Decreto 7 maggio 2024 / Redditometro 2024 / Sospeso
ID 21904 | Update 23.05.2024 / Download Decreto (link diretto)
Decreto 7 maggio 2024
Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
(GU n. 116 del 20.05.2024)
Il Ministero, nel premettere che:
“Considerata l’opportunità, rilevata anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come ampiamente riportato da organi di stampa, di modificare il contenuto normativo del predetto quinto comma dell’articolo 38 del DPR n. 600 del 1973 al fine di rendere più esplicita la sottointesa volontà di concentrare il ricorso all’applicazione dell’istituto della determinazione sintetica del reddito fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva ai casi nei quali il contribuente ometta di dichiarare i propri redditi, a fronte del superamento di soglie di spesa da determinare”
dispone che:
“l’avvio delle attività applicative conseguenti all’emanazione del decreto ministeriale 7 maggio 2024, attuativo del quinto comma dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è differito all’entrata in vigore dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative di cui in premessa”.
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Art. 1. Elementi indicativi di capacità di contributiva
1. Con il presente decreto è individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell’art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
2. Ai fini del presente decreto, per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche l’archivio dei rapporti di cui all’art. 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. L’elenco degli elementi di cui al periodo precedente è indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto.
3. La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell’amministrazione finanziaria. La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell’ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d’uso del bene o del servizio considerato. Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte dall’indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.
4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è, altresì, determinato considerando la quota del risparmio formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in assenza di dati in anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia con determinate caratteristiche e se tali informazioni non sono acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, si considera l’ammontare individuato dall’ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi nal limite della soglia di povertà assoluta. Tale soglia varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza rilevata dai risultati dell’indagine sulle spese delle famiglie dell’Istituto nazionale di statistica.
6. Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell’Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì, elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente.
7. In ogni caso l’ammontare delle spese risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria o acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente si considera sempre prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente sulla base degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A o sulla base delle spese desunte da studi e analisi socio-economiche di settore.
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Art. 38 Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche
c. 5
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
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