Luoghi a basso rischio in caso di incendio | Decreto 3 Settembre 2021 (Minicodice) Allegato I - Classificazione 2021/2022
ID 14852 | 30.10.2021 / Schema sintesi allegata
Scheda di classificazione Luoghi a basso rischio in caso di incendio secondo il Decreto 3 Settembre 2021 Allegato I (Decreto minicodice PI) in GU del 29 ottobre 2021 n. 259. Previsti aggiornamenti ed esempi.
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Decreto 3 settembre 2021
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(GU n.259 del 29.10.2021)
Entrata in vigore: 29.10.2022
Allegato I
1. Campo di applicazione
1. Il presente allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
2. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) con affollamento complessivo ≤100 occupanti;
Nota - Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
Nota - Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.
b) con superficie lorda complessiva ≤1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
Nota - Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2. (*)
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
(*) qf = Carico d'incendio specifico [MJ/m2]
qf è il valore nominale del carico d’incendio specifico da determinarsi secondo la formula: [MJ/m2]
dove:
gi = massa dell’i-esimo materiale combustibile [kg];
Hi = potere calorifico inferiore dell’i-esimo materiale combustibile [MJ/kg], i valori di Hi dei materiali combustibili possono essere determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716:2002 ovvero essere mutuati dalla letteratura tecnica;
mi = fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili;
ψi = fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco; 1 in tutti gli altri casi;
A = superficie in pianta lorda del compartimento [m2].
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segue in allegato
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Collegati
Decreto 2 settembre 2021
Decreto 1 settembre 2021
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
D.M. 9 marzo 2007
Potere calorifico dei materiali (Hi)