norma del presente regolamento, è opportuno indicare sistematicamente tale stabilimento con il termine «stabilimento di riciclaggio».

(11) Data l'importanza che il controllo della qualità del materiale che viene riciclato riveste ai fini della qualità e della sicurezza finali dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata e della rintracciabilità, è opportuno definire con precisione la nozione di «lotti» cui si applicano le norme relative al controllo della qualità.

(12) Il principio alla base del regolamento (CE) n. 1935/2004 è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Tale principio si applica dunque anche ai materiali riciclati destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Tuttavia lo stesso regolamento chiarisce anche che l'uso di materiali e oggetti riciclati dovrebbe essere incoraggiato solo a condizione che siano stabilite prescrizioni rigorose in materia di sicurezza alimentare. Garantire la sicurezza alimentare include non solo il trasferimento di sostanze che possono incidere sulla salute umana o sulla qualità dei prodotti alimentari, ma anche la sicurezza microbiologica. Poiché l'input dei processi di riciclaggio proviene dai rifiuti, è molto più probabile che sia contaminato a livello microbiologico rispetto ai materiali e agli oggetti fabbricati ex novo da sostanze di partenza. Il presente regolamento dovrebbe quindi garantire che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata siano non solo sufficientemente inerti ma anche sicuri dal punto di vista microbiologico.

(13) L'esperienza tratta dalla valutazione dei processi a norma del regolamento (CE) n. 282/2008 mostra che i criteri scientifici e la comprensione specifica di una determinata tecnologia di riciclaggio dovrebbero essere stabiliti prima della valutazione dei singoli processi di riciclaggio che utilizzano tale tecnologia, poiché una comprensione scientifica insufficiente dei livelli di contaminanti nell'input e del funzionamento della tecnologia può altrimenti generare troppe incertezze, che non permetterebbero all'Autorità di giungere a conclusioni sulla sicurezza di tali processi. L'esperienza ha inoltre dimostrato che altre tecnologie di riciclaggio possono garantire con certezza che qualsiasi processo di riciclaggio che le applichi produca materia plastica riciclata sicura e che, pertanto, la valutazione di ogni processo di riciclaggio che impiega tali tecnologie apporta scarsi benefici in confronto all'onere che rappresenta sia per gli operatori economici che per l'Autorità. È pertanto opportuno prevedere che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata possano, in linea di principio, essere immessi sul mercato solo se sono stati prodotti utilizzando una tecnologia la cui comprensione sia tale da permettere alla Commissione di decidere se mediante sia possibile, in linea di principio, riciclare i rifiuti di materia plastica in materia plastica conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004. In tal modo la Commissione potrebbe inoltre valutare se l'uso di tale tecnologia debba essere soggetto a prescrizioni specifiche, compreso se i processi di riciclaggio che applicano tale tecnologia differiscano sufficientemente tra loro, per quanto riguarda i parametri del trattamento di decontaminazione o la configurazione del processo, al punto da richiedere un'autorizzazione individuale per ciascuno di essi al fine di garantire la sicurezza e la qualità della materia plastica riciclata fabbricata mediante tali processi.

(14) Sulla base delle valutazioni condotte dall'Autorità riguardanti le domande di autorizzazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 282/2008, il riciclaggio meccanico del PET e i cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata possono essere considerati tecnologie di riciclaggio idonee a riciclare i rifiuti di materia plastica in materia plastica conforme alle prescrizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 ed è opportuno stabilire le condizioni specifiche relative al loro utilizzo. In particolare, i processi di riciclaggio meccanico del PET dovrebbero essere soggetti a un'autorizzazione individuale poiché l'intensità e la durata del trattamento dell'input di materia plastica applicato nelle operazioni di decontaminazione, e quindi la loro capacità di decontaminare, dipendono dalla configurazione specifica di tali processi ed è pertanto necessaria una valutazione caso per caso basata su criteri stabiliti. Al contrario, non è necessario richiedere l'autorizzazione dei singoli processi di riciclaggio mediante i quali si ottiene unicamente materia plastica proveniente da una catena chiusa e controllata che previene la contaminazione, poiché per tutti questi processi l'introduzione di contaminanti nella catena è quindi sufficientemente controllata da garantire che la sola contaminazione dell'input di materia plastica possa essere rimossa con i semplici processi di pulizia e riscaldamento necessari in ogni caso per il rimodellamento dei materiali.

(15) Al fine di garantire la sicurezza e la qualità dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata, è opportuno stabilire norme relative all'immissione sul mercato di tali prodotti.

(16) Il regolamento (UE) n. 10/2011 stabilisce i requisiti di composizione che garantiscono l'uso sicuro dei materiali di materia plastica destinati al contatto con i prodotti alimentari, comprese le sostanze autorizzate per la fabbricazione e i limiti di migrazione. Affinché presentino lo stesso livello di sicurezza, i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata dovrebbero avere la stessa composizione della materia plastica fabbricata conformemente al regolamento (UE) n. 10/2011 e rispettare le restrizioni e le specifiche, come i limiti di migrazione, stabilite in tale regolamento.

