Sicurezza lavoro

Circolare MiSE del 18 dicembre 2014

Circolare MiSE del 18 dicembre 2014

Oggetto: Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all’articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012.

1. L'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori previsti, debbono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di seguito “Responsabile”. Per l’individuazione dei settori di appartenenza si fa riferimento al codice ATECO e si classificano nel settore industriale i soggetti appartenenti alla sezione B, C, D, E ed F del codice ATECO 2007. Per le attività ricomprese nelle altre sezioni vale la soglia dei 1.000 tep.

Legge 10/1991
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Art. 19.(Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.

5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica. 

2. A corollario della legge 9 gennaio 1991 n. 10 sono state emesse due circolari dell’allora Ministero Industria Commercio e Artigianato, rispettivamente del 2 Marzo 1992, n. 219/F, e del 3 Marzo 1993, n. 226/F.

3. Al suddetto Responsabile sono stati progressivamente affidati i seguenti nuovi compiti:

a. l’attestazione, da applicarsi in calce alla relazione tecnica di cui all’art. 28 delle legge 9 gennaio 1991 n. 10, redatta in base all’Allegato E del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192, di avvenuta verifica in merito alla applicazione dell’art. 26 comma 7 della legge 9 gennaio 1991 n.10 negli Enti soggetti all’obbligo di cui all’art. 19 della stessa legge; 

b. il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia qualora il committente sia un ente pubblico soggetto all’obbligo di cui all’art. 19 legge 9 gennaio 1991 n. 10, ai sensi dell’Allegato II, d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115, punto 4, lettera p).

4. L’articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 pubblicato in G.U. n.1 del 2.1.2013 estende la possibilità di accesso al meccanismo dei certificati bianchi anche alle imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia applicando quanto previsto all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita dell’intervento;

5. Nell'ambito della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione dell'art.19 della Legge 10 del 1991, la Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia- FIRE, quale soggetto incaricato alle attività di gestione e sensibilizzazione rivolte ai responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, in considerazione delle sopravvenute novità introdotte dall’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 di cui al punto 4, provvede a:

a. ampliare l’attività di gestione e sensibilizzazione anche per i soggetti di cui al punto 4, in coordinamento con ENEA;

b. informatizzare le modalità di nomina del Responsabile a partire dall’anno d’obbligo 2015.

6. La FIRE, al fine di rendere più efficiente la gestione della banca dati delle nomine, potrà sviluppare una piattaforma informatica per la gestione delle nomine dei Responsabili o richiedere l’invio delle nomine stesse tramite posta certificata in alternativa all’invio cartaceo, assicurando una gestione appropriata delle nomine.

7. Per i soggetti di cui al punto 4 non sussistono scadenze temporali all’atto della prima nomina, fermo restando l’obbligo del rispetto delle scadenze temporali di cui al punto 1 per le nomine successiva alla prima.

8. La FIRE pubblica annualmente sul proprio sito l’elenco dei soggetti che hanno effettuato la nomina e che abbiano acconsentito alla pubblicazione dei propri dati.

9. La FIRE collabora con il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A) nella verifica della validità delle nomine comunicate dai soggetti che partecipano allo schema dei certificati bianchi ai sensi dell’art. 7 commi d) ed e) del D.M. 28 dicembre 2012.

10. La presente circolare, unita alla nota esplicativa, abroga e sostituisce integralmente la circolare del 2 Marzo 1992, n. 219 F, e la circolare del 3 Marzo 1993, n. 226/F, ed è indirizzata a codesti uffici, enti ed associazioni, affinché possano avvalersene ai fini dell'autonoma opera di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti obbligati, ed è pubblicata sul sito WEB del Ministero dello sviluppo economico affinché tutti i soggetti obbligati possano prendere conoscenza delle modalità di adempimento suggerite da codesto Ministero. 

Roma, 18 dicembre 2014
IL DIRETTORE GENERALE (Rosaria Romano) 

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