Bonifica amianto: relazione annuale entro il 28 febbraio
ID 2323 | 16.02.2023
Le sole imprese che svolgono direttamente con proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di amianto hanno l’obbligo di trasmettere on-line, entro il 28 febbraio del'anno successivo, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno.
Le sole imprese che svolgono direttamente con le proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto hanno l’obbligo di inviare la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente.
A partire dall’anno 2014, la relazione annuale amianto deve essere trasmessa on-line entro il 28 febbraio di ogni anno (invece che al 31 marzo, come in passato) punto 2 della circolare ministeriale n. 124976 del 17/02/1993.
ESCLUSIONI
Sono escluse dall’obbligo di relazione annuale amianto le imprese committenti che hanno affidato a ditte terze specializzate/autorizzate l’attività di bonifica amianto tramite rimozione con smaltimento, incapsulamento, sovracopertura.
SANZIONI
L’inosservanza dell’obbligo di invio della relazione annuale amianto nei termini indicati è punita con la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 euro (articolo 15, comma 4, Legge n. 257/1992). Ai sensi e per effetto dell’art. 16 della L.689/1981 la sanzione minima applicabile è pari a 1.721,52 euro.
Vedi il Modello Relazione annuale amianto
REGIONE LOMBARDIA
COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO: OBBLIGO A CARICO DEL PROPRIETARIO
La DDGS n. 13237/08 della Regione Lombardia ha inoltre definito un'ulteriore disposizione obbligatoria a carico dei detentori di coperture contenenti amianto rappresentata dalla valutazione dell'indice di degrado delle coperture.
Dal 9 dicembre 2008, coloro che non avessero ancora provveduto alla bonifica delle coperture contenenti amianto (tramite rimozione, sovracopertura e confinamento, in quanto si trovano ancora in buone condizioni) hanno, in ogni caso, l’obbligo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto.
La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (cioè i tetti in eternit), è condotta attraverso l’ispezione visiva da parte di personale qualificato al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica, che sono a carico del proprietario dell’edificio e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge.
In attuazione del Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto, se la copertura appare danneggiata (con presenza ad esempio di crepe, fessure e rotture) in misura superiore al 10% della superficie si procede alla bonifica (tramite sovracopertura o incapsulamento o rimozione) come indicato dal D.M. 6 settembre 1994, privilegiando la rimozione, e senza applicare l’Indice di Degrado (ID).
Se invece la copertura appare integra si procede alla sola verifica dello stato di conservazione applicando l’Indice di Degrado (ID). L’ID considera i seguenti parametri:
- grado di consistenza del materiale;
- presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe;
- presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento;
- friabilità/sgretolamento;
- ventilazione;
- luogo di vita/lavoro;
- distanza da finestre/balconi/terrazze;
- aree sensibili;
- vetustà (valutata in anni).
Il risultato dell’applicazione dell’ID è un valore numerico a cui corrispondono azioni di intervento conseguenti che il proprietario dell’edificio e/o il responsabile dell’attività dovranno attuare:
- ID inferiore o uguale a 25: nessun intervento di bonifica (è prevista la sola rivalutazione dell’ID con frequenzabiennale);
- ID compreso tra 25 e 44: esecuzione della bonifica (sovracopertura o incapsulamento o rimozione) entro i successivi 3 anni;
- ID uguale o maggiore a 45: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.
Qualora il risultato dell’ID non preveda la rimozione della copertura entro i 12 mesi, bensì la bonifica entro i 3 anni o nessun intervento (ID inferiore a 45), il proprietario dell’immobile e/o il responsabile, ai sensi del già citato D.M. 6 settembre 1994, dovrà comunque:
- designare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione;
- tenere idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire le misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione e in occasione di qualsiasi evento che possa causare conseguenze ai materiali contenenti amianto;
- informare correttamente gli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto.
Vedi il Servizio Regione Lombardia GEMA
Altre info agli Uffici regionali competenti
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Legge 27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
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Art. 9. Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unita sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2. Le unita sanitarie locali vigilano sui rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche aile attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
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Vedi il Modello Relazione annuale amianto
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