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Tabelle adeguamento programmatico P.I. Scuole e Asili nido

Tabelle adeguamento programmatico P I  scuole e asili

Tabelle adeguamento programmatico P.I. Scuole e Asili nido

ID 6863 | Rev. 1.0 del 21.02.2021 / Documento completo allegato

In allegato tabelle di adeguamento programmatico P.I. Scuole e Asili nido (elaborate alla luce della pubblicazione in GU della Legge 21 settembre 2018, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91), e decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 e precisamente:

Tabella 1 Adeguamento programmatico SCUOLE - Scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 con n. persone ≤ 100 (non soggette visite PI)

Tabella 2 Adeguamento programmatico SCUOLE - Scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 con n. persone > 100 (soggette visite PI)

Tabella 3 Adeguamento programmatico ASILI NIDO Asili nido esistenti con n. persone ≤ 30 (non soggette visite PI)

Tabella 4 Adeguamento programmatico ASILI NIDO Asili nido esistenti con n. persone > 30 (soggette visite PI)
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Attività soggetta a visite e controlli PI (All I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2):

 

Attività

Categoria

67

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone

A

B

C

Fino a 150 persone

Oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido

Oltre 300 persone

Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall'entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992.

Attività del DM 16/02/1982

Attività D.P.R. 151/2011

N.85

N. 67

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per 100 persone presenti

 

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone

Asili nido con oltre 30 persone presenti

Nuova attività

Asili nido con un numero di persone ≤ 30

Gli Asili nido con un numero di persone ≤ 30 non sono soggetti a Visite di Prevenzioni incendi, ma su di esse si applica comunque il Decreto 16 luglio 2014 - RTV prevenzione incendi asili - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido, limitatamente ai punti indicati nello stesso e l'adeguamento programmatico di cui al DM 21 marzo 2018.

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