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REACH deadline: 31 maggio 2018

REACH deadline: 31 maggio 2018

Tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo, in una fascia compresa tra 1 e 100 tonnellate l'anno, devono essere registrate entro il 31 maggio 2018 presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Le imprese sono responsabili della raccolta delle informazioni sulle proprietà e sugli usi delle sostanze che fabbricano o importano in quantitativi pari o superiori a una tonnellata l'anno. Inoltre, sono tenute a valutare i pericoli e i potenziali rischi della sostanza.

Queste informazioni vengono comunicate all'ECHA tramite un fascicolo di registrazione che contiene le informazioni relative ai pericoli e, se pertinente, una valutazione dei rischi che l'uso della sostanza potrebbe comportare e le relative misure di gestione dei rischi.

L'obbligo di registrazione si applica alle sostanze in quanto tali, alle sostanze contenute in miscele e a determinate sostanze contenute in articoli. Le sostanze chimiche già regolamentate da altre normative, ad esempio medicinali o sostanze radioattive, sono parzialmente o totalmente esentate dagli obblighi del regolamento REACH.

La registrazione si basa sul principio "una sostanza, una registrazione". Ciò significa che i fabbricanti e gli importatori della stessa sostanza sono tenuti a presentare insieme la loro registrazione. Le informazioni spettrali e analitiche fornite devono essere coerenti e sufficienti a confermare l'identità della sostanza.

La registrazione di una sostanza generalmente prevede il versamento di una tariffa.

1. Sostanze soggette a un regime transitorio

È previsto un regime transitorio speciale per le sostanze che erano già fabbricate o immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento REACH. Queste vengono denominate sostanze soggette a un regime transitorio
 
Le imprese beneficiano del regime transitorio se hanno preregistrato le proprie sostanze entro il 1° dicembre 2008 (oppure, in determinate circostanze, se hanno presentato una preregistrazione tardiva prima del termine di registrazione pertinente).
 
Le sostanze che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri possono essere considerate soggette a un regime transitorio, conformemente al regolamento REACH: 

- sostanze elencate nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS); 

- sostanze che sono state fabbricate nell'UE (inclusi i paesi che sono entrati a far parte dell'Unione il 1° gennaio 2007), ma che non sono state immesse sul mercato dell'UE dopo il 1° giugno 1992;

- sostanze che si qualificano come "ex polimeri".

Per queste sostanze, il regolamento REACH stabilisce i seguenti termini di registrazione:
 
30 novembre 2010
Termine per la registrazione di sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiori a 1 000 tonnellate l'anno, sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione in quantità superiori a 1 tonnellata l'anno e sostanze pericolose per gli organismi acquatici o per l'ambiente in quantità superiori a 100 tonnellate l'anno.
 
31 maggio 2013
Termine per la registrazione di sostanze fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 100 e 1 000 tonnellate l'anno.
 
31 maggio 2018
Termine per la registrazione di sostanze fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate l'anno.

2. Sostanze non soggette a un regime transitorio

Tutte le sostanze che non soddisfano i criteri previsti per le sostanze soggette a un regime transitorio sono considerate non soggette a un regime transitorio. Normalmente, le sostanze non soggette a un regime transitorio non sono state fabbricate, immesse sul mercato o utilizzate nell'UE prima del 1° giugno 2008 (a meno che non siano state notificate a norma della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose).
 
I potenziali fabbricanti e importatori di sostanze non soggette a un regime transitorio hanno l'obbligo di presentare una richiesta all'ECHA e, successivamente, di registrare la sostanza prima di poterla fabbricare o importare.
 
Tutte le sostanze notificate a norma della direttiva sulle sostanze pericolose (denominate anche NONS) sono considerate registrate ai sensi del regolamento REACH, infatti l'ECHA ha assegnato a tutte le notifiche appositi numeri di registrazione. Il titolare delle notifiche può chiedere il numero di registrazione all'ECHA.

3. Chi deve effettuare la registrazione

Sono tenuti a eseguire la registrazione:

fabbricanti o importatori dell'UE di sostanze in quanto tali o contenute in miscele;
produttori o importatori dell'UE di articoli che soddisfano i criteri indicati negli Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli;
"rappresentanti esclusivi" stabiliti nell'UE e designati da un fabbricante, un responsabile della formulazione o un produttore di articoli stabilito al di fuori dell'UE, per l'adempimento degli obblighi di registrazione incombenti agli importatori.

4. Help Registrazione

Sulla base dell’articolo 23 del REACH, le disposizioni di cui possono beneficiare le imprese che hanno effettuato la pre-registrazione permettono di accedere ad un regime transitorio che prevede diverse scadenze di registrazione, sulla base del tonnellaggio annuo e delle caratteristiche di pericolosità della sostanza.Tali scadenze sono:
- 30 novembre 2010 per le sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione prodotte e/o importate in quantità pari o superiori a 1  tonnellata/anno , tossiche per gli organismi acquatici (R50-53) prodotte e/o importate in quantità pari o superiori a 10 tonnellate/anno, tutte le sostanze prodotte e/o importate in quantità pari superiori a 1000 tonnellate/anno;
- 31 maggio 2013 per le sostanze prodotte e/o importate in quantità pari o superiori a 100 tonnellate/anno;
- 31 maggio 2018 per le sostanze prodotte e/o importate in quantità pari o superiori a 1 tonnellata/anno.

1. Se fabbricate sostanze chimiche o le importate da paesi non appartenenti all'UE in quantitativi superiori a 1 tonnellata all'anno, potete essere soggetti ad obblighi di registrazione ai sensi di REACH. Inoltre, se fabbricate o importate un prodotto (miscela, articolo), è possibile che questo contenga sostanze che devono essere registrate singolarmente.

2. Se avete preregistrato delle sostanze che fabbricate o importate da paesi extra UE in quantitativi superiori a una tonnellata e inferiori a 100 tonnellate l'anno, e se tali sostanze non sono ancora state registrate, il termine di registrazione REACH del 31 maggio 2018 è applicabile al vostro caso.

3. Se non avete ancora preregistrato la vostra  sostanza, è possibile una preregistrazione tardiva entro il 31 maggio 2017.

5. Informazioni da fornire

Il dichiarante di una sostanza deve fornire tutte le informazioni richieste in un fascicolo di registrazione, che si compone di due parti principali:

- un fascicolo tecnico, che è sempre necessario per tutte le sostanze soggette a obblighi di registrazione e

- una relazione sulla sicurezza chimica, necessaria se il dichiarante fabbrica o importa una sostanza in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno.

Il fascicolo di registrazione deve essere preparato avvalendosi dell'applicazione software IUCLID. IUCLID utilizza i modelli armonizzati elaborati dall'OCSE ed è compatibile con le altre normative in materia di sostanze chimiche vigenti nel resto del mondo.

http://iuclid.eu/

Una volta creato il fascicolo utilizzando IUCLID, questo deve essere presentato all'ECHA attraverso REACH-IT.

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it

6. Sito Ministero Sviluppo ed Agenzia Europea ECHA

Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH

ECHA - Guida alla registrazione REACH

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