Convenzioni ILO

Convenzione ILO C81 del 19 giugno 1947

Convenzione ILO C81 del 19 giugno 1947

14203 | 03.08.2021

Convenzione ILO C81 Ispezione del lavoro, 1947.

Ginevra, 19 giugno 1947

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 19 giugno 1947 per la sua trentesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative all’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi undici luglio millenovecentoquarantasette, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’ispezione del lavoro, 1947.

PARTE I - ISPEZIONE DEL LAVORO NELL’INDUSTRIA

Articolo 1
Ogni Stato membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore la presente convenzione deve mantenere un sistema di ispezione del lavoro negli stabilimenti industriali.

Articolo 2
1. Il sistema di ispezione del lavoro negli stabilimenti industriali si applicherà a tutti gli stabilimenti per i quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla protezione dei lavoratori nell’esercizio della loro professione.
2. La legge nazionale potrà esentare dall’applicazione della presente convenzione le imprese minerarie e di trasporto o parti di tali imprese.

Articolo 3
1. Il sistema di ispezione del lavoro provvederà a:
a) garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla protezione dei lavoratori nell’esercizio della loro professione, quali le disposizioni relative alla durata del lavoro, ai salari, alla sicurezza, all’igiene ed al benessere, all’impiego dei fanciulli e degli adolescenti, e ad altre materie connesse, nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione di dette disposizioni;
b) fornire informazioni e consigli tecnici ai datori di lavoro ed ai lavoratori sui mezzi più efficaci per osservare le disposizioni di legge;
c) sottoporre all’attenzione dell’autorità competente le insufficienze o gli abusi che non sono specificamente coperti dalle disposizioni di legge esistenti.
2. Qualsiasi altro compito che venga affidato agli ispettori del lavoro non dovrà ostacolare l’esercizio delle loro principali funzioni né pregiudicare, in qualsiasi modo, l’autorità o l’imparzialità necessarie agli ispettori nelle loro relazioni con i datori di lavoro e i lavoratori.

Articolo 4
1. Per quanto compatibile con la pratica amministrativa dello Stato membro, l’ispezione del lavoro dovrà essere posta sotto la sorveglianza ed il controllo di un’autorità centrale.
2. Se si tratta di uno Stato federale, il termine «autorità centrale» potrà designare sia l’autorità federale, sia un’autorità centrale di uno Stato federato.

Articolo 5
L’autorità competente dovrà adottare le misure appropriate per favorire:
a) una effettiva cooperazione tra i servizi di ispezione, da un lato, e altri servizi governativi e le istituzioni pubbliche e private che esercitano attività similari, dall’altro;
b) la collaborazione dei funzionari dell’ispezione del lavoro, con i datori di lavoro ed i lavoratori o le loro organizzazioni.

Articolo 6
Il personale di ispezione sarà composto di funzionari pubblici la cui situazione giuridica e le cui condizioni di servizio garantiscano la stabilità del loro impiego e li rendano indipendenti da qualsiasi cambiamento di governo e da qualsiasi indebita influenza esterna.

Articolo 7
1. Fatta riserva delle condizioni alle quali la legge nazionale sottoporrà il reclutamento dei membri dei servizi pubblici, gli ispettori del lavoro saranno reclutati unicamente in base all’attitudine del candidato ad adempiere ai compiti che gli saranno affidati.
2. L’autorità competente determinerà il modo per verificare queste attitudini.
3. Gli ispettori del lavoro dovranno ricevere una formazione adeguata per l’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 8
Le donne, quanto gli uomini, potranno essere designate quali membri del personale del servizio di ispezione; ove necessario, alcune funzioni particolari potranno essere assegnate rispettivamente agli ispettori o alle ispettrici.

Articolo 9
Ogni Stato membro adotterà le misure necessarie per garantire la collaborazione di esperti e di tecnici debitamente qualificati, fra i quali tecnici in medicina, in meccanica, in elettrotecnica e in chimica, al funzionamento dell’ispezione, secondo i metodi considerati più appropriati alle condizioni nazionali, al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative all’igiene ed alla sicurezza dei lavoratori nell’esercizio della loro professione, e di accertare i risultati dei procedimenti applicati, dei materiali utilizzati e dei metodi di lavoro, in materia di igiene e di sicurezza dei lavoratori.

