Tabelle adeguamento programmatico P.I. Scuole e Asili nido
ID 6863 | Rev. 1.0 del 21.02.2021 / Documento completo allegato
In allegato tabelle di adeguamento programmatico P.I. Scuole e Asili nido (elaborate alla luce della pubblicazione in GU della Legge 21 settembre 2018, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91), e decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 e precisamente:
Tabella 1 Adeguamento programmatico SCUOLE - Scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 con n. persone ≤ 100 (non soggette visite PI)
Tabella 2 Adeguamento programmatico SCUOLE - Scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 con n. persone > 100 (soggette visite PI)
Tabella 3 Adeguamento programmatico ASILI NIDO Asili nido esistenti con n. persone ≤ 30 (non soggette visite PI)
Tabella 4 Adeguamento programmatico ASILI NIDO Asili nido esistenti con n. persone > 30 (soggette visite PI)
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Le scuole con n. persone > 100 ed asili nido con n. persone > 30 rientrano nell'Attività soggette a visite e controlli di PI n. 67 del D.P.R. 151/2011, con RTV Decreto 16 luglio 2014 (asili) e RTV D.M. 26 Agosto 1992 (scuole), la scadenza all'adeguamento alla normativa antincendio è stata prorogata nel tempo numerose volte, per ultimi
- Decreto cultura (decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59) ha portato il termine al 31.12.2021
- Milleproroghe 2018 (Legge 21 settembre 2018 n. 108) ha portato il termine al 31.12.2018
Attività soggetta a visite e controlli PI (All I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2):
Attività |
Categoria |
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67 |
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone |
A |
B |
C |
Fino a 150 persone |
Oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido |
Oltre 300 persone |
Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall'entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992.
Decreto 16 luglio 2014 - RTV prevenzione incendi asili - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido, la Legge 21 settembre 2018 n. 108, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, ha prorogato al 31 dicembre 2018 l'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 91/2018, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2018. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1. La scadenza all'adeguamento alla normativa antincendio è stata prorogata nel tempo numerose volte, in ultimo: - Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2021) Rientrando gli asili nido > 30 persone tra le nuove attività del DPR 151/2011, su di essi ha avuto effetto anche la proroga riservata alle cosiddette «nuove attività» stabilita dal D.L. 69/2013 convertito dalla Legge 11/2015 relativo allo stesso DPR (proroga nuove attività al 7 Ottobre 2016).
Decreto-Legge 28 giugno 2019 n. 59
Art. 4 - bis Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico
La proroga disposta dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto 16 luglio 2014: 31 dicembre 2019
Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del Decreto 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento per i requisiti ivi previsti entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:
- Termini art. 6, comma 1, lettere 5): 5 anni dal 31 dicembre 2021 (31 dicembre 2023)
Attività del DM 16/02/1982 |
Attività D.P.R. 151/2011 |
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N.85 |
N. 67 |
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Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per 100 persone presenti
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Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone |
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Asili nido con oltre 30 persone presenti |
Nuova attività |
Gli Asili nido con un numero di persone ≤ 30 non sono soggetti a Visite di Prevenzioni incendi, ma su di esse si applica comunque il Decreto 16 luglio 2014 - RTV prevenzione incendi asili - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido, limitatamente ai punti indicati nello stesso e l'adeguamento programmatico di cui al DM 21 marzo 2018.
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