(17) Al fine di garantire la trasparenza e facilitare il controllo della qualità e la rintracciabilità, dovrebbe essere istituito un registro pubblico contenente informazioni sui riciclatori, sugli impianti di riciclaggio e sui processi di riciclaggio, e l'immissione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata sul mercato dovrebbe essere subordinata all'obbligo di iscrizione in tale registro.

(18) Sebbene il regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisca norme specifiche per l'etichettatura di materiali e oggetti per informare gli utilizzatori sul loro impiego adeguato, tali norme non esistono per quanto riguarda il processo di post-lavorazione della materia plastica decontaminata. Tuttavia, a seconda dell'entità della decontaminazione, all'ulteriore trattamento e all'uso della materia plastica riciclata possono essere applicate determinate istruzioni, come prescrizioni in materia di miscelazione per ottenere un contenuto di riciclato massimo, o restrizioni al suo impiego. Sebbene tali istruzioni debbano essere comunicate mediante la documentazione, potrebbe non essere facile individuare le materie plastiche che necessitano di un trattamento speciale. Per evitare errori e facilitare i controlli, la materia plastica riciclata dovrebbe quindi essere anche etichettata in modo chiaramente leggibile per garantirne il corretto utilizzo durante il processo di post-lavorazione secondo le istruzioni del riciclatore.

(19) Per garantire che i materiali e gli oggetti di materia plastica siano soggetti per tutto il processo di riciclaggio a condizioni che ne garantiscano la sicurezza e la qualità, e per facilitare l'applicazione e il funzionamento della catena di fornitura, è opportuno stabilire norme relative allo svolgimento di tutte le fasi del riciclaggio, dal processo di pretrattamento alla decontaminazione e al processo di post-lavorazione. In particolare il livello di contaminazione dell'input di materia plastica immesso nel processo di decontaminazione non dovrebbe mai superare i livelli massimi ai quali il processo può garantire una decontaminazione sufficiente e, quindi, si dovrebbe garantire che la qualità dell'input soddisfi costantemente le specifiche pertinenti. Le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione sulle buone pratiche di fabbricazione dovrebbero quindi applicarsi, se del caso, anche alle operazioni di gestione dei rifiuti che hanno luogo prima del processo di decontaminazione e garantire l'applicazione di un sistema di assicurazione della qualità. Data la diversità delle tecnologie e dei processi di riciclaggio dovrebbe tuttavia esistere la possibilità di adottare norme specifiche che integrino alcune di tali norme generali o che vi prevedano delle deroghe al fine di tenere conto delle capacità specifiche di una tecnologia o di un processo di riciclaggio.

(20) È inoltre opportuno che tali norme generali sullo svolgimento di tutte le fasi del riciclaggio non si applichino per quanto riguarda le tecnologie di riciclaggio basate sull'istituzione di uno schema speciale per l'utilizzo e la raccolta di materiali e oggetti di materia plastica cui partecipino i riciclatori, gli operatori del settore alimentare e altri operatori economici e che miri a mantenere al minimo la contaminazione dell'input di materia plastica e, quindi, a ridurre le prescrizioni relative al processo di decontaminazione applicato. Poiché la sicurezza della materia plastica riciclata dipende quindi dalla prevenzione della contaminazione e, di conseguenza, dal corretto funzionamento di tali schemi di riciclaggio piuttosto che dal trattamento dei rifiuti e dalla loro successiva decontaminazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme sul loro funzionamento. In particolare, per garantire la chiarezza e l'applicazione uniforme di uno schema di riciclaggio, è opportuno che la gestione del suo funzionamento generale sia affidata a un solo soggetto, il quale dovrebbe avere la responsabilità di fornire a tutti gli operatori partecipanti indicazioni vincolanti. È inoltre opportuno garantire che i partecipanti, le terze parti e le autorità di controllo possano facilmente riconoscere i materiali e gli oggetti di materia plastica che devono essere utilizzati secondo uno specifico schema di riciclaggio.

(21) Anche se, come norma, dovrebbero poter essere immessi sul mercato solo i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata prodotti utilizzando tecnologie di cui è stata dimostrata l'idoneità, è opportuno, per consentire e incoraggiare lo sviluppo di tali tecnologie, autorizzare, a condizioni rigorose e per un tempo limitato, l'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica riciclata prodotti utilizzando nuove tecnologie. Ciò dovrebbe permettere agli sviluppatori di raccogliere dati su un numero ampio e rappresentativo di campioni, necessario per ridurre al minimo l'incertezza sulla caratterizzazione dell'input di materia plastica e dei materiali e oggetti di materia plastica riciclata, e quindi necessario per valutare l'idoneità di una nuova tecnologia e per stabilire le prescrizioni specifiche, se del caso.

