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Regolamento (UE) 2021/2045

Regolamento UE 2021 2045   Modifica Alleg  XIV REACH

Regolamento (UE) 2021/2045 - Modifica Allegato XIV REACH Sostanze soggette ad autorizzazione (Ftalati)

Regolamento (UE) 2021/2045 della Commissione del 23 novembre 2021 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

GU L 418/8 del 24.11.2021

Entrata in vigore: 14.12.2021

______

Articolo 1

L’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

Le voci da 4 a 7 della tabella dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono sostituite dalle seguenti:

 

 

N. voce

 

 

Sostanza

 

 

Proprietà intrinseche di cui all’articolo 57

Disposizioni transitorie

Usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di      autorizza- zione

 

 

Termini di riesame

 

 

Data entro cui devono pervenire le domande (1)

 

 

Data di scadenza (2)

 

«4.

 

Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)

 

N. CE:   204-211-0

N. CAS:117-81-7

 

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

Proprietà che perturbano il sistema  endocrino (articolo 57, lettera f) — salute umana)

Proprietà che perturbano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) — ambiente)

 

a) 21 agosto 2013 (*)

In deroga alla lettera a):

14 giugno 2023 per usi in:

materiali destinati ad entrare in con­ tatto con prodotti alimentari che rien­trano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;

confezionamento primario dei medici­nali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE;

miscele contenenti DEHP in concentra­zione pari o superiore allo 0,1 % e infe­riore allo 0,3 % in peso/peso;

In deroga alla lettera a):

27 novembre 2023 per gli usi nei disposi­tivi medici che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE.

 

21 febbraio 2015 (**)

In deroga alla lettera a):

14 dicembre 2024 per usi in:

materiali destinati ad entrare in con­ tatto con prodotti alimentari che rien­trano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;

confezionamento primario dei medici­nali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE;

miscele contenenti DEHP in concentra­zione pari o superiore allo 0,1 % e infe­riore allo 0,3 % in peso/peso;

In deroga alla lettera a):

27 maggio 2025 per gli usi nei dispositivi medici che rientrano nel campo di applica­zione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE.

 

 

 5

 

Benzil-butil-ftalato (BBP)

N. CE:   201-622-7

N. CAS:85-68-7

 

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

Proprietà che perturbano il sistema  endocrino (articolo 57, lettera f) — salute umana)

 

a) 21 agosto 2013 (*)

In deroga alla lettera a):

14 giugno 2023 per usi in:

confezionamento primario dei medici­nali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE;

miscele contenenti BBP in concentra­zione pari o superiore allo 0,1 % e infe­riore allo 0,3 % in peso/peso;

 

21 febbraio 2015 (**)

In deroga alla lettera a):

14 dicembre 2024 per usi in:

confezionamento primario dei medici­nali di cui al regolamento (CE)

n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE;

miscele contenenti BBP in concentra­zione pari o superiore allo 0,1 % e infe­riore allo 0,3 % in peso/peso;

 

 

 6

Dibutil ftalato (DBP)

N. CE:   201-557-4

N. CAS:84-74-2

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

Proprietà che perturbano il sistema  endocrino (articolo 57, lettera f) — salute umana)

a) 21 agosto 2013 (*)

In deroga alla lettera a):

14 giugno 2023 per usi in:

confezionamento primario dei medici­nali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE;

miscele contenenti DBP in concentra­zione pari o superiore allo 0,1 % e infe­riore allo 0,3 % in peso/peso;

21 febbraio 2015 (**)

In deroga alla lettera a):

14 dicembre 2024 per usi in:

confezionamento primario dei medici­nali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE;

miscele contenenti DBP in concentra­zione pari o superiore allo 0,1 % e infe­riore allo 0,3 % in peso/peso;

 7

Diisobutilftalato

(DIBP)

N. CE:   201-553-2

N. CAS:84-69-5

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

Proprietà che perturbano il sistema  endocrino (articolo 57, lettera f) — salute umana)

a) 21 agosto 2013 (*)

b) In deroga alla lettera a):

14 giugno 2023 per usi in miscele conte­nenti DIBP in concentrazione pari o supe­riore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso.

21 febbraio 2015 (**)

In deroga alla lettera a):

14 dicembre 2024 per usi in miscele con­ tenenti DIBP in concentrazione pari o su­periore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso.

—».

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