Decreto 14 novembre 2016
Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
(G.U. n.12 del 16 Gennaio 2017)
Il Decreto 14 novembre 2016 è abrogato dal Decreto 30 giugno 2021 (GU n.156 del 01.07.2021).
Il Consiglio superiore di sanità del 14 giugno 2016, in accordo con le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità pur considerando fermo il valore di parametro stabilito nell'Allegato I del decreto legislativo n. 31/2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito.
La ricerca del parametro (Cromo VI) deve essere effettuata quando il valore del parametro (Cromo) supera il valore di 10 µg/l.
Decreto 6 luglio 2017 - fino al 31 dicembre 2018
Decreto 31 dicembre 2018 - fino al 31 dicembre 2019
Decreto 14 febbraio 2020 - fino al 30 giugno 2020
Decreto 24 luglio 2020 - fino al 31 dicembre 2020
Decreto 7 gennaio 2021 - fino al 30 Giugno 2021
e abrogato dal:
Decreto 30 giugno 2021 che riporta il valore di parametro a 25 µg/l per le acque in bottiglia e 50 µg/l per le altre in deroga fino al 12 gennaio 2026. (Nota 12).
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