(22) Dovrebbero tuttavia essere stabilite norme per garantire che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata prodotti mediante nuove tecnologie presentino un rischio minimo e che la possibilità di immettere tali materiali e oggetti sul mercato sia effettivamente utilizzata per raccogliere informazioni e l'esperienza atte a consentire la valutazione della tecnologia. Pertanto, prima dell'immissione sul mercato di tali materiali e oggetti riciclati, dovrebbero essere utilizzate tutte le informazioni disponibili sulle pratiche, sui principi e sui concetti adottati dalla nuova tecnologia per ridurre al minimo i rischi, e dovrebbero essere disponibili dati sull'efficienza di decontaminazione della tecnologia. Laddove tali dati non fossero sufficienti per verificare l'adeguato funzionamento della tecnologia, in particolare quando la decontaminazione non è l'unico principio o il principio fondamentale adottato per garantire la sicurezza, dovrebbero essere previste prove complementari basate sulle specifiche della nuova tecnologia. Inoltre, per stabilire il livello di contaminazione dei materiali input, così come i livelli di contaminanti residui nei materiali e negli oggetti finali e il potenziale di trasferimento ai prodotti alimentari, è opportuno stabilire norme riguardanti, in particolare, il monitoraggio analitico dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata prodotti mediante tecnologie di riciclaggio in fase di sviluppo e la potenziale presenza di sostanze pericolose. Per caratterizzare il rischio di esposizione, tale monitoraggio non dovrebbe concentrarsi solo sui livelli medi, ma anche valutare aspetti quali la possibilità che determinati contaminanti si presentino con frequenza in lotti diversi o siano legati a una fonte particolare. Inoltre, per garantire la fiducia nelle tecnologie in via di sviluppo, nonché la loro conoscenza da parte del pubblico e un controllo da un punto di vista normativo, è importante rendere pubbliche le relazioni riguardanti la sicurezza dei materiali e di tale monitoraggio.

(23) Al fine di garantire che la possibilità di immettere sul mercato materiali e oggetti di materia plastica riciclata prodotti mediante nuove tecnologie rimanga limitata al tempo necessario per raccogliere le informazioni e l'esperienza necessarie per la valutazione della tecnologia, è opportuno stabilire norme relative all'avvio di tale valutazione. Tuttavia, poiché non è improbabile che diversi sviluppatori possano utilizzare simultaneamente e in modo indipendente impianti simili basati, in sostanza, sulla stessa tecnologia, dovrebbe essere prevista una certa flessibilità per quanto riguarda l'inizio e la portata della valutazione di una nuova tecnologia, in modo che tale valutazione possa basarsi su informazioni provenienti da tutti gli sviluppatori della tecnologia in questione.

(24) Qualora vi siano prove o indicazioni che dimostrino che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata prodotti mediante una tecnologia di riciclaggio idonea o una nuova tecnologia possano mettere in pericolo la salute dei consumatori, è opportuno che la Commissione possa analizzare la tecnologia e la sicurezza dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata prodotti mediante tale tecnologia, e adottare provvedimenti adeguati e immediati in merito.

(25) Poiché il presente regolamento prevede, in determinati casi, l'autorizzazione individuale di processi di riciclaggio, è opportuno stabilire a tal fine una procedura, che dovrebbe essere simile a quella di autorizzazione di una nuova sostanza di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, adeguata se necessario per consentire l'autorizzazione individuale dei processi di riciclaggio. In particolare, poiché la preparazione di una richiesta di autorizzazione impone al richiedente una conoscenza approfondita del processo di riciclaggio in questione, e al fine di evitare che siano presentate diverse richieste per lo stesso processo di riciclaggio, è opportuno stabilire che solo l'operatore economico che ha sviluppato il processo di riciclaggio, e non qualsiasi riciclatore che lo utilizza, possa presentare una richiesta di autorizzazione. Inoltre, poiché i processi di riciclaggio autorizzati possono essere soggetti a modifiche tecniche e amministrative di minore o maggiore entità nel corso del loro ciclo di vita, il presente regolamento dovrebbe garantire chiarezza sulle procedure applicabili alle modifiche apportate ai processi di riciclaggio autorizzati.

(26) Poiché gli impianti di riciclaggio sono complessi e la configurazione e il funzionamento corrispondenti possono essere soggetti a molteplici parametri e procedure, è opportuno, al fine di facilitare il monitoraggio della conformità da parte degli stessi riciclatori e lo svolgimento di audit efficienti nel quadro dei controlli ufficiali, prevedere che i riciclatori che gestiscono un impianto di decontaminazione tengano a disposizione un documento che riassuma in modo standardizzato il funzionamento, il controllo e il monitoraggio di tale impianto nonché dell'impianto di riciclaggio di cui fa parte in modo da dimostrarne la conformità al presente regolamento.

