Convenzione ILO C146 del 13 ottobre 1976
ID 14568 | 19.09.2021
Convenzione ILO C146 Congedi pagati annuali (marittimi), 1976.
Ginevra, 13 ottobre 1976
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantaduesima sessione; Dopo avere deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della Convenzione (n. 91) sui congedi pagati dei marinai (riveduta), 1949, alla luce della Convenzione (n. 132) sui congedi pagati (riveduta), 1970, senza per tanto limitarsi necessariamente a tale testo, problema che costituisce il secondo punto all’ordine del giorno; Dopo avere deciso che tali proposte prenderanno la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventinove ottobre millenovecentosettantasei, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sui congedi pagati annuali (marittimi), 1976.
Articolo 1
Nella misura in cui non siano applicate, sia mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o decisioni giudiziarie, sia mediante organismi ufficiali concernenti la fissazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alla pratica nazionale e che appaia appropriato, tenuto conto delle condizioni proprie di ciascun paese, le disposizioni della presente convenzione dovranno essere applicate dalla legislazione nazionale.
Articolo 2
1. La presente convenzione si applica a tutte le persone impiegate in qualità di gente di mare.
2. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «gente di mare» indica le persone impiegate in una qualunque funzione a bordo di una imbarcazione marittima immatricolata nel territorio di uno Stato che abbia ratificato la presente convenzione, diversa da:
a) una nave da guerra;
b) una nave adibita alla pesca o ad operazioni direttamente connesse ad essa, alla caccia alla balena o ad operazioni simili.
3. La legislazione nazionale determinerà quali navi sono ritenute imbarcazioni marittime ai fini della presente convenzione, previa consultazione delle organizzazioni di armatori e di gente di mare interessate, ove esistano in materia.
4. Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione può, previa consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, ove esistano, estendere il proprio campo di applicazione con le modifiche rese necessarie dalle condizioni proprie all’industria interessata, alle persone escluse dalla definizione di gente di mare dal comma b) del paragrafo 2, o ad alcune categorie di queste ultime.
5. Ogni Membro che, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, estenda il campo di applicazione della presente convenzione, dovrà specificare in una dichiarazione allegata a detta ratifica le categorie previste da tale estensione e, ove occorra, le modifiche che si saranno rese necessarie.
6. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può inoltre notificare ulteriormente al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, mediante una dichiarazione, di estendere il campo di applicazione della convenzione ad altre categorie diverse da quelle specificate al momento della ratifica.
7. Nella misura in cui sia necessario, l’autorità competente od ogni altro organismo appropriato di ciascun paese potrà, previa consultazione delle organizzazioni di armatori e gente di mare interessate, ove esistano, adottare delle misure al fine di escludere dall’applicazione della presente convenzione delle categorie limitate di persone impiegate a bordo di imbarcazioni marittime.
8. Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione dovrà, nel primo rapporto sull’applicazione di quest’ultima che è tenuto a presentare in base all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro indicare con motivi a sostegno, le categorie che siano state oggetto di una esclusione in applicazione dei paragrafi 3 e 7 del presente articolo, nonché esporre nei rapporti successivi, lo stato della propria legislazione e della propria pratica nei confronti delle suddette categorie, precisando in quale misura si sia dato seguito o ci si proponga di dare seguito alla presente convenzione per quanto attiene alle categorie in questione.
Articolo 3
1. La gente di mare alla quale si applica la presente convenzione avrà diritto ad un congedo pagato annuale di una durata minima determinata.
2. Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione dovrà specificare la durata del congedo annuale in una dichiarazione allegata alla propria ratifica.
3. La durata del congedo non dovrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni civili per un anno di servizio.
4. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà informare il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, mediante una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della propria ratifica.
Articolo 4
1. La gente di mare che abbia effettuato, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di una durata inferiore al periodo richiesto per avere diritto alla totalità del congedo prescritto dal precedente articolo, avrà diritto, per il detto anno ad un congedo annuale retribuito di una durata proporzionalmente ridotta.
2. Ai fini della presente convenzione, il termine «anno» si riferisce ad un anno civile od ogni periodo della stessa durata.
Articolo 5
1. Il modo di calcolare il periodo di servizio, ai fini di determinare il diritto al congedo, verrà fissato dalla autorità competente o dall’organismo appropriato di ciascun paese.
2. Alle condizioni che verranno determinate dall’autorità competente o dall’organismo appropriato di ciascun paese, il servizio effettuato al di fuori del controllo marittimo di impiego verrà conteggiato nel periodo di servizio.
3. In condizioni che verranno determinate dall’autorità competente o dall’organismo appropriato di ciascun paese, le assenze dal lavoro per partecipare ad un corso convenuto di formazione professionale marittima o per motivi indipendenti dalla volontà della gente di mare interessata, quali le assenze dovute a malattia, ad incidenti o a maternità, verranno conteggiate nel periodo di servizio.
