11a Raccomandazione / Piombo: in allegato XIV REACH Sostanze soggette autorizzazione
ID 19409 | 12.04.2023
Helsinki, 12 aprile 2023 - Per proteggere i lavoratori e l'ambiente, l'ECHA raccomanda che la Commissione europea aggiunga otto sostanze SVHC, per l’inclusione nell’Allegato XIV del Regolamento REACH, tra cui il piombo, all'elenco di autorizzazione REACH. Una volta aggiunte le sostanze all'elenco, le aziende dovranno richiedere l'autorizzazione per continuare ad utilizzarle.
L'undicesima raccomandazione dell'ECHA include le seguenti sostanze:
Recommendation |
||
# |
Substance name |
EC |
1 |
Orthoboric acid, sodium salt |
237-560-2 |
2 |
Diisohexyl phthalate |
276-090-2 |
3 |
2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde and its individual stereoisomers |
- |
4 |
Ethylenediamine |
203-468-6 |
5 |
Glutaral |
203-856-5 |
6 |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan- 1-one |
400-600-6 |
7 |
2-benzyl-2-dimethylamino-4'- morpholinobutyrophenone |
404-360-3 |
8 |
Lead |
231-100-4 |
L'ECHA ha assegnato la priorità a queste sostanze dall'elenco delle sostanze estremamente problematiche candidate per questa raccomandazione in quanto sono della massima priorità, seguendo l'approccio concordato del 2014.
L'inclusione del piombo nel progetto di raccomandazione pubblicato il 2 febbraio 2022 ha generato molti commenti durante la consultazione. Ha portato a un'attiva discussione nel comitato degli Stati membri dell'ECHA in merito alla tempistica migliore, alla sua combinazione con altre attività di regolamentazione in corso o pianificate, nonché al carico di lavoro previsto per l'industria e le autorità nella fase successiva.
Ofelia Bercaru , Direttore per la prioritizzazione e l'integrazione, ha dichiarato: “Questa raccomandazione porta il metallo di piombo allo stesso stadio normativo di altri composti di piombo con usi simili già raccomandati per l'inclusione nell'elenco di autorizzazione. Siamo consapevoli delle sfide e riteniamo che bilanciare i rischi posti dal piombo per i lavoratori e per l'ambiente con il suo uso continuato richieda una decisione politica da parte della Commissione e degli Stati membri dell'UE".
_______
N. CE: 231-100-4
N. CAS: 7439-92-1
Il Piombo, già sostanza SVHC, è ora nell’iter per l’inserimento nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH (Elenco Sostanze soggette ad autorizzazione) ed è stato inserito nell'11a Raccomandazione ECHA del 12 Aprile 2023.
L'11a Raccomandazione verrà utilizzata dalla Commissione per emanare il Regolamento di modifica dell’allegato XIV con l’inserimento della sostanza nell’allegato stesso.
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Fonte: ECHA
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