UNI/PdR 87:2020 | Attività tipiche SPP art. 33 del D.Lgs. 81/2008
UNI/PdR 87:2020 Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008
Data entrata in vigore: 01 luglio 2020
La prassi di riferimento fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.
La figura del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sul lavoro è diventata ancora più cruciale nel periodo di gestione dell’emergenza sanitaria, e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi, in cui è fondamentale non abbassare la guardia nelle misure di contenimento del virus.
La prassi di riferimento costituisce un importante punto di riferimento per il datore di lavoro e per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto, partendo dal D.Lgs 81/2008, prende in esame tutti i compiti generali del servizio di prevenzione. Tali compiti vanno dall’analisi dei documenti aziendali, alle visite degli ambienti di lavoro e relative macchine e attrezzature; dall’interazione con i soggetti dell’organizzazione aziendale alle relazioni con i soggetti pubblici; dall’impostazione del processo valutativo alla redazione del documento di valutazione dei rischi; dalla progettazione di interventi informativi e formativi alla realizzazione degli stessi.
Si tratta di attività di tipo tecnico, gestionale, organizzativo e relazionale che risultano fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dell’azione di prevenzione all’interno dell’organizzazione.
L’impegno e il tempo del Servizio di Prevenzione e Protezione da dedicare allo svolgimento delle attività, dipende da diversi fattori come le dimensioni aziendali, la minore o maggiore complessità organizzativa, la tipologia di rischi presenti in relazione all’attività produttiva svolta dall’organizzazione, il contesto territoriale di riferimento, il livello di conformità alle leggi e regolamenti e la cultura organizzativa.
Se nella prima parte la UNI/PdR 87:2020 individua le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizza tali attività in un approccio strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione.
In una prima fase – quella della pianificazione - vengono identificati gli ambiti di intervento e delle attività tipiche che dovranno essere svolte dal servizio di prevenzione e protezione aziendale sulla base dell’analisi del contesto organizzativo. Nella fase dell’attuazione – che rappresenta il momento in cui si attua ciò che si è pianificato - vengono effettuati i controlli operativi sulle misure di prevenzione e protezione. Una volta verificati i risultati raggiunti, attraverso riesami periodici e valutazioni prestazionali (fase di check) si passa alla fase finale dell’azione in cui, sulla base degli esiti delle verifiche e delle valutazioni prestazionali, vengono identificate le azioni correttive da intraprendere ai fini del miglioramento continuo.
Tale approccio costituisce una modalità particolarmente efficace per organizzare e gestire le attività di un servizio di prevenzione e protezione in modo da creare valore aggiunto per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ottimizzando tempi, costi e prestazioni.
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Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.
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Fonte: UNI
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