Convenzioni ILO

Convenzione ILO C45 del 04 giugno 1935

Convenzione ILO C45 del 04 giugno 1935

ID 14123 | 23.07.2021

Convenzione ILO C45 Lavori sotterranei (donne), 1935.

Ginevra, 04 giugno 1935

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1935 per la sua diciannovesima sessione, dopo aver deciso di adottare varie proposte concernenti l’impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria, questione che forma oggetto del secondo punto dell’ordine del giorno della sessione, dopo aver deciso che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale, adotta, in questo ventunesimo giorno di giugno del millenovecentotrentacinque, la Convenzione qui appresso che sarà denominata: Convenzione dei lavori sotterranei (donne), 1935:

Articolo 1
Per l’applicazione della presente Convenzione il termine «miniera» indica qualsiasi impresa, pubblica o privata, per l’estrazione di sostanze situate nel sottosuolo.

Articolo 2
Nessuna persona di sesso femminile e di qualsiasi età può essere adibita ai lavori sotterranei nelle miniere.

Articolo 3
La legislazione nazionale potrà non far applicare il divieto suddetto:
a) alle persone che occupano un posto direttivo che non implica un lavoro manuale;
b) alle persone adibite ai servizi sanitari e sociali;
c) alle persone che, procedendo a studi, sono ammesse a fare un tirocinio nella parte sotterranea delle miniere per la loro formazione professionale;
d) a tutte le altre persone chiamate occasionalmente a discendere nelle parti sotterranee d’una miniera per l’esercizio d’una professione che non abbia carattere manuale.

Articolo 4
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione saranno comunicate al Diret­tore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 5
1. La presente Convenzione non vincolerà che i membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di almeno due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata.

Articolo 6
Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro siano state registrate, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro lo comunicherà a tutti gli altri membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà parimente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Articolo 7
1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la registrazione.
2. Ciascun membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, dopo il termine di un anno a contare dallo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel paragrafo precedente, non fa uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, rimane vincolato per un nuovo periodo di dieci anni, ed in seguito potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 8
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 9
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, e qualora la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratificazione da parte di un membro della nuova Convenzione di revisione implicherebbe di pieno diritto, malgrado l’art. 28 che precede, la disdetta immediata della presente Convenzione a condizione che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione degli Stati membri.
2. La presente Convenzione resta in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l’hanno ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

Articolo 10
I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno parimente stato.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 30 Maggio 1937

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