Articolo 6
Non verranno conteggiati nel congedo pagato annuale minimo prescritto dal paragrafo 3 dell’articolo 3 della presente convenzione:
a) i giorni festivi ufficiali e consuetudinari riconosciuti come tali nel paese di bandiera, sia che siano compresi o meno nel periodo di congedo pagato annuale;
b) i periodi di incapacità lavorativa risultanti da malattia, incidenti o maternità, alle condizioni che verranno determinate dalla autorità competente o dall’organismo appropriato di ciascun paese;
c) le autorizzazioni temporanee ad assenze a terra accordate alla gente di mare durante il contratto di impiego;
d) i congedi compensativi di qualsiasi natura, alle condizioni che verranno determinate dall’autorità competente o dall’organismo appropriato di ciascun paese.
Articolo 7
1. La gente di mare che usufruisca del congedo previsto dalla presente convenzione deve, per tutta la durata di detto congedo, ricevere almeno la propria rimunerazione normale (ivi compreso, ove tale rimunerazione comporti delle prestazioni in natura, il contro valore in moneta di queste ultime), calcolata secondo il metodo determinato dall’autorità competente o dall’organismo appropriato di ciascun paese.
2. Gli ammontari dovuti in base al precedente paragrafo 1 dovranno essere versati alla gente di mare prima del loro congedo, a meno che non venga disposto altrimenti dalla legislazione nazionale o da un accordo che vincoli il datore di lavoro alla detta gente di mare.
3. La gente di mare che lasci il servizio del datore di lavoro o che sia licenziata prima di avere usufruito del congedo che le spetta deve ricevere, per ogni giorno di congedo dovuto la rimunerazione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 8
1. Il frazionamento del congedo pagato annuale o del cumulo di congedi acquisiti nel corso di un anno unitamente ad un congedo successivo potrà essere autorizzato dall’autorità competente o dall’organismo appropriato di ciascun paese.
2. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 del precedente articolo ed a meno che non venga altrimenti convenuto mediante un accordo che vincoli il datore di lavoro alla gente di mare interessata, il congedo pagato annuale prescritto dalla presente convenzione deve consistere in un periodo ininterrotto.
Articolo 9
In casi eccezionali l’autorità competente o l’organismo appropriato di ciascun paese possono adottare delle disposizioni per sostituire il congedo quale dovuto in base alla presente convenzione con un indennità pecuniaria almeno equivalente alla rimunerazione prevista dall’articolo 7.
Articolo 10
1. L’epoca in cui il congedo verrà usufruito sarà determinata dal datore di lavoro previa consultazione, nella misura del possibile, con l’accordo individuale della gente di mare interessata o dai loro rappresentanti, a meno che questa non venga fissata mediante regolamenti, convenzioni collettive, sentenze arbitrali od ogni altro sistema conforme alla consuetudine nazionale.
2. La gente di mare non potrà essere tenuta, senza il proprio consenso, ad usufruire del congedo annuale che le spetta in un luogo diverso dal luogo di assunzione o di ingaggio, a seconda del luogo più vicino al proprio domicilio, a meno che una convenzione collettiva o la legislazione nazionale non dispongano altrimenti.
3. La gente di mare che è obbligata ad usufruire del proprio congedo annuale quando si trovi in un luogo diverso da quello autorizzato dal paragrafo 2 del presente articolo avrà diritto al trasporto gratuito sino al luogo di ingaggio o di assunzione a seconda di quale sia più vicino al domicilio ; la propria sussistenza durante il viaggio e le spese in diretto rapporto con tale viaggio saranno a carico del datore di lavoro, e il periodo del viaggio non verrà dedotto dal congedo pagato annuale dovuto alla gente di mare interessata.
Articolo 11
Sarà considerato nullo e come non avente avuto luogo ogni accordo che verta sull’abbandono del diritto al congedo pagato annuale minimo prescritto dall’articolo 3, paragrafo 3, o, salvo nei casi eccezionali previsti dall’articolo 9 della presente convenzione, sulla rinuncia a detto congedo.
Articolo 12
La gente di mare in congedo annuale non sarà richiamata che in casi di estrema urgenza e dopo aver ricevuto un preavviso ragionevole.
Articolo 13
Dovranno essere adottate delle misure efficaci, adattate ai mezzi con i quali viene data efficacia alle disposizioni della presente convenzione, mediante un’adeguata ispezione od ogni altro sistema, per assicurare la buona applicazione e il rispetto delle norme o disposizioni relative ai congedi pagati.
Articolo 14
La presente convenzione sostituisce la convenzione sui congedi pagati dei marinai (riveduta), 1949.
Articolo 15
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 16
1. La presente convenzione vincolerà unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui ne sarà stata registrata la ratifica.
Articolo 17
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo tale registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un termine di un anno dallo spirare del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 18
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 19
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, delle informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia che avrà registrati conformemente agli articoli precedenti.
Articolo 20
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.
Articolo 21
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica della nuova convenzione comportante una revisione, da parte di un Membro comporterebbe a pieno diritto, nonostante il precedente articolo 17 la denuncia immediata della presente convenzione, con la riserva che la nuova convenzione comportante revisione, sia entrata in vigore ;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione comportante revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri. 2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.
Articolo 22
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 159
Entrata in vigore: 13 Giugno 1979