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Dichiarazione UE di Conformità | Direttiva SPV

Dichirazione UE di Conformit  SPV

Dichiarazione UE di Conformità | Direttiva SPV / Update 2023: SPVD ADCO EU declaration of conformity template

ID 9918 | 15.01.2023

Modello di Dichiarazione UE di Conformità Recipienti semplici a pressione SPV in accordo con l'allegato IV della Direttiva 2014/29/UE.

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. (GU L 96/45 del 29.3.2014)

Art. 1 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai recipienti semplici a pressione («recipienti») fabbricati in serie che presentano le seguenti caratteristiche:

a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma;

b) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;

c) il recipiente è costituito alternativamente dai seguenti elementi:
i) da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l’esterno e/o da fondi piani. L’asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica;
ii) da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;

d) la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS × V) raggiunge al massimo 10 000 bar × l;

e) la temperatura minima di esercizio non è inferiore a – 50 °C e la temperatura massima di esercizio non è superiore a 300 °C per l’acciaio e 100 °C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.

2. La presente direttiva non si applica:

a) ai recipienti appositamente previsti per usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un’emissione di radioattività;

b) ai recipienti appositamente previsti per l’installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili;

c) agli estintori.

Art. 6 Obblighi dei fabbricanti
...
2) Per i recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l i fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato II ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 13. Per un recipiente il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l, qualora la conformità sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE e le iscrizioni di cui all’allegato III, punto 1.

I fabbricanti assicurano che i recipienti il cui prodotto PS × V è inferiore o pari a 50 bar × l rechino le iscrizioni di cui all’allegato III, punto 1.

3) I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato.
...
6) I fabbricanti indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

7) I fabbricanti garantiscono che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato III, punto 2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8) I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un recipiente da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

9) I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del recipiente alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti da essi immessi sul mercato

...

Articolo 14 Dichiarazione UE di conformità
1) La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.

2) La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato II ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il recipiente è immesso o messo a disposizione sul mercato.

3) Se al recipiente si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, è compilata un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

4) Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del recipiente ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva

Articolo 15 Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 16 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e delle iscrizioni

1) La marcatura CE e le iscrizioni di cui all’allegato III, punto 1, sono apposte sul recipiente o sulla sua targhetta in modo visibile, leggibile e indelebile.

2) La marcatura CE è apposta sul recipiente prima della sua immissione sul mercato.

3) La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

4) La marcatura CE e il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

5) Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.

...
ALLEGATO II PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ 
1. MODULO B: Esame «UE» del tipo (Modulo B)
2. MODULO C: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
2. MODULO C1: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale 
2. MODULO C2: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali

ALLEGATO III ISCRIZIONI, ISTRUZIONI PER L’USO, DEFINIZIONI E SIMBOLI
1. Marcatura CE e iscrizioni

1.1. I recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l devono recare la marcatura CE di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 e le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

1.2. Il recipiente o la sua targhetta segnaletica deve riportare almeno le iscrizioni seguenti:
a) pressione massima di esercizio (PS in bar);
b) temperatura massima di esercizio (Tmax in °C);
c) temperatura minima di esercizio (Tmin in °C);
d) capacità del recipiente (V in l);
e) nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo del fabbricante;
f) tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente.

1.3. Se è utilizzata una targhetta, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l’eventuale aggiunta di altri dati.

2. Istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza Nelle istruzioni per l’uso devono figurare le indicazioni seguenti:
a) le informazioni previste al punto 1.2, a eccezione dell’identificazione di serie del recipiente o del lotto;
b) l’utilizzazione prevista del recipiente;
c) le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie per garantire la sicurezza dei recipienti.

3. Definizioni e simboli
3.1. Definizioni
a) La pressione di progetto «P» è la pressione relativa scelta dal fabbricante e utilizzata per determinare lo spessore delle parti del recipiente soggette a pressione.
b) La pressione massima di esercizio «PS» è la pressione relativa massima che può essere esercitata in condizioni normali d’impiego del recipiente.
c) La temperatura minima di esercizio «Tmin» è la temperatura stabilizzata più bassa della parete del recipiente in condizioni normali d’impiego.
d) La temperatura massima di esercizio «Tmax» è la temperatura stabilizzata più elevata della parete del recipiente in condizioni normali d’impiego.
e) Il limite di elasticità «ReT» è il valore alla temperatura massima di esercizio Tmax:
i) del limite superiore di snervamento ReH, per un materiale che presenta un limite superiore e inferiore;
ii) del limite convenzionale di elasticità Rp0,2 dello 0,2 %; iii) del limite convenzionale di elasticità Rp1,0 dell’1 % per l’alluminio non legato.
f) Famiglie di recipienti: fanno parte di una stessa famiglia i recipienti che differiscono dal prototipo soltanto per il diametro (a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui all’allegato I, punti 2.1.1. e 2.1.2.) o per la lunghezza della parte cilindrica nei seguenti limiti:
i) allorché il prototipo è costituito oltre che dai fondi, da una o più virole, le varianti della famiglia devono comprendere almeno una virola;
ii) se il prototipo è costituito soltanto da due fondi bombati, le varianti non devono comprendere virole. Le variazioni di lunghezza che implicano modifiche delle aperture o dei manicotti saldati devono essere indicate sul progetto di ciascuna variante.
g) Un lotto di recipienti è costituito al massimo da 3 000 recipienti dello stesso modello.
h) Si tratta di fabbricazione in serie ai sensi della presente direttiva qualora più recipienti di uno stesso modello siano fabbricati secondo un processo di fabbricazione continuo nel corso di un determinato periodo, conformemente a una concezione comune e con i medesimi procedimenti di fabbricazione.
i) Verbale di controllo: documento in cui il fabbricante dei materiali certifica che i prodotti consegnati sono conformi alle specifiche dell’ordine e fornisce i risultati delle prove correnti di stabilimento, in particolare per quanto concerne la composizione chimica e le caratteristiche meccaniche, eseguite su prodotti recipienti con gli stessi procedimenti di fabbricazione utilizzati per il prodotto fornito, ma non necessariamente sui prodotti consegnati.

3.2. Simboli

A allungamento dopo rottura (Lo = 5,65√So) %
A80 mm allungamento dopo rottura (Lo = 80 mm) %
KCV energia di rottura per flessione J/cm2
P pressione di progetto Bar
PS pressione massima di esercizio Bar
Ph pressione di prova idraulica o pneumatica Bar
Rp0,2 limite convenzionale di elasticità dello 0,2 % N/mm2
ReT limite di elasticità alla massima temperatura di esercizio N/mm2
ReH limite superiore di snervamento N/mm2
Rm resistenza alla trazione  ìN/mm2
Rm, max resistenza massima alla trazione N/mm2
Rp1,0 limite convenzionale di elasticità dell’1% N/mm2
Tmax temperatura massima di esercizio °C
Tmin  temperatura minima di esercizio °C
V capacità del recipiente L

ALLEGATO IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)

1. Recipiente/modello di recipiente (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del recipiente che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l’identificazione del recipiente è possibile includere un’immagine):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. L’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di: (luogo e data del rilascio): (nome, funzione) (firma):

(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.

© Certifico S.r.l.
Rev. 1.0 2023 (Nuova Direttiva SPVD 2014/29/UE in vigore dal 21 Aprile 2016)

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0  15.01.2023 Aggiunta Versione EN Declaration of Conformity (DoC) Directive SPV Update Gennaio 2023 Certifico Srl
0.0 20.01.2020 --- Certifico Srl

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