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Fornitura di calcestruzzo in cantiere: Chiarimenti / Quadro procedurale

Fornitura di calcestruzzo in cantiere Chiarimenti   Quadro procedurale

Fornitura di calcestruzzo in cantiere: Chiarimenti / Quadro procedurale - Update 2022

ID 15362 | 04.01.2022 / Documenti allegati 

Il Documento allegato fornisce Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato in accordo con Circolari e Note emanate dal 2011 al 2020 (allegate), Sentenza in merito, altri Documenti d'interesse.

Allegati:

- Fornitura di calcestruzzo in cantiere Chiarimenti - Quadro procedurale

00. Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

01. Nota INL 1753 del 11.08.2020
02. Focus m.1 Sicurezza nelle forniture di calcestruzzo-ruoli e responsabilità
03. Circolare MLPS 3328 del 10.02.2011
04. Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere ANCE
05. Circolare MLPS 10 febbraio 2016 n. 2597
06. Circolare CNI n. 315 del 14.11.2018

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Nota INL 1753 del 11.08.2020

Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato / Nota di aggiornamento INL

La Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1753 (allegato 01 / ndr), inviata ad agosto 2020, ha fornito agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato.

La nota si è resa necessaria poiché gli Ispettorati territoriali e i coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione continuano a richiedere il piano operativo di sicurezza (POS) ai fornitori di calcestruzzo, anche in caso di mera fornitura del materiale.

La richiesta di POS viene motivata dal fatto che le imprese fornitrici di calcestruzzo non si limiterebbero alla mera fornitura, ma parteciperebbero anche alla posa in opera dello stesso, dal momento che l’operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo sposta a distanza il braccio della pompa, seguendo le indicazioni dell’impresa esecutrice, mediante l’apposito radio-comando.

Tale interpretazione non è in linea con quanto riportato agli artt. 26, comma 3 bis, e 96, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 81/2008, nella lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante “La procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” e nella nota prot. n. 2597 del 10/02/2016 (allegato 05 / ndr), emanata dalla DG per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’INL, con la nota in commento, ha ritenuto opportuno chiarire nuovamente gli elementi che distinguono la mera fornitura di calcestruzzo dalla fornitura e posa in opera dello stesso.

In particolare, la fattispecie della mera fornitura di calcestruzzo si realizza ove i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto del conglomerato, e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera, ma si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell’autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.

I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della regola dell’arte.

Pertanto, le materiali attività dei lavoratori della ditta esecutrice che eseguono i getti (conducendo, ad esempio, il terminale in gomma della pompa), si distinguono da quelle degli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, generalmente dipendenti della ditta fornitrice, che consistono nella manovra del braccio della pompa per calcestruzzo, o dell’autobetonpompa, per effettuare la consegna (scarico) del materiale.

La fattispecie della fornitura e posa in opera del calcestruzzo, invece, si realizza quando i lavoratori della stessa azienda provvedono sia alla fornitura (consegna/scarico) del conglomerato sia alla sua posa in opera (esecuzione dei getti) effettuando entrambe le operazioni. In tal caso, l’impresa si configura contemporaneamente come fornitrice ed esecutrice.

Alla luce di tali indicazioni, l’Ispettorato chiarisce che il personale ispettivo dovrà verificare nel caso concreto se le fasi della fornitura e della posa in opera sono messe in atto da imprese diverse ovvero dalla stessa impresa.

Nel primo caso, dovrà accertarsi che la ditta che effettua la mera fornitura (impresa fornitrice) segua la Procedura approvata dalla Commissione Consultiva Permanente nel 2011 (allegato 04 / ndr), e che la ditta che esegue materialmente i getti (impresa esecutrice) abbia redatto il POS di cui all’articolo 89, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 81/2008.

Nel secondo caso, l’ispettore dovrà verificare che l’unica impresa che effettua sia la fornitura che la posa in opera abbia redatto il POS relativo alle lavorazioni della fase della posa in opera.

Per quanto concerne la manovra del braccio della pompa, ANCE ricorda che l’operazione è svolta degli operatori pompisti dell’impresa fornitrice, che devono seguire il corso di formazione previsto dall’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 2012, allegato X.

Fig    Schema fornituta calcestruzzo   POS

Fig. Fornitura di calcestruzzo - POS

Per completezza di informazioni, si segnala che anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), nel 2018 (allegato 06 / ndr), ha inviato agli ordini territoriali, una circolare, d’accordo con Ance, in cui ha ribadito che si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.

La discriminante, pertanto, non è l’uso della pompa o dell’autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera che si esplica, appunto, nello svolgimento da parte del lavoratore dell’impresa fornitrice di operazioni che competono ai lavoratori dell’impresa esecutrice.

Anche se, in caso di mera fornitura, non è obbligatoria la redazione del POS da parte dei fornitori, la procedura del ministero del Lavoro richiede che le informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nell’operazione vengano scambiate, ad esempio nell’ambito di una riunione di coordinamento, attraverso documenti di cui sia possibile tenere traccia sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in caso specifico di infortunio.

Tale riunione dovrebbe essere promossa dal coordinatore per la sicurezza di cantiere, in modo da avere la possibilità di chiarire e constatare personalmente la natura della prestazione ed efficacia delle informazioni scambiate.
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