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Bonifica amianto: relazione annuale entro il 28 febbraio

Relazione annuale entro il 28 febbraio

Bonifica amianto: relazione annuale entro il 28 febbraio

ID 2323 | 16.02.2023

Le sole imprese che svolgono direttamente con proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di amianto hanno l’obbligo di trasmettere on-line, entro il 28 febbraio del'anno successivo, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno.

Le sole imprese che svolgono direttamente con le proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto hanno l’obbligo di inviare la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente.

A partire dall’anno 2014, la relazione annuale amianto deve essere trasmessa on-line entro il 28 febbraio di ogni anno (invece che al 31 marzo, come in passato) punto 2 della circolare ministeriale n. 124976 del 17/02/1993.

ESCLUSIONI

Sono escluse dall’obbligo di relazione annuale amianto le imprese committenti che hanno affidato a ditte terze specializzate/autorizzate l’attività di bonifica amianto tramite rimozione con smaltimento, incapsulamento, sovracopertura.

SANZIONI

L’inosservanza dell’obbligo di invio della relazione annuale amianto nei termini indicati è punita con la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 euro (articolo 15, comma 4, Legge n. 257/1992). Ai sensi e per effetto dell’art. 16 della L.689/1981 la sanzione minima applicabile è pari a 1.721,52 euro.

Vedi il Modello Relazione annuale amianto

REGIONE LOMBARDIA

COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO: OBBLIGO A CARICO DEL PROPRIETARIO

La DDGS n. 13237/08 della Regione Lombardia ha inoltre definito un'ulteriore disposizione obbligatoria a carico dei detentori di coperture contenenti amianto rappresentata dalla valutazione dell'indice di degrado delle coperture.

Dal 9 dicembre 2008, coloro che non avessero ancora provveduto alla bonifica delle coperture contenenti amianto (tramite rimozione, sovracopertura e confinamento, in quanto si trovano ancora in buone condizioni) hanno, in ogni caso, l’obbligo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (cioè i tetti in eternit), è condotta attraverso l’ispezione visiva da parte di personale qualificato al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica, che sono a carico del proprietario dell’edificio e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge.

In attuazione del Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto, se la copertura appare danneggiata (con presenza ad esempio di crepe, fessure e rotture) in misura superiore al 10% della superficie si procede alla bonifica (tramite sovracopertura o incapsulamento o rimozione) come indicato dal D.M. 6 settembre 1994, privilegiando la rimozione, e senza applicare l’Indice di Degrado (ID).

Se invece la copertura appare integra si procede alla sola verifica dello stato di conservazione applicando l’Indice di Degrado (ID). L’ID considera i seguenti parametri:

- grado di consistenza del materiale;
- presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe;
- presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento;
- friabilità/sgretolamento;
- ventilazione;
- luogo di vita/lavoro;
- distanza da finestre/balconi/terrazze;
- aree sensibili;
- vetustà (valutata in anni).

Il risultato dell’applicazione dell’ID è un valore numerico a cui corrispondono azioni di intervento conseguenti che il proprietario dell’edificio e/o il responsabile dell’attività dovranno attuare:

- ID inferiore o uguale a 25: nessun intervento di bonifica (è prevista la sola rivalutazione dell’ID con frequenzabiennale);
- ID compreso tra 25 e 44: esecuzione della bonifica (sovracopertura o incapsulamento o rimozione) entro i successivi 3 anni;
- ID uguale o maggiore a 45: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

Qualora il risultato dell’ID non preveda la rimozione della copertura entro i 12 mesi, bensì la bonifica entro i 3 anni o nessun intervento (ID inferiore a 45), il proprietario dell’immobile e/o il responsabile, ai sensi del già citato D.M. 6 settembre 1994, dovrà comunque:

- designare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione;
- tenere idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire le misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione e in occasione di qualsiasi evento che possa causare conseguenze ai materiali contenenti amianto;
- informare correttamente gli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto.


Vedi il Servizio Regione Lombardia GEMA

Altre info agli Uffici regionali competenti

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Legge 27 marzo 1992, n. 257 

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
...
Art. 9. Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica

1. Le imprese che utilizzano amianto direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unita sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unita sanitarie locali vigilano sui rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche aile attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
...

Vedi il Modello Relazione annuale amianto

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