(27) La decontaminazione della materia plastica riciclata dovrebbe essere soggetta all'ispezione e al controllo delle autorità competenti. Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi riguarda anche i controlli ufficiali da eseguire sui materiali a contatto con gli alimenti e comprende dunque gli impianti di decontaminazione. Tuttavia, pur prevedendo norme generali per i controlli ufficiali, tale regolamento non stabilisce procedure specifiche per il controllo degli impianti di decontaminazione. Per garantire l'applicazione uniforme dei controlli ufficiali sugli impianti di decontaminazione indipendentemente dal luogo in cui sono situati, è quindi opportuno definire tecniche di controllo appropriate, nonché norme che definiscano quando la materia plastica riciclata dovrebbe essere considerata non conforme al presente regolamento.

(28) Per garantire che la materia plastica riciclata e i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata siano utilizzati in modo appropriato e rintracciabile dai trasformatori e dagli operatori del settore alimentare, dovrebbe essere fornita una dichiarazione di conformità che accompagni i lotti di materia plastica riciclata, al fine di stabilire l'identità del riciclatore, l'origine della materia plastica riciclata e di fornire istruzioni ai trasformatori e agli utenti finali riguardo al suo utilizzo. Per garantire che tale documento possa essere compreso in modo uniforme da chiunque lo riceva, gli operatori dovrebbero essere tenuti a utilizzare un modello predefinito.

(29) I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono attualmente immessi sul mercato in base alle norme nazionali. È quindi opportuno stabilire disposizioni in grado di garantire che la transizione al presente regolamento sia agevole e non perturbi l'attuale mercato dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata. In particolare dovrebbe essere possibile, per un periodo di tempo limitato, richiedere l'autorizzazione di processi di riciclaggio esistenti soggetti ad autorizzazione individuale conformemente al presente regolamento e continuare ad immettere sul mercato materia plastica riciclata e materiali e oggetti di materia plastica riciclata prodotti attraverso tali processi fino alla conclusione della procedura di autorizzazione. È opportuno che le domande presentate conformemente al regolamento (CE) n. 282/2008 relative a tali processi di riciclaggio siano considerate domande presentate a norma del presente regolamento. Le domande presentate conformemente al regolamento (CE) n. 282/2008 relative a processi di riciclaggio non soggetti ad autorizzazione individuale conformemente al presente regolamento dovrebbero essere considerate estinte in quanto, a norma del presente regolamento, non sussistono le basi per l'autorizzazione dei processi interessati.

(30) Ai riciclatori che nelle loro attuali operazioni di riciclaggio applicano tecnologie che non sono elencate come tecnologie di riciclaggio idonee dovrebbe essere concesso un lasso di tempo sufficiente per valutare se sviluppare ulteriormente tali tecnologie al fine di consentirne l'inserimento nell'elenco delle tecnologie idonee o altrimenti interrompere l'utilizzo di tali operazioni di riciclaggio per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. Pertanto l'immissione sul mercato della materia plastica riciclata nonché dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata prodotti attraverso processi di riciclaggio e impianti basati su tali tecnologie e conformemente alle norme nazionali attualmente in vigore, dovrebbe continuare ad essere consentita per un tempo limitato.

(31) Nel caso in cui gli operatori decidano di sviluppare ulteriormente la tecnologia al fine di consentirne l'inserimento nell'elenco delle tecnologie idonee, il presente regolamento prevede la notifica della tecnologia e la designazione di uno sviluppatore. Tuttavia la procedura di notifica richiederebbe, al momento della notifica, un'ampia argomentazione relativa alla sicurezza di tali materiali e oggetti di materia plastica riciclata, come pure la pubblicazione di una relazione basata su detta argomentazione. Sebbene gli operatori che già utilizzano tali tecnologie dovrebbero disporre di informazioni sulla sicurezza dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante dette tecnologie, le prescrizioni che il presente regolamento stabilisce per tali relazioni sono ampie. Dal momento che può essere necessario molto tempo per ottenere le informazioni aggiuntive richieste, è opportuno permettere agli sviluppatori di fornire tali informazioni nei mesi successivi alla notifica.

(32) A norma del presente regolamento, dopo una determinata data potrebbe non essere più possibile immettere legalmente sul mercato materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante un certo impianto di riciclaggio. Gli operatori del settore alimentare potrebbero tuttavia avere ancora scorte di tali materiali e articoli di materia plastica riciclata, o potrebbero averli già utilizzati per imballare i prodotti alimentari. Poiché questa situazione non è dovuta a criticità immediate in materia di sicurezza e tali materiali e oggetti di materia plastica riciclata sono stati immessi sul mercato sotto il controllo delle autorità nazionali, è opportuno evitare rifiuti alimentari e oneri per gli operatori del settore alimentare, che dovrebbero essere autorizzati a utilizzare tali materiali e oggetti di materia plastica riciclata per imballare i prodotti alimentari e immetterli sul mercato, fino ad esaurimento delle scorte.

