UNI/PdR 78:2020 | Requisiti valutazione di conformità UNI 11337-7:2018
UNI/PdR 78:2020 Requisiti per la valutazione di conformità alla UNI 11337-7:2018 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”
Data entrata in vigore: 02 marzo 2020
La prassi di riferimento fornisce i requisiti specifici per la valutazione di conformità di parte terza rivolta esclusivamente alle figure professionali previste dalla UNI 11337-7:2018.
http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-78-2020
...
Il documento è stato elaborato con l’obiettivo di fornire indicazioni applicative sulle modalità di valutazione e certificazione delle figure professionali del BIM, che secondo la norma UNI 11337 parte 7 sono le seguenti:
- gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager)
- coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator)
- operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist)
- Proprio la norma UNI 11337-7 definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa.
La UNI/PdR 78:2020 in quanto documento tecnico affianca a livello applicativo quanto già definito dalla norma e dà - tra i diversi aspetti illustrati - indicazioni sulla struttura dell’organizzazione che fornisce la valutazione di conformità, i requisiti della commissione esaminatrice o del grandparent (ovvero l’esaminatore qualificato). Per esempio, il grandparent deve dimostrare esperienza in ambito BIM avendo partecipato a progetti multidisciplinari o allo sviluppo e gestione della metodologia attraverso attività di consulenza.
Il documento, inoltre, fornisce in modo puntuale i requisiti di accesso che deve possedere il candidato per l’ammissione all’esame di certificazione per ognuna delle categorie di figure professionali del BIM, indicazioni sulle modalità d’esame e sulla conseguente valutazione, la durata della certificazone (ha validità di 5 anni), sulla sorveglianza annuale (il mantenimento è subordinato all’esito positivo della sorveglianza effettuata dall’organismo di certificazione) e sul rinnovo della certificazione.
Inoltre, la PdR 78:2020 sostituisce e integra la circolare informativa 08/2019 di Accredia, sviluppata per fornire indicazioni per l’accreditamento agli organismi di certificazione ai fini del rilascio di certificazioni di profili professionali relativi alle figure citate nella norma UNI 11337-7:2018.
Fonte: UNI
Collegati: