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Diisocianati: obblighi specifici REACH

Diisocianati   Obblighi specifici REACH

Diisocianati: obblighi specifici REACH / Restizioni immissione mercato dal 24 febbraio 2022 / Restrizioni uso dal 24 agosto 2023

ID 15817 | Update 16.05.2022 / Documento e Informativa Fornitore/Destinatario allegati

Restrizioni diisocianati previste per:

- l’immissione sul mercato dal 24 Febbraio 2022  
- l’uso dal 24 agosto 2023.

Documento di approfondimento per i diisocianati di cui al Regolamento (UE) 2020/1149 che pone restrizione all'immissione sul mercato (garanzie del fornitore) e l'uso (garanzia DL / formazione) di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1% in peso.

Allegati:
- Documento
- Informativa Fornitore/Destinatario
- Es. Scheda Doors Diisocianato di m-tolilidene
- Es. ICSC 0339 - 2,4-Toluene diisocianato - ILO
- Es. SDS 2,4-Toluen-diisocianato -
 Fisher Scientific
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I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti, tra l’altro, in tutta l’Unione.

I diisocianati sono sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) prevede la modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.
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Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  sono imposte le condizioni (restrizioni) per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1 % in peso.

L’allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste per l’immissione sul mercato (dal 24 Febbraio 2022) e per quanto riguarda l’uso (dal 24 agosto 2023).

In allegato Disponibile Scheda Informativa Fornitori/Destinatari disocianati

Dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato europeo i diisocianati in quanto tali, o come costituenti di sostanze o miscele (se c. > 0,1%), se non sono rispettate le seguenti condizioni (restrizioni) per il fornitore:

- garanzia che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione degli utilizzatori industriali e professionali (lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati), formazione da effettuarsi entro il 24 agosto 2023 (*) (**) e deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione.
- l’imballaggio deve riportare la dicitura "A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata".

(*) Formazione effettuata da esperto SSL
Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

(**) Formazione documentata e aggiornata ogni 5 anni
Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione di cui ai paragrafi 4 e 5. La formazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

Immissione sul mercato:

Immissione sul mercato diisocianati

 Uso:

Uso diisocianati

Dal 24 febbraio 2022

Dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato europeo i diisocianati in quanto tali, o come costituenti di sostanze o miscele, se non sono rispettate le seguenti condizioni:

- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso; o
- il fornitore si è accertato che il destinatario delle sostanze abbia fruito della formazione obbligatoria prevista ed ha apposto sull’imballaggio la seguente dicitura, ben separata dalle altre informazioni in etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Dal 24 agosto 2023

Dal 24 agosto 2023, i diisocianati non devono essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% di peso, o
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

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segue in allegato

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