(33) Tra le tecnologie di riciclaggio che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che non figurano nell'elenco delle tecnologie di riciclaggio idonee, la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata in cui la materia plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale di materia plastica richiede un'attenzione particolare poiché attualmente diverse centinaia di impianti di riciclaggio già producono materiali e oggetti di materia plastica riciclata mediante tale tecnologia. Finora i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante tale tecnologia sono stati immessi sul mercato presupponendo che fossero conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 e sottoposti al controllo delle autorità nazionali competenti. Le informazioni disponibili su tali materiali non dissipano i dubbi sulla loro effettiva conformità a tale regolamento. In particolare non vi sono informazioni sufficienti sulla capacità delle barriere funzionali applicate di prevenire la migrazione dei contaminanti contenuti nella materia plastica riciclata verso i prodotti alimentari per un periodo di tempo prolungato. Tale tecnologia non dovrebbe quindi essere ancora considerata come una tecnologia di riciclaggio idonea. Tuttavia, a differenza di altre tecnologie da considerare come nuove ai fini del presente regolamento, i principi fondamentali di tale tecnologia sono già noti. Questo permette di stabilire adeguamenti specifici alle norme sulle nuove tecnologie per quanto riguarda l'uso di tale tecnologia fino a quando non sia stata presa una decisione sulla sua idoneità, e in particolare di aggiungere l'obbligo di verificare l'efficacia del principio della barriera. Pertanto se da un lato, dato il numero di impianti esistenti, non sembra necessario imporre il monitoraggio di tutti questi impianti di riciclaggio per ottenere dati sufficienti sui livelli di contaminazione, dall'altro, poiché sulla base delle conoscenze già disponibili sussistono dubbi sulla capacità delle barriere funzionali di impedire la migrazione di contaminanti nel lungo termine, è opportuno subordinare l'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante tale tecnologia alla condizione che siano state effettuate ulteriori prove per garantire tale capacità.

(34) Il presente regolamento preved  che determinati gestori dei rifiuti coinvolti nella raccolta della materia plastica, così come gli operatori coinvolti in ulteriori operazioni facenti parte del processo di pretrattamento, istituiscano un sistema certificato di assicurazione della qualità per garantire la qualità e la rintracciabilità dell'input di materia plastica. Poiché la preparazione per tale certificazione richiede del tempo, a detti operatori dovrebbe essere concesso un lasso di tempo sufficiente per adattarsi a tale prescrizione.

(35) Per garantire un'applicazione uniforme e adeguata dei metodi di analisi, il presente regolamento prevede che i riciclatori impegnati nel monitoraggio dei livelli di contaminanti nell'ambito delle loro attività di sviluppo di nuove tecnologie partecipino a prove valutative interlaboratorio. Poiché il presente regolamento introduce tale obbligo per la prima volta, tali prove valutative interlaboratorio richiedono un ulteriore adeguamento alle disposizioni del presente regolamento, mentre i laboratori necessitano di tempo per organizzare le modalità di partecipazione. È quindi opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente per poter adattare e organizzare tali prove valutative interlaboratorio.

(36) Il regolamento (CE) n. 282/2008 dovrebbe essere abrogato.

(37) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,[/panel]

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Il presente regolamento disciplina:
a) l'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;
b) lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
c) l'uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.
3. Il presente regolamento non si applica all'uso di rifiuti per la fabbricazione di sostanze incluse nell'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 10/2011 e per la fabbricazione di sostanze disciplinate dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, lettera a), se destinate a un uso successivo conformemente a tale regolamento.

[...]

Articolo 3 Tecnologie di riciclaggio idonee

1. Una tecnologia di riciclaggio è considerata idonea se si dimostra in grado di riciclare i rifiuti in materiali e oggetti di materia plastica riciclata conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e sicuri da un punto di vista microbiologico.
2. Le tecnologie di riciclaggio si distinguono in base alle seguenti proprietà:
a) il tipo, il modo di raccolta e l'origine del materiale input;
b) la combinazione specifica di concetti, principi e pratiche di natura fisica e chimica utilizzati per decontaminare tale materiale input;
c) il tipo e l'uso previsto dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata;
d) la necessità o meno di procedere alla valutazione e all'autorizzazione di processi di riciclaggio che applicano tale tecnologia e i relativi criteri.
3. Le tecnologie di riciclaggio idonee sono elencate nell'allegato I, che può essere modificato conformemente agli articoli 15 e 16.
4. Se la capacità di ottenere un livello sufficiente di decontaminazione dei processi di riciclaggio che utilizzano una determinata tecnologia di riciclaggio dipende dalla specifica precisa dell'input, dalla configurazione dettagliata di tali processi o dalle condizioni di funzionamento applicate, e se tale specifica o configurazione o tali condizioni non possono essere stabilite da semplici norme nel momento in cui tale tecnologia è riconosciuta come idonea, la Commissione autorizza individualmente ciascun processo di riciclaggio che utilizza tale tecnologia conformemente alla procedura di cui al capo V, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1 (l'«autorizzazione»).
5. L'allegato I specifica se per una tecnologia di riciclaggio devono essere autorizzati i singoli processi di riciclaggio.
6. Qualsiasi tecnologia di riciclaggio che non sia stata oggetto di una decisione in merito alla sua idoneità conformemente agli articoli 15 o 16 è considerata una nuova tecnologia ai fini del presente regolamento.

Articolo 4 Prescrizioni relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata

1. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono immessi sul mercato unicamente se durante la loro fabbricazione sono rispettate le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.
2. Le prescrizioni di cui ai capi II, III e V del regolamento (UE) n. 10/2011 si applicano ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata.
3. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono fabbricati utilizzando una delle seguenti opzioni:
a) una tecnologia di riciclaggio idonea elencata nell'allegato I; oppure
b) una nuova tecnologia di cui all'articolo 3, paragrafo 6, sviluppata conformemente al capo IV.
4. Se i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono fabbricati utilizzando una tecnologia di riciclaggio idonea, sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a) se del caso, il processo di riciclaggio utilizzato per fabbricare i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ha ottenuto un'autorizzazione;
b) il riciclaggio e l'uso della materia plastica riciclata per la fabbricazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata sono conformi alle prescrizioni generali di cui agli articoli 6, 7 e 8, integrati dalle specifiche e dalle prescrizioni relative alla tecnologia di cui all'allegato I, tabella 1, colonna 8, e da quelle stabilite nell'autorizzazione, fatte salve le deroghe specifiche di cui all'allegato I, tabella 1, colonna 9, e presenti nell'autorizzazione;
c) in deroga alla lettera b), se la tecnologia di riciclaggio idonea deve essere attuata mediante uno schema di riciclaggio, il riciclaggio e l'uso dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata sono conformi alle prescrizioni generali di cui all'articolo 9 e, se del caso, alle norme specifiche relative alla tecnologia di cui all'allegato I.
5. Se i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono fabbricati utilizzando una nuova tecnologia, sono soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli da 10 a 13.
6. Il registro dell'Unione istituito dall'articolo 24 include le seguenti informazioni relative alla fabbricazione della materia plastica riciclata:
a) l'impianto di decontaminazione in cui è stata prodotta la materia plastica riciclata, l'indirizzo dello stabilimento di riciclaggio e l'identità del riciclatore che lo gestisce;
b) il processo di riciclaggio autorizzato applicato, se la tecnologia di riciclaggio idonea applicata richiede l'autorizzazione dei processi di riciclaggio;
c) il nome dello schema di riciclaggio utilizzato, l'identità del soggetto che lo gestisce e le marcature applicate, se la tecnologia di riciclaggio applicata richiede l'uso di uno schema di riciclaggio;
d) il nome della nuova tecnologia, se per fabbricare la materia plastica riciclata si utilizza una nuova tecnologia di riciclaggio.
7. Se del caso, nel registro istituito dall'articolo 24 lo stato del processo di riciclaggio autorizzato utilizzato per la fabbricazione non è né «sospeso» né «revocato».
8. Nel registro istituito dall'articolo 24 lo stato dell'impianto di decontaminazione utilizzato per la fabbricazione non è «sospeso».

Articolo 5 Prescrizioni per la documentazione, le istruzioni e l'etichettatura

1. I singoli lotti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica riciclata sono oggetto di un unico documento o di un'unica registrazione in relazione alla loro qualità e sono identificati da un numero unico e dal nome della fase di fabbricazione da cui provengono.
2. La materia plastica riciclata immessa sul mercato è accompagnata da una dichiarazione di conformità conformemente all'articolo 29.
3. I contenitori di materia plastica riciclata consegnati ai trasformatori sono contrassegnati da etichette. L'etichetta riporta il simbolo definito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1935/2004, seguito:

a) dal simbolo
RIN
e dal numero di registro dell'impianto di decontaminazione in cui è stata fabbricata la materia plastica riciclata conformemente all'articolo 24;

b) dal simbolo
Batch NO
seguito dal numero di lotto;

c) dalla percentuale in peso del contenuto di riciclato;
d) dalla percentuale massima in peso del contenuto di riciclato che i materiali e gli oggetti finali di materia plastica riciclata contenenti la materia plastica riciclata possono contenere, se questa è inferiore al 100 %; e
e) se la dichiarazione di cui al paragrafo 2 fornisce istruzioni supplementari, il simbolo definito nella norma ISO 7000 con il numero di riferimento 1641.
4. Le etichette di cui al paragrafo 3 sono sempre chiaramente leggibili, si trovano in un luogo visibile e sono saldamente apposte.
La dimensione minima dei caratteri sulle etichette è di almeno 17 punti (6 mm) sui contenitori la cui dimensione maggiore è inferiore a 75 centimetri, 23 punti sui contenitori la cui dimensione maggiore è compresa tra 75 e 125 centimetri e 30 punti sui contenitori la cui dimensione maggiore supera i 125 centimetri.
5. In deroga al paragrafo 4, l'etichettatura può essere omessa dai contenitori fissi montati in impianti o su veicoli.
6. Le restrizioni e le specifiche di cui all'allegato I relative all'impiego di materiali o oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante una tecnologia di riciclaggio idonea e, se del caso, le restrizioni e le specifiche stabilite nell'autorizzazione relative all'impiego di materiali o oggetti riciclati fabbricati mediante un processo di riciclaggio sono incluse nell'etichettatura, prevista dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004, dei materiali o oggetti riciclati forniti agli operatori del settore alimentare o ai consumatori finali.

Articolo 6 Prescrizioni per la raccolta e il processo di pretrattamento

1. I gestori di rifiuti che partecipano alla catena di fornitura dell'input di materia plastica garantiscono che i rifiuti di materia plastica raccolti soddisfino le seguenti prescrizioni:
a) i rifiuti di materia plastica provengono unicamente da rifiuti urbani, o dalla vendita al dettaglio di prodotti alimentari o da altre imprese alimentari se erano destinati unicamente a venire a contatto con i prodotti alimentari e utilizzati a tale scopo, anche per quanto riguarda i rifiuti scartati nel quadro di uno schema di riciclaggio conformemente all'articolo 9, paragrafo 6;
b) i rifiuti di materia plastica provengono unicamente da materiali e oggetti di materia plastica fabbricati conformemente al regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata fabbricati conformemente al presente regolamento;
c) i rifiuti di materia plastica sono soggetti a raccolta differenziata;
d) la presenza di materiali e oggetti di materia plastica diversi dalla materia plastica oggetto del processo di decontaminazione, compresi tappi, etichette e adesivi, altri materiali e sostanze, come pure residui di cibo, è ridotta a un livello specificato nelle prescrizioni relative all'input di materia plastica fornito dal riciclatore e che non compromette il livello di decontaminazione raggiunto.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), i rifiuti di materia plastica sono considerati soggetti a raccolta differenziata quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) sono costituiti unicamente da materiali e oggetti di materia plastica che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e che sono stati raccolti separatamente da qualsiasi altro rifiuto ai fini del riciclaggio;
b) sono raccolti insieme ad altre frazioni di rifiuti di imballaggio di rifiuti urbani o con altre frazioni di materia plastica, metallo, carta o vetro non di imballaggio di rifiuti urbani raccolti separatamente dai rifiuti residui per essere riciclati, e sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
i) il sistema di raccolta raccoglie solo rifiuti non pericolosi;
ii) la raccolta dei rifiuti e la successiva selezione sono concepite ed eseguite in modo da ridurre al minimo la contaminazione dei rifiuti di materia plastica raccolti da qualsiasi rifiuto di materia plastica che non soddisfi le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), o da altri rifiuti.
3. I rifiuti di materia plastica sono controllati durante la raccolta e il processo di pretrattamento per mezzo di sistemi di assicurazione della qualità. I sistemi di assicurazione della qualità:
a) garantiscono che le condizioni e le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatte;
b) garantiscono la rintracciabilità di ciascun lotto fino al punto della prima selezione dei rifiuti di materia plastica raccolti; e
c) sono certificati da una terza parte indipendente.
Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione e il punto B dell'allegato di tale regolamento si applicano mutatis mutandis per quanto riguarda le buone pratiche di fabbricazione, i sistemi di controllo e di assicurazione della qualità e la documentazione pertinente.

[...]

Articolo 30 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 282/2008 è abrogato.

Articolo 31 Disposizioni transitorie

1. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ottenuti mediante un processo di riciclaggio basato su una tecnologia di riciclaggio idonea per la quale il presente regolamento prevede l'autorizzazione individuale dei processi di riciclaggio e per la quale è stata presentata una domanda valida all'autorità competente conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 282/2008, o per la quale è presentata una richiesta conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento al più tardi possono essere immessi sul mercato fino al ritiro della richiesta da parte del richiedente o fino all'adozione, da parte della Commissione, di una decisione che rilascia o rifiuta l'autorizzazione del processo di riciclaggio a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.

2. Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 282/2008 per l'autorizzazione di processi di riciclaggio basati su una tecnologia di riciclaggio che non figura tra le tecnologie di riciclaggio idonee nell'allegato I al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e per i cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata sono considerate estinte.

3. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ottenuti mediante processi di riciclaggio basati su una tecnologia di riciclaggio che non è considerata idonea a norma del presente regolamento possono continuare a essere immessi sul mercato solo fino al 10 luglio 2023, salvo qualora siano fabbricati mediante un impianto di riciclaggio gestito ai fini dello sviluppo di una nuova tecnologia conformemente al capo IV.

4. Ai fini del presente regolamento, la data di avviamento di un impianto di decontaminazione che è stato utilizzato per produrre materia plastica riciclata prima del 10 ottobre 2022 è il 10 dicembre 2022 per un impianto di decontaminazione basato su una tecnologia di riciclaggio idonea, oppure il 10 giugno 2023 per un impianto di decontaminazione utilizzato per lo sviluppo di una nuova tecnologia conformemente al capo IV.

5. In deroga al termine di cui all'articolo 10, paragrafo 2, gli sviluppatori di tecnologie già in uso per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata prima del 10 ottobre 2022 forniscono le informazioni richieste conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, e pubblicano la relazione richiesta conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, entro il 10 aprile 2023. Il termine di cinque mesi di cui all'articolo 10, paragrafo 8, primo comma, si applica a decorrere dalla data in cui l'autorità competente riceve le informazioni conformemente all'articolo 10, paragrafo 3. Non si applica la possibilità per un'autorità competente di differire l'entrata in funzione del primo impianto di decontaminazione di cui all'articolo 10, paragrafo 8, secondo comma.

6. Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare materiali e oggetti di materia plastica riciclata legalmente immessi sul mercato per imballare i prodotti alimentari e immetterli sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 32 Disposizioni transitorie specifiche applicabili alla fabbricazione di materiali e oggetti in cui la materia plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale

1. Le seguenti prescrizioni aggiuntive si applicano al funzionamento degli impianti di riciclaggio che hanno già prodotto materiali e oggetti di materia plastica riciclata in cui la materia plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale di materia plastica prima del 10 ottobre 2022:

i) l'impianto di decontaminazione in cui è fabbricata la materia plastica riciclata e qualsiasi impianto in cui si effettua il processo di post-lavorazione che aggiunge la barriera funzionale sono inclusi in un elenco di impianti presentato dallo sviluppatore che notifica la tecnologia di riciclaggio specifica impiegata da tutti gli impianti dell'elenco conformemente all'articolo 10, paragrafo 2; e

ii) i risultati delle prove di migrazione, delle prove di provocazione (challenge test) e/o della modellizzazione della migrazione, a seconda dei casi e della loro applicabilità alla tecnologia di riciclaggio notificata e alle specifiche del processo che l'impianto di riciclaggio applica, dimostrano inequivocabilmente che la barriera funzionale, tenuto conto del livello di contaminazione della materia plastica riciclata, è in grado di agire come una barriera funzionale conformemente al regolamento (UE) n. 10/2011 per tutta la durata prevedibile di conservazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata fabbricati, che comprende il periodo a partire dalla loro fabbricazione e la durata massima di conservazione dei prodotti alimentari imballati, se del caso.

Lo sviluppatore comunica all'autorità competente e alla Commissione l'elenco di cui al punto i) e una relazione di studio contenente i risultati delle prove di cui al punto ii) entro il 10 aprile 2023. La relazione iniziale pubblicata conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, contiene una sintesi esauriente dello studio.

2. I singoli riciclatori, trasformatori o altri operatori che partecipano alla fabbricazione dei materiali di cui al paragrafo 1 non agiscono come sviluppatori conformemente al punto i). Nel caso in cui lo sviluppatore di una specifica tecnologia corrisponda al singolo riciclatore, trasformatore o altro operatore che utilizza l'impianto o parte di esso, o non possa essere identificato, non esista più o non sia disposto ad assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento, almeno uno degli operatori che utilizzano l'impianto aderisce a un consorzio o a un'associazione che possa agire come sviluppatore per suo conto, o chiede a una terza parte indipendente di agire come sviluppatore. Se riceve più richieste da tali operatori, il consorzio, l'associazione o la terza parte raggruppa le richieste in base all'equivalenza tecnica degli impianti e dei processi di riciclaggio applicati allo scopo di ridurre al minimo il numero di tecnologie notificate.

3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, i riciclatori che gestiscono impianti di decontaminazione notificati dallo stesso sviluppatore possono accettare di monitorare i livelli di contaminazione solo in un terzo degli impianti inclusi nell'elenco fornito conformemente al paragrafo 1, punto i), a condizione che gli impianti in cui è effettuato il monitoraggio figurino in tale elenco, che il monitoraggio sia effettuato presso tutti gli stabilimenti di riciclaggio e che la solidità della strategia generale di campionamento non sia compromessa.

Articolo 33 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 13, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 10 ottobre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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