Convenzioni ILO

Convenzione ILO C99 del 06 giugno 1951

Convenzione ILO C99 del 06 giugno 1951

ID 14323 | 16.08.2021

Convenzione ILO C99 Metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura), 1951.

Ginevra, 06 giugno 1951

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1951, per la sua trentaquattresima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai metodi di fissazione dei salari minimi nell’agricoltura, questione che costituisce l’ottavo punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquantuno, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura), 1951.

Articolo 1
1. Ogni Stato membro della Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna a istituire o a mantenere metodi appropriati che permettano di fissare dei livelli minimi di salario per i lavoratori impiegati nelle imprese agricole nonché nelle attività collegate.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la libertà, dopo consultazioni con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, di determinare le imprese, le occupazioni e le categorie di persone a cui saranno applicati i metodi di fissazione dei salari minimi previsti al paragrafo precedente.
3. L’autorità competente potrà escludere dall’applicazione dell’insieme o di talune delle disposizioni della presente convenzione le categorie di persone riguardo alle quali queste disposizioni sono inapplicabili per la loro condizione di impiego, come i membri della famiglia del conduttore impiegati da quest’ultimo.

Articolo 2
1. La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali potranno permettere il pagamento parziale del salario minimo in natura nel caso in cui questo modo di pagamento sia auspicabile o di pratica abituale.
2. Nei casi in cui il pagamento parziale del salario minimo in natura è autorizzato, saranno presi idonei provvedimenti affinché:
a) le prestazioni in natura servano all’uso personale del lavoratore e della sua famiglia e siano conformi ai loro interessi;
b) il valore attribuito a queste prestazioni sia giusto e ragionevole.

Articolo 3
1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la libertà di determinare, con riserva delle condizioni previste ai paragrafi seguenti, i metodi di fissazione dei salari minimi nonché le modalità della loro applicazione.
2. Prima che venga presa una decisione si dovrà procedere ad una consultazione preliminare approfondita delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, e di qualunque altra persona particolarmente qualificata a questo scopo per la sua professione o le sue funzioni a cui l’autorità competente ritenga utile rivolgersi.
3. I datori di lavoro e i lavoratori interessati dovranno partecipare all’applicazione dei metodi, o essere consultati, o avere il diritto di essere ascoltati, nella forma e nella misura che potranno essere determinate dalla legislazione ma in ogni caso sulla base di una eguaglianza assoluta.
4. I livelli minimi di salario che saranno stati fissati saranno obbligatori per i datori di lavoro e i lavoratori interessati; essi non potranno essere diminuiti.
5. L’autorità competente potrà, ove necessario, ammettere deroghe individuali ai livelli minimi di salario per evitare la diminuzione delle possibilità di impiego dei lavoratori caratterizzati da una capacità fisica o mentale ridotta.

Articolo 4
1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve adottare i provvedimenti necessari affinché, da un lato, i datori di lavoro e i lavoratori interessati abbiano conoscenza dei livelli minimi dei salari in vigore e che, d’altro lato, i salari effettivamente pagati non siano inferiori ai tassi minimi applicabili ; questi provvedimenti devono comprendere le misure di controllo, di ispezione e le sanzioni, necessari e più opportuni in relazione alle condizioni dell’agricoltura del paese interessato.
2. Ogni lavoratore a cui siano applicabili i livelli minimi e che abbia ricevuto salari inferiori a tali livelli deve avere il diritto, mediante via giudiziale o altra via appropriata, di ricuperare la somma che gli è dovuta nel periodo di tempo che potrà essere fissato dalla legislazione nazionale.

Articolo 5
Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve comunicare ogni anno all’Ufficio internazionale del Lavoro una relazione generale con la quale fa conoscere le modalità di applicazione di questi metodi ed i loro risultati. Questa relazione comprenderà indicazioni sommarie sulle occupazioni e il numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, i livelli di salari minimi fissati e, se del caso, le altre misure più importanti relative ai salari minimi.

Articolo 6
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 7
1. La presente convenzione non vincolerà che gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 8
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione;
b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche;
c) i territori per i quali la Convenzione non è applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non è applicabile;
d) i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame più approfondito della situazione riguardo a detti territori. 2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parte integrante della ratifica ed avranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante nuove dichiarazioni, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione anteriore in virtù dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 10, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica in un qualsiasi altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in territori determinati.

Articolo 9
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore.
3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 10, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi in un qualsiasi altro senso i termini di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione di questa convenzione.

Articolo 10
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del
Lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dallo spirare del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo sarà obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 11
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale attirerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 12
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite a scopo di registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche, a tutte le dichiarazioni e a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 13
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e determinerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o di una sua modifica.

Articolo 14
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o di modifica della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto malgrado l’articolo 10 precedente denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 15
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 23 Agosto 1953

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