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Schema DM 4° elenco agenti chimici lavoro All. XXXVIII DLgs 81/08

Schema DM 4 elenco agenti chimici lavoro

Schema DM 4° elenco agenti chimici lavoro All. XXXVIII  DLgs 81/08

Schema di Decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute che aggiorna la tabella allegato XXXVIII al DLgs 81/2008 con i valori limite di esposizione ad agenti chimici.

Il documento che contiene i valori limite di esposizione ad agenti chimici per il recepimento della Direttiva 2017/164/UE comprende anche lettere di trasmissione, verbali della consultazione delle parti sociali del 17/7/2019, gli approfondimenti del Comitato Consultivo Valori Limite per il recepimento della Direttiva 2017/164/UE, le osservazioni di Confindustria, CNA, Confartigianato e Confcommercio.

______

Direttiva (UE) 2017/164 (XIV Direttiva particolare)

Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (XIV Direttiva particolare).

[...]

Articolo 7 

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 21 agosto 2018. 

Allegato

 

CE(1)

 

CAS(2)

 

NOME DELL'AGENTE CHIMICO

VALORI  LIMITE

 

 

Annotazione(3)

8ore(4)

Breve termine(5)

mg/m3(6)

ppm(7)

mg/m3(6)

ppm(7)

Manganese e composti inorganici del manganese
(espresso come manganese)

0,2(8)
0,05(9)

200-240-8

55-63-0

Trinitrato di glicerolo

0,095

0,01

0,19

0,02

cute

200-262-8

56-23-5

Tetracloruro di carbonio,tetracloro metano

6,4

1

32

5

cute

200-521-5

61-82-5

Amitrolo

0,2

200-580-7

64-19-7

Acido acetico

25

 10

50

 20

 200-821-6

 74-90-8

Cianuro di idrogeno
(espresso come cianuro)

1

0,9

 5

4,5

 cute

 200-838-9

 75-09-2

Cloruro di metilene diclorometano

 353,

 100

 706

 200

 cute

200-864-0

75-35-4

Cloruro di vinilidene,1,1-di­cloroetilene

 8

 2

 20

 5

 —

201-083-8

78-10-4

Ortosilicato ditetraetile

 44

5

 201-177-9

 79-10-7

Acido acrilico, acidoprop-2- enoico

29

10

59(10)

20(10)

201-188-9

79-24-3

Nitroetano

 62

 20

 312

 100

 cute

201-245-8

80-05-7

BisfenoloA,  4,4′-isopropili­dendifenolo

 2(8)

 —

 —

 —

 —

202-981-2

101-84-8

Difeniletere

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-etilesan-1-olo

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-diclorobenzene; p-diclorobenzene

12

2

60

10

cute

203-453-4

107-02-8

Acroleina, acrilaldeide; prop-2-enale

0,05

 0,02

0,12

0,05

 —

203-481-7

107-31-3

Formiato di metile

125

 50

250

100

cute


segue

(1) N. CE: Numero CE (Comunità europea) — identificatore numerico delle sostanze all'interno dell'Unione europea. 
(2) N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (numero del registro del Chemical Abstract Service). 
(3) Un'annotazione che riporta il termine «cute» per un valore limite di esposizione professionale indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.
(4) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata (TWA). 
(5) Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite oltre il quale non dovrebbe esservi esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo diversa indicazione. 
(6) mg/m3: milligrammi per metro cubo d'aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 kPa. 
(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3). 
(8) Frazione inalabile. 
(9) Frazione respirabile. 
(10) Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto.

....

D.Lgs. 81/2008

Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 232. Adeguamenti normativi

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

 ...

Fonte: CIIP

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