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SSR Emilia-Romagna | Indicazioni aziende contenimento COVID-19

SSR Emilia Romagna   COVID19

Indicazioni per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2

SSR Emilia Romagna - 12.03.2020

Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da COVID-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale.

In un contesto come quello attuale, dove si assiste a una proliferazione incontrollata di informazioni, il compito più importante e utile del datore di lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:

Si ritiene altresì fondamentale il coinvolgimento del medico competente, quale professionista qualificato per veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e collaborare con il datore di lavoro per mettere in atto le misure igieniche universali all’interno dell’azienda.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che aveva abrogato i precedenti DPCM del 1/3/2020 e del 4/3/2020, prevedeva:

Il recentissimo DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, che all’art. 1 prevede espresso divieto sull’intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, estende a tutto il territorio nazionale le misure urgenti di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020 (sinteticamente indicate al precedente punto a).

Misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro

Misure universali

Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali, la cui adozione è raccomandata sia per la cittadinanza che per i lavoratori, ai fine della prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria:

Misure di prevenzione per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico

Fermo restando il rispetto delle misure sopra citate, si fa presente, in linea generale, che non sono necessari Dispositivi di Protezione Individuale, fatto salvo gli operatori sanitari addetti all’assistenza di casi di infezione da COVID-19, per i quali sono state fornite specifiche indicazioni. Restano valide le indicazioni fornite alle Associazioni del medici competenti con nota del 05/02/2020 (PG/2020/0096962), con cui è stata trasmessa la Circolare del Ministero della salute del 03/02/2020 (recante indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico).

Utilizzo di mascherine chirurgiche

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare la mascherina chirurgica solo quando si hanno sintomi respiratori quali tosse e starnuti, poiché sono utili a limitare il contagio delle persone circostanti, o se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. Non sono utili né raccomandate come protezione personale per la popolazione generale.

Misure previste per i lavoratori individuati come “contatti stretti”

Si evidenzia in premessa che l’individuazione dei contatti stretti, a seguito di un caso di infezione da CoViD19 (sospetto, probabile o confermato), spetta al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’Ausl territorialmente competente, così come la disposizione delle misure previste nei confronti dei contatti stretti (quarantena con sorveglianza attiva).

Si precisa che il caso sospetto, secondo le definizioni dell’OMS, prevede la presenza sia di una sintomatologia respiratoria acuta sia del criterio epidemiologico (riferimento Circolari del Ministero della Salute).

Pertanto, la semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto; in ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere al lavoro e devono contattare al più presto il proprio medico di medicina generale.

Al fine di individuare tutti i contatti dei casi legati all’attività lavorativa, sulla base di una reale esposizione al rischio, è indispensabile la collaborazione dell’azienda, e in particolare del medico competente.

I lavoratori individuati come contatti stretti di un caso vengono posti in quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni e di tale misura viene informato il datore di lavoro.

Si rammenta che l’assenza dal lavoro, in tali casi, è coperta da certificazione ai fini INPS per motivi di sanità pubblica, come previsto dal citato DPCM nell’attuale fase di emergenza.

Per i lavoratori che non siano stati individuati come contatti stretti, non sono previste misure particolari di sorveglianza.

Misure nei confronti dei lavoratori che provengono da aree a rischio

Le persone che hanno fatto ingresso in regione Emilia-Romagna dopo il 24 febbraio, provenienti da zone identificate a rischio, hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Sanità pubblica territorialmente competente per una valutazione dell’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. I Paesi stranieri identificati a rischio sono elencati nel sito dell’OMS al quale si rimanda per approfondimenti; in Italia le zone identificate a rischio prima del 9 marzo 2020 sono la Regione Lombardia e le province di Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Rimini.

Il DSP dell’AUSL competente per territorio, sulla base di tali comunicazioni, previa acquisizione di informazioni sulle zone del soggiorno e sul percorso effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di un’adeguata valutazione del rischio di esposizione, provvederà alla prescrizione della permanenza domiciliare qualora accerti la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario. In tali casi informerà altresì l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e finalità al fine di assicurare la massima adesione.

Anche in tali casi l’assenza dal lavoro è certificata ai fini INPS secondo le modalità previste dal DPCM.

Si richiamano comunque per la loro importanza le seguenti disposizioni valide su tutto il territorio nazionale:

Il Datore di lavoro può opportunamente collaborare alla piena funzionalità di questo sistema comunicativo inviando a sua volta una comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica riguardo ai lavoratori per i quali sia a conoscenza della provenienza da aree a rischio così come sopra definite.
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Fonte: Regione Emilia - Romagna

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