Articolo 10
Il numero degli ispettori del lavoro dovrà essere sufficiente a garantire l’esercizio efficace delle funzioni del servizio di ispezione e sarà determinato tenendo conto:
a) dell’importanza dei compiti ai quali gli ispettori dovranno adempiere, e in particolare:
i) del numero, della natura, dell’importanza e della situazione degli stabilimenti soggetti al controllo dell’ispezione;
ii) del numero e della diversità delle categorie di lavoratori che sono occupati in questi stabilimenti;
iii) del numero e della complessità delle disposizioni di legge la cui applicazione deve essere garantita;
b) dei mezzi materiali di esecuzione messi a disposizione degli ispettori;
c) delle condizioni pratiche nelle quali si dovranno effettuare le visite di ispezione affinché siano efficaci.

Articolo 11
1. L’autorità competente adotterà le misure necessarie al fine di fornire agli ispettori del lavoro:
a) uffici locali sistemati in modo adeguato alle necessità del servizio e accessibili a tutti gli interessati;
b) le facilitazioni di trasporto necessarie all’esercizio delle loro funzioni nel caso che non esistano facilitazioni di trasporto pubblico adeguate.
2. L’autorità competente adotterà le misure necessarie per rimborsare agli ispettori del lavoro ogni spesa di trasporto ed ogni altra spesa necessaria all’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 12
1. Gli ispettori del lavoro, muniti di documenti giustificativi delle loro funzioni, saranno autorizzati:
a) ad accedere liberamente senza preavviso, in ogni ora del giorno e della notte, in qualsiasi stabilimento soggetto al controllo dell’ispezione;
b) ad accedere di giorno in qualsiasi locale, quando abbiano motivo ragionevole di supporre che esso sia soggetto al controllo dell’ispezione;
c) a procedere a qualsiasi esame, controllo o inchiesta che ritengano necessari per sincerarsi che le disposizioni di legge vengano effettivamente osservate, e in particolare:
i) ad interrogare, soli o in presenza di testimoni, il datore di lavoro o il personale dell’impresa su tutte le questioni relative all’applicazione delle disposizioni di legge;
ii) a richiedere la presentazione di tutti i libri, registri e documenti che la legislazione relativa alle condizioni di lavoro prescrive di tenere, al fine di verificare che siano in conformità con le disposizioni di legge e di copiarli o ottenerne degli estratti;
iii) ad esigere l’affissione degli avvisi la cui apposizione è richiesta dalle disposizioni di legge;
iv) a prelevare ed a portare via, al fine di farli analizzare, campioni dei materiali e delle sostanze utilizzate o manipolate nello stabilimento, purché il datore di lavoro o il suo rappresentante sia avvertito che materiali o sostanze sono stati prelevati e portati via a tale scopo.
2. In occasione di una visita di ispezione, l’ispettore dovrà informare della sua presenza il datore di lavoro o il suo rappresentante, a meno che egli ritenga che tale avviso possa pregiudicare l’efficacia del controllo.

Articolo 13
1. Gli ispettori del lavoro saranno autorizzati a fare adottare misure destinate ad eliminare i difetti riscontrati negli impianti, nelle installazioni o nei metodi di lavoro, quando abbiano un ragionevole motivo per considerarli una minaccia alla salute o alla sicurezza dei lavoratori.
2. Al fine di essere in grado di fare adottare queste misure, gli ispettori avranno il potere, con riserva di qualsiasi ricorso giudiziario o amministrativo previsto dalla legislazione nazionale, di ordinare o far ordinare :
a) che vengano apportate alle installazioni, in un termine fissato, le modifiche che sono necessarie per garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni di legge relative alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori ;
b) che vengano adottate misure di immediata applicazione in caso di pericolo imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Quando il procedimento prescritto al paragrafo 2 non sia compatibile con la prassi amministrativa e giudiziaria dello Stato membro, gli ispettori avranno il diritto di rivolgersi all’autorità competente affinché formuli ingiunzioni o faccia adottare misure di immediata applicazione.

Articolo 14
L’ispezione del lavoro dovrà essere informata degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nei casi e nel modo che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.

Articolo 15
Fatta riserva delle eccezioni che la legislazione nazionale potrebbe prevedere, gli ispettori del lavoro:
a) non dovranno avere interessi di qualsiasi genere, diretti o indiretti, nelle imprese poste sotto il loro controllo;
b) saranno obbligati, sotto pena di sanzioni penali o di misure disciplinari appropriate, a non rilevare, anche dopo aver lasciato il servizio, i segreti commerciali o di fabbricazione o i procedimenti di sfruttamento di cui essi possono essere venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni;
c) dovranno considerare assolutamente confidenziale l’origine di qualsiasi reclamo che segnali loro un difetto nelle installazioni o un’infrazione alle disposizioni di legge e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro o al suo rappresentante che la visita di ispezione è stata effettuata in seguito ad un reclamo.

Articolo 16
Gli stabilimenti dovranno essere ispezionati con la frequenza e la cura necessarie per garantire l’applicazione effettiva delle disposizioni di legge in questione.

Articolo 17
1. Le persone che violeranno, o trascureranno di osservare, le disposizioni di legge la cui esecuzione incombe agli ispettori del lavoro saranno passibili di procedimenti legali immediati, senza alcun preavviso. Tuttavia la legislazione nazionale potrà prevedere eccezioni per i casi in cui si dovrà dare un preavviso affinché si apporti rimedio alla situazione o si adottino misure preventive.
2. È lasciata alla discrezione degli ispettori del lavoro la libera decisione di dare avvertimenti o consigli anziché intentare o promuovere un procedimento legale.

Articolo 18
La legislazione nazionale prescriverà sanzioni appropriate che dovranno essere effettivamente applicate nei casi di violazione delle disposizioni di legge, la cui applicazione è sottoposta al controllo di ispettori del lavoro, e nei casi di ostruzionismo nei confronti degli ispettori del lavoro nell’esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 19
1. Gli ispettori del lavoro o gli uffici di ispezione locali, a seconda dei casi, saranno obbligati a sottoporre all’autorità centrale di ispezione rapporti periodici di carattere generale sui risultati delle loro attività.
2. Questi rapporti saranno redatti nella forma prescritta dall’autorità centrale e verteranno su materie indicate di volta in volta dall’autorità centrale; saranno presentati, con la frequenza determinata dall’autorità centrale e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.

Articolo 20
1. L’autorità centrale di ispezione pubblicherà un rapporto annuale di carattere generale sui lavori dei servizi di ispezione posti sotto il suo controllo.
2. Questi rapporti saranno pubblicati entro un termine ragionevole che non superi in alcun caso dodici mesi, a partire dalla fine dell’anno al quale si riferiscono.
3. Copie dei rapporti annuali verranno presentate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro entro un termine ragionevole dalla loro pubblicazione, non superiore in alcun caso a tre mesi.

Articolo 21
Il rapporto annuale pubblicato dall’autorità centrale di ispezione riguarderà le seguenti questioni:
a) leggi e regolamenti concernenti la competenza dell’ispezione del lavoro;
b) personale del servizio di ispezione del lavoro;
c) statistiche degli stabilimenti soggetti al controllo dell’ispezione e numero dei lavoratori occupati in questi stabilimenti;
d) statistiche delle visite di ispezione;
e) statistiche delle infrazioni commesse e delle sanzioni imposte;
f) statistiche degli infortuni sul lavoro;
g) statistiche delle malattie professionali, nonché qualsiasi altro aspetto relativo a queste materie nei limiti in cui tali questioni e aspetti siano di competenza del controllo di tale autorità centrale.

PARTE II - ISPEZIONE DEL LAVORO NEL COMMERCIO

Articolo 22
Ogni Stato membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore questa parte della presente convenzione deve avere un sistema di ispezione del lavoro nelle imprese commerciali.

Articolo 23
Il sistema di ispezione del lavoro nelle imprese commerciali si applica alle imprese per le quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla protezione dei lavoratori nell’esercizio della loro professione.

Articolo 24
Il sistema di ispezione del lavoro nelle imprese commerciali dovrà essere conforme alle disposizioni degli articoli 3 a 21 della presente convenzione, per quanto applicabili.

PARTE III - MISURE DIVERSE

Articolo 25
1. Ogni Stato membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione può, mediante una dichiarazione annessa alla sua ratifica, escludere dalla sua accettazione la parte II della convenzione.
2. Ogni Stato membro che abbia formulato tale dichiarazione può annullarla in qualsiasi momento mediante un’ulteriore dichiarazione.
3. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore una dichiarazione formulata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo indicherà ogni anno, nel suo rapporto annuale sull’applicazione della presente convenzione, la situazione della sua legislazione e della sua prassi rispetto alle disposizioni della parte II della presente convenzione, precisando in quale misura è stato dato seguito o ci si propone di dare seguito a dette disposizioni.

Articolo 26
Nei casi in cui vi siano dubbi sul fatto che la presente convenzione sia applicabile ad un’impresa o ad una parte o ad un servizio di un’impresa, spetterà all’autorità competente risolvere la questione.

Articolo 27
Nella presente convenzione il termine « disposizioni di legge » comprende, oltre alla legislazione, le sentenze arbitrali e i contratti collettivi aventi forza di legge e di cui gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione.

Articolo 28
Informazioni dettagliate concernenti tutta la legislazione nazionale che pone in esecuzione le disposizioni della presente convenzione saranno contenute nei rapporti annuali da presentare in conformità all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 29
1. Quando il territorio di uno Stato membro comprende vaste regioni in cui, dato lo scarso insediamento della popolazione o il livello di sviluppo, l’autorità competente consideri impraticabile l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, essa può esonerare dette regioni dall’applicazione della convenzione in modo generale, oppure con le eccezioni che essa ritenga appropriate nei confronti di determinate imprese o di determinati lavori.
2. Ogni Stato membro deve indicare, nel primo rapporto annuale che dovrà sottoporre sull’applicazione della presente convenzione in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, ogni regione per la quale si proponga di far ricorso alle disposizioni del presente articolo e deve precisare i motivi che lo inducono a far ricorso a dette disposizioni. In seguito nessuno Stato membro potrà invocare le disposizioni del presente articolo, salvo per quanto concerne le regioni che avrà così indicate.
3. Ogni Stato membro che faccia ricorso alle disposizioni del presente articolo deve indicare, nei suoi successivi rapporti annuali, le regioni per le quali rinuncia al diritto di ricorrere a dette disposizioni.

Articolo 30
1. Per quanto riguarda i territori menzionati dall’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro quale è stato emendato dallo strumento di emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, 1946, ad esclusione dei territori di cui ai paragrafi 4 e 5 di detto articolo quale emendato, ogni Stato membro dell’Organizzazione che ratifichi la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, nel più breve termine possibile dopo la sua ratifica, una dichiarazione che indichi:
a) i territori per i quali si impegna ad applicare le disposizioni della convenzione senza modifiche;
b) i territori per i quali si impegna ad applicare le disposizioni della Convenzione con modifiche, ed il contenuto di tali modifiche;
c) i territori nei cui confronti la convenzione non è applicabile e, in questi casi, le ragioni per le quali essa è inapplicabile;
d) i territori per i quali si riserva una decisione.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno i medesimi effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare mediante una nuova dichiarazione a tutte o parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtù dei capoversi b), c) e d) del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, nei periodi in cui la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi, sotto ogni altro riguardo, i termini di qualsiasi dichiarazione precedente e che renda nota la situazione di determinati territori.

Articolo 31
1. Quando le questioni trattate dalla presente convenzione rientrano nella sfera di competenza propria della autorità di un territorio non metropolitano, lo Stato membro responsabile delle relazioni internazionali di questo territorio, in accordo col governo di detto territorio, potrà comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione di accettazione, a nome di questo territorio, degli obblighi della presente convenzione.
2. Una dichiarazione di accettazione degli obblighi della presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro:
a) da due o più Stati membri dell’Organizzazione per un territorio posto sotto la loro autorità congiunta;
b) da qualsiasi autorità internazionale responsabile dell’amministrazione di un territorio in virtù delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite o di qualsiasi altra disposizione in vigore nei riguardi di questo territorio.
3. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in conformità alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche essa deve specificare la natura di dette modifiche.
4. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una precedente dichiarazione.
5. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto concerne l’applicazione di questa convenzione.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 33
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 34
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 35
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 36
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 37
Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 38
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 34 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 39
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 07 Aprile 1950 

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