Convenzioni ILO

Convenzione ILO C142 del 04 giugno 1975

Convenzione ILO C142 del 04 giugno 1975

ID 14532 | 12.09.2021

Convenzione ILO C142 Valorizzazione delle risorse umane, 1975.

Ginevra, 04 giugno 1975

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla valorizzazione delle risorse umane: orientamento e formazione professionale, questione che costituisce il sesto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che queste proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitré giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975.

Articolo 1
1. Ogni Stato membro dovrà adottare e sviluppare delle politiche e dei programmi completi e concordati di orientamento e formazione professionale, stabilendo, in particolare, grazie ai servizi pubblici dell’impiego, una stretta connessione tra orientamento, e formazione professionale e impiego.
2. Tali politiche e tali programmi dovranno tener conto:
a) delle necessità, possibilità e problemi in materia d’impiego sia a livello regionale che nazionale;
b) dello stadio e del livello dello sviluppo economico, sociale e culturale;
c) dei rapporti esistenti tra gli obiettivi della valorizzazione delle risorse umane e gli altri obiettivi economici, sociali e culturali.
3. Queste politiche e questi programmi saranno applicati con metodi adatti alle condizioni nazionali.
4. Queste politiche e questi programmi dovranno tendere al miglioramento della capacità dell’individuo di capire l’ambiente di lavoro e il contesto sociale e di influenzarli sia individualmente che collettivamente.
5. Queste politiche e questi programmi dovranno incoraggiare ed aiutare chiunque, su una base di parità e senza discriminazione alcuna, a sviluppare ed utilizzare le proprie attitudini professionali nel loro proprio interesse e conformemente alle proprie aspirazioni, pur tenendo conto dei bisogni della società.

Articolo 2
Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, ogni Stato membro dovrà elaborare e perfezionare dei sistemi aperti, flessibili e complementari di insegnamento generale, tecnico e professionale, di orientamento scolastico e professionale e di formazione professionale, sia che queste attività si svolgano all’interno che al di fuori del sistema scolastico.

Articolo 3
1. Ogni Stato membro dovrà estendere progressivamente i suoi sistemi d’orientamento professionale ed i suoi sistemi di informazione continua sull’occupazione, al fine di assicurare una informazione completa ed un orientamento il più esteso possibile ai bambini, agli adolescenti ed agli adulti, ivi compresi dei programmi appropriati per persone handicappate.
2. Questa informazione e questo orientamento dovranno coprire la scelta di una professione, la formazione professionale e le possibilità di istruzione ad essa relative, la situazione e le prospettive d’impiego, le possibilità di promozione, le condizioni di lavoro, la sicurezza e l’igiene del lavoro ed altri aspetti della vita attiva nei diversi settori dell’attività economica, sociale e culturale ed a tutti i livelli di responsabilità.
3. Questa informazione e questo orientamento dovranno essere completati da informazioni sugli aspetti generali dei contratti collettivi e dei diritti ed obblighi di tutte le parti interessate in base alla legislazione del lavoro; quest’ultima informazione dovrà essere fornita in conformità alla legge e alla prassi nazionali, tenendo conto delle funzioni e dei compiti rispettivi delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

Articolo 4
Ogni Stato membro dovrà progressivamente estendere, adattare ed armonizzare i suoi diversi sistemi di formazione professionale per rispondere alle necessità degli adolescenti e degli adulti, lungo l’arco della loro vita, in tutti i settori dell’economia in tutti i rami dell’attività economica e a tutti i livelli di qualificazione professionale e di responsabilità.

Articolo 5
Le politiche e i programmi di orientamento e di formazione professionale saranno elaborati ed applicati in collaborazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e, all’occorrenza, conformemente alla legge e alla prassi nazionali, con altri organismi interessati.

Articolo 6
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 7
1. La presente Convenzione sarà vincolante soltanto per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà registrata.

Articolo 8
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato.
La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvarrà della facoltà di denuncia di cui al presente articolo, sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione al termine di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 9
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 10
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 11
Ogni volta che lo ritenga necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e prenderà in esame l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 12
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 8 precedente, denuncia immediata della presente Convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 13
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 03 Febbraio 1979, n. 68
Entrata in vigore: 19 Luglio 1977

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