Modello relazione annuale amianto / Rev. 1.0 Ottobre 2024
ID 3594 | Rev. 1.0 21.10.2024 / Modello in allegato
Modello relazione annuale amianto, basato sullo schema unificato di relazione di cui alla Circolare Interministeriale n. 124976 del 17/02/1993 emanata ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, da consegnare / produrre entro il 28 Febbraio di ogni anno all'Ente di competenza, dai soggetti previsti.
Indice
1. Premessa
1.1 Riferimenti normativi
2. Relazione e note metodologiche di compilazione
2.1 Lettera accompagnatoria la relazione
2.2 Scheda informativa
2.3 Scheda cantiere per matrice friabile
2.4 Elenco addetti impegnati negli interventi.
Certifico Srl - Rev. 1.0 2024
Attenzione, fare riferimento alle indicazioni regionali:
Vedi Regione Lombardia (GEMA)
Vedi Regione E-R (SIRSA)
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Circolare n° 124976 del 17/02/1993
Modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto (Circolare Interministeriale n. 124976 del 17/02/1993).
1. L'allegato schema A) costituisce il modello unificato della relazione annuale che le imprese utilizzatrici o che esplicano attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto debbono inviare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alle unità sanitarie locali competenti a norma dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2. Le imprese debbono inviare le suddette relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, ancorché a tale data abbiano cessato le attività soggette all'obbligo di relazione.
3. Nel trasmettere il facsimile dello schema di relazione agli enti ed alle associazioni imprenditoriali interessati, le regioni potranno prorogare il suddetto termine di 45 giorni, relativamente alla prima attuazione di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge.
L'obbligo è per le sole imprese che svolgono direttamente con le proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto hanno l’obbligo di inviare la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente.
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Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
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Art. 9. Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unita sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2. Le unita sanitarie locali vigilano sui rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
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segue in allegato
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 21.10.2024 | Aggiornamento generale | Certifico Srl |
0.0 | 21.02.2017 | --- | Certifico